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Messaggio n. 746 del 30 gennaio 2015 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa – proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei versamenti -

INPS
Istituto Nazionale previdenza Sociale
Direzione Centrale Entrate

OGGETTO:
Emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa. Interventi a favore dell’isola di Lampedusa – proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 e ripresa dei versamenti. Articolo 10, comma 8, Decreto Legge n. 192/2014.

Il Decreto Legge n. 192 del 31 dicembre 2014 (Decreto Milleproroghe 2015), all’articolo 10, comma 8 (1), ha disposto la proroga (2) della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i soggetti operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa, fino al 31 dicembre 2014.

Conseguentemente, la predetta sospensione decorre dal 27 giugno 2011 senza soluzione di continuità fino alla data del 31 dicembre 2014.

In proposito, con circolare n. 98/2011 sono state illustrate le modalità di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi. Con messaggi n. 14045 del 3/08/2012, n. 3549 del 28/02/2013 e n. 2072 del 04/02/2014, sono state comunicate le proroghe della sospensione e le istruzioni operative per la ripresa del versamento della contribuzione sospesa.

In coerenza con quanto previsto con il citato messaggio n. 2072/2014 in merito alla ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 613 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, si precisa che i contributi oggetto di sospensione dovranno essere versati entro la prima scadenza utile successiva alla pubblicazione del presente messaggio, maggiorati degli interessi al tasso legale computati dalla data di ripristino  dell’obbligazione contributiva fino alla data di effettivo versamento.

Inoltre, si evidenzia che – in considerazione del fatto che la proroga della sospensione contributiva al 31 dicembre 2014 sia stata disposta dal D.L. n. 192/2014 con efficacia retroattiva – in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto, non saranno dovute le somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, eventualmente già calcolate in applicazione delle disposizioni ordinarie vigenti in materia di regime sanzionatorio di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In alternativa al versamento in un’unica soluzione, è possibile presentare istanza di dilazione,

secondo le regole generali, con aggravio quindi degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda.

Ai datori di lavoro, committenti o associanti, tenuti al versamento anche delle quote a carico di dipendenti, collaboratori o associati, non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, è data facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione.

Anche, in tal ipotesi, è il caso di sottolineare che decorsa la prima scadenza utile prevista per il versamento alle singole gestioni, sugli importi non versati trova applicazione il regime sanzionatorio di cui alla citata legge.

Con riferimento alle modalità operative e contabili di recupero dei contributi sospesi, si rimanda, integralmente, alle disposizioni illustrate con messaggio n. 3549/2013.

Di seguito, si comunicano le istruzioni operative con riferimento alle diverse gestioni:
a) Aziende con dipendenti Le aziende, ai fini della compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da “novembre 2012 a novembre 2014” inseriranno nell’elemento ,, il codice “N961” e le relative . Il risultato dei - e potrà dare luogo ad un credito INPS da versare con le consuete modalità (F24) ovvero un credito azienda o un saldo a zero.

Ai fini della rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi riguardanti le aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni impartite con la già citata circolare n. 98 del 22 luglio 2011 con la quale è stato istituito il conto GPA 00/127.

La prima scadenza utile per il versamento dell’ammontare sospeso è il 16 febbraio 2015.

Il pagamento deve essere effettuato tramite Mod.F24 da compilare con le modalità esposte nell’esempio che segue, utilizzando la causale contributo DSOS, ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato nel quadro D di denuncia per la rilevazione del credito (N961).

Messaggio n. 746 del 30 gennaio 2015 Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Venerdì, 30 Gennaio 2015