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Circolare del 30 luglio 2015 Ministero dell'Interno

Sulla proposta di permessi di soggiorno per motivi umanitari -

Ministero dell'Interno

Dopo ampio esame della giurisprudenza della CEDU e della Cassazione la Commissione nazionale suggerisce alle Commissione di chiedere al questore il rilascio del p.s. per motivi umanitari in presenza nel caso concreto di almeno una delle seguenti circostanze (non esaustive) da valutarsi caso per caso:

1) esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio del richiedente.
2) gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine.
3) temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle  previsioni dell’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007;
4) gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza;
5) situazione familiare del richiedente asilo che deve essere valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della CEDU concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
I legami personali e familiari devono essere particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo e alla loro stabilità.

Peraltro la commissione nazionale suggerisce anche alle Commissioni di proporre caso per caso ai questori anche il rilascio di un p. s. per assistenza a minore ex. art 32, comma 2 t.u. Sicuramente mancano altri casi di obblighi costituzionali e internazionali che impediscono il rimpatrio:
1) diritto di asilo da riconoscersi ex art. 10, comma 3 Cost., anche a chi, pur in presenza di cause ostative o di esclusione della protezione internazionale, nel suo Paese sarebbe comunque impedito di esercitare anche una sola delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana;
2) il divieto di estradizione per reati politici (art. 10, comma 4 Cost.) ricavabile da sentenza dell'autorità giudiziaria che rigetta una richiesta di estradizione o una richiesta di esecuzione di un mandato di cattura europeo per motivi attinenti al rischio della pena di morte o per accertate violazioni del diritto alla diffesa o ad un giudice terzo od imparziale o del divieto di applicazione retroattiva della legge penale;
3) i casi delle vittime di reati tutelabili anche ai sensi dell'art. 18 d. lgs. n. 286/1998 2) una circolare del 30 luglio 2015 sulla manifesta infondatezza delle domande di protezione internazionale La riassumo.

La circolare ricorda che in base alle norme vigenti la manifesta infondatezza è disposta :
a) quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19.11.2007, n. 251;
b) quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento; In proposito dapprima la Commissione ricorda che il rigetto delle domande deve essere attentamente soppesato e in particolare si indicano alcuni casi che non devono essere rigettati, ma che sono meritevoli di protezione internazionale: - in caso di difficoltà economiche, queste non devono essere riconducibili ad una situazione di persecuzione o di forte discriminazione; - in caso di procedimenti penali in corso, occorre valutare se tali casi rientrino nelle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e se la pena prevista, per la sua entità e per le modalità di erogazione, non possa essere definita “atto di persecuzione” o “danno grave”.

Ulteriori casi di rigetto per manifesta infondatezza concernono: - le istanze di asilo prive di qualsiasi elemento di concretezza, ossia quando le dichiarazioni del richiedente risultino fraudolente al di là di ogni ragionevole possibilità di dubbio; - le istanze reiterate che, pur essendo ammissibili perché non formalmente identiche e/o prive di nuovi elementi rispetto all’istanza precedente, si presentino palesemente prive di ogni requisito di attendibilità e, dunque, palesemente strumentali al proseguimento dei benefici riservati al richiedente asilo. Per l’applicazione della seconda fattispecie prevista dalla normativa, è necessario considerare se l’istanza di protezione internazionale non sia stata presentata per nessun altro scopo se non quello, appunto, del ritardare o impedire l’espulsione. Infine si indicano requisiti procedurali per la decisione di manifesta infondatezza: - una completa intervista - l'unanime consenso della Commissione In ogni caso si escludono dalla manifesta infondatezza: 1)le istanze di persone portatori di esigenze particolari ai sensi dell’art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 140/2005 (soggetti vulnerabili); 2) i casi per i quali si renda necessario un controllo sulla credibilità del richiedente.



Giovedì, 30 Luglio 2015