Circolare n. 33915/1.2 del 20 settembre 2006 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo – Direttiva Ministero dell’Interno prot. n. 11050/M(8) del 5 agosto 2006 - Rilascio documenti di guida e di circolazione - Circolare Prot. 33915/1.2 del 20/09/2006
emessa da: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Oggetto: Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo Direttiva Ministero dell'Interno prot. n.
11050/M(8) del 5 agosto 2006 - Rilascio documenti di guida e di circolazione
Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT LORO SEDI
A tutti gli UMC LORO SEDI
Alla Regione Siciliana Assessorato Trasporti Turismo e Comunicazioni
Direzione Trasporti Via Notarbartolo, 9 PALERMO
All'Assessorato Regionale Turismo Commercio e Trasporti
Direzione Compartimentale M.C.T.C. per la Sicilia
Via Nicolò Garzilli, 34 PALERMO
Alla Provincia Autonoma di Trento Servizio Comunicazioni e
Trasporti Motorizzazione Lungadige San Nicola, 14 TRENTO
Alla Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione Traffico e Trasporti
Palazzo Provinciale 3b Via Crispi, 10 BOLZANO
e, p.c.
Al Ministero dell’Interno Ufficio Affari Legislativi
e Relazioni Parlamentari ROMA
All’Automobile Club d’Italia Via Marsala, 8 ROMA
All’U.N.A.S.C.A. Piazza Marconi, 25 ROMA
Alla ConfederTAAI Via Laurentina, 569 ROMA
All’A.N.D.A.C. Via Monteverde, 86 ROMA
All’A.S.I.A.C. Via Domodossola, 23 ROMA
All’A.I.D.A.C. Piazza del Popolo, 970 VITTORIA (RG)
OGGETTO:. Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo " Direttiva Ministero dell'Interno prot. n. 11050/M(8) del 5 agosto 2006 - Rilascio documenti di guida e di circolazione
Sono giunte a questa sede richieste di chiarimenti in ordine alla recente Direttiva prot. n. 11050/M(8) del 5 agosto 2006 adottata dal Ministero dell'Interno in tema di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto delle istruzioni già impartite da questo Dipartimento con circolare prot. n.
1687/M352 del 20 marzo 2006.
Al riguardo, poichè la predetta circolare è stata adottata a seguito di specifici chiarimenti forniti dal Ministero dell'Interno e da quest'ultimo espressamente approvata, si è provveduto ad interessare la medesima Amministrazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale modifica della circolare stessa.
Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006.
Conseguentemente, si richiama l'attenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti direttive.
La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l' ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
6. l' aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.
Ciò a condizione che l' interessato abbia richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno prima della scadenza dello stesso, ovvero entro 60 giorni dalla scadenza.
Al fine dell' accertamento della sussistenza della predetta condizione, dovrà tenersi conto dei dati riportati sulla stessa ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rinnovo, laddove sia chiaramente indicata la data di scadenza del permesso di soggiorno.
In caso contrario, la ricevuta dovrà essere esibita unitamente ad una fotocopia del permesso di soggiorno in corso di rinnovo.
In entrambe le ipotesi, per poter verificare se il rinnovo è stato richiesto prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero entro 60 giorni dalla scadenza stessa, sarà sufficiente mettere a confronto la data di scadenza del permesso di soggiorno con la data di rilascio della ricevuta.
La circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006 è abrogata.
Resta fermo, in ogni caso, che continueranno a non essere più accettate le semplici ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di rinnovo dei permessi di soggiorno.
La presente comunicazione viene inoltrata esclusivamente via terminale.
IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Amedeo Fumero)
Mercoledì, 20 Settembre 2006