Messaggio n. 3455 del 21 maggio 2015 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2015 -
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
D.P.C.M. 02.04.2015 - "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato, per l'anno 2015".
E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2015, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 aprile 2015, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2015, per le esigenze, in particolare, del settore agricolo e del settore turistico - alberghiero.
Il decreto all’art. 1, comma 1, prevede, a titolo di anticipazione della programmazione dei flussi d‘ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali per l’ anno 2015, una quota massima di ingressi per 13.000 (di cui 1.500 riservate per richieste di nulla osta stagionale pluriennale) cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di: Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea del Sud, Egitto, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia (art. 1 comma 2).
Rispetto all’anno passato (DPCM 12 marzo 2014) ci sono 2.000 quote in meno disponibili. Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali.
La predetta quota di 13.00 unità è stata - parzialmente -ripartita, a cura del Ministero Lavoro e delle Politiche Sociali, tra le Direzioni territoriali del Lavoro con circolare dell’8 maggio 2015.
Il nulla osta stagionale pluriennale
Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In tali casi, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti.
Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Modalità di presentazione delle istanze e modulistica
Con la circolare congiunta del 29 aprile 2015 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Interno n. 2185 (allegata) sono state emanate le disposizioni relative alla modalità di inoltro delle istanze.
Le domande di nulla osta stagionale (mod. C - stag) possono essere presentate, esclusivamente per via telematica (tramite il sito internet www.interno.it) dalle ore 8.00 dell’ 8 maggio e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2015.
Il sistema di gestione dei procedimenti - rispettando l’ordine cronologico di presentazione - consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.
Si precisa che, nell’ambito delle medesime quote, è consentita anche la presentazione di domande a favore di lavoratori appartenenti a nazionalità non comprese nell’art. 1, comma 2, del decreto, che siano entrati in Italia per lavoro stagionale nell’anno precedente. Tali cittadini, infatti, maturano (art. 24 del T.U. Immigrazione e art. 38, comma 2, Regolamento di attuazione) un diritto di precedenza per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale.
Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro, potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.
Istruttoria domande
Per l’istruttoria relativa alle domande di lavoro stagionale nonché alle richieste di lavoro stagionale pluriennale, si applicano le disposizioni già diramate con le circolari congiunte del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 1602 del 25 febbraio 2011 e n. 1960 del 20 marzo 2012 e n. 1845 del 19 marzo 2013.
Sottoscrizione del contratto di soggiorno e comunicazione obbligatoria
Si precisa che, al fine di semplificare la procedura e di contrastare il fenomeno dell’ingresso regolare a cui non segue l’effettiva instaurazione di un rapporto di lavoro, la sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico (S.U.I.), in linea con quanto previsto dalla procedura di emersione (ex art. 5 D.Lgs 16 luglio 2012, n. 109), assolve anche agli obblighi, da parte del datore di lavoro, della comunicazione obbligatoria, di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.
D.P.C.M. del 2 aprile 2015
Circolare Congiunta Ministero dell’interno e ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 aprile 2015
Giovedì, 21 Maggio 2015