Circolare n. 1731 del 15 gennaio 2016 Regione Toscana
Linee guida regionali per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana -
REGIONE TOSCANA
Oggetto: Linee guida regionali per l'applicazione della normativa sull'assistenza sanitaria dei cittadini non italiani presenti in Toscana di cui alla DGRT n.1139/2014. Ulteriori precisazioni.
Con riferimento alla normativa sull'assistenza sanitaria ai cittadini non italiani presenti in Toscana, come disciplinata dalle Linee guida regionali di cui alla DGR1139/2014, si ritiene opportuno, con particolare riferimento alle modalità di rilascio dei tesserini con codice STP/ ENI, fornire alcune specificazioni.
Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno
Come previsto all' art. 43 del DPR 394/99 e come richiamato nelle linee guida regionali di cui alla DGR 1139/2014 , la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti dei cittadini stranieri irregolari ed indigenti, previste all' art. 35, comma 3, del Dlgs 286/98 (Testo Unico sull'immigrazione), sono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP.
In attuazione di quanto previsto dalle "Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l'assistenza alla popolazione straniera da parte delle Regioni e delle Province autonome"di cui all'Accordo CSR 255/2012, si ritiene opportuno, a parziale modifica ed integrazione delle citate Linee Guida regionali, precisare che il codice STP viene attribuito in occasione della prima erogazione delle prestazioni qualora lo straniero che ricorra alle prestazioni sanitarie non ne sia in possesso o può altresì essere rilasciato preventivamente al fine di facilitare l'accesso alle cure, in particolare ai programmi di prevenzione.
Il tesserino STP , valido sei mesi e rinnovabile, viene rilasciato allo straniero senza permesso di soggiorno a seguito di una dichiarazione dei propri dati anagrafici e di una dichiarazione di indigenza senza che il rilascio sia vincolato all'emissione di un certificato medico attestante l'urgenza o l'essenzialità delle prestazioni.
Pertanto, per quanto attiene i documenti richiesti per il rilascio del codice STP, presso il Pronto Soccorso o il territorio delle Aziende Sanitarie, si specifica che le informazioni richieste dalla struttura sanitaria sono le seguenti:
- nome, cognome, sesso, data di nascita e nazionalità; qualora non fosse possibile esibire un documento di identità è sufficiente la registrazione delle generalità fornite dall'assistito;
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.
Cittadini comunitari indigenti, senza TEAM, senza attestazione di diritto di soggiorno e senza i requisiti di iscrizione al SSR
Il tesserino con codice regionale ENI, con validità semestrale e rinnovabile, può essere rilasciato in occasione della prima erogazione delle prestazioni o preventivamente al fine di favorire l'accesso alle cure, su richiesta dell'interessato, a seguito di:
- esibizione di documento di identità ai sensi della normativa europea;
- dichiarazione "di domicilio nel territorio (da più di tre mesi);
- dichiarazione di non essere iscritto nell'anagrafe dei residenti;
- dichiarazione dell'ultimo stato di residenza;
- dichiarazione di non essere nelle condizioni di iscrizione al SSR, di non aver sottoscritto alcun contratto di assicurazione sanitaria, di essere sprovvisto di attestazione di diritto rilasciata dallo stato di provenienza;
- sottoscrizione della dichiarazione di indigenza.
La prescrizione sul ricettario regionale di prestazioni urgenti o comunque essenziali, ancorchè continuative, in favore di cittadini stranieri con codice STP/ENI è attestata dal medico prescrittore mediante l'apposizione del suddetto codice sulla ricetta del SSR.
A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute alla scrivente Direzione, si ritiene opportuno precisare che, con riferimento alla Circolare regionale n.1/2015 , protocollo n.97226 del 22/4/2015, le disposizioni di cui al paragrafo "Categorie con possibilità di iscrizione volontaria al SSR", si intendono riferite ai cittadini non comunitari che non rientrano fra coloro di diritto iscrivibili al SSR, ai sensi dell' art. 34, comma 1, del Dlgs 286/1998 .
Monica Piovi
Venerdì, 15 Gennaio 2016