Circolare 3716 del 30 luglio 2015 Ministero dell'Interno
Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari -
Ministero dell’interno
Commissione nazionale per il diritto di asilo
Commissione nazionale per il diritto di asilo
Oggetto: Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari
Si fa riferimento alla direttiva dell’On. sig. Ministro in data 3 luglio 2015 concernente l’implementazione delle attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.
Al riguardo, nell’ambito dei compiti di “indirizzo e coordinamento delle Commissioni territoriali”, lo scrivente ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune indicazioni per i casi in cui, ai sensi dell’art. 32, co. 3, del d.lgs. n. 25/2008, pur non ricorrendo le ipotesi per il riconoscimento della protezione internazionale, possano ricorrere i requisiti per il rilascio, al cittadino straniero richiedente asilo, del permesso di soggiorno per protezione umanitaria previsto dall’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/1998.
Si richiamano, a tal fine, alcune sentenze della Suprema Corte.
Con sentenza n. 11535, del 21.4.2009. la Suprema Corte aveva chiarito “[...] l’attribuzione alla Commissione di tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo, da quella diretta all’ottenimento della protezione maggiore [...] a quella generante una protezione sussidiaria [...] sino a quella, residuale e temporanea, di cui al più volte richiamato art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 [...] lascia residuare al questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero dalla Commissione stessa [...]”.
Con sentenza n. 10686, del 26.6.2012, la Corte di cassazione precisa che “[...] il diritto di asilo è oggi interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti di protezione, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007 (adottato in attuazione della direttiva 2004/83/CE) e del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, co. 6 sì che non si scorge alcun margine di residuale diretta applicazione della norma costituzionale”.
Con la sentenza n. 16221, del 24.9.2012, la Corte ha, poi, stabilito che «[...] sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda dì protezione internazionale, sia gli organi della giurisdizione ordinaria di merito, (Cass. 24544 del 2011 e 26841 del 2011), sono tenuti a valutare l’esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d’indagine, scandito dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8 co. 3, e quello valutativo della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con forte attenuazione del regime ordinario dell’onere della prova».
La Suprema Corte, con la sentenza n. 15466, del 7.7.2014, afferma anche che «Si tratta del riconoscimento da parte delle Commissioni territoriali o del giudice del merito dell’esistenza di situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori ecc.)».
La Corte, in sintesi, ritiene che:
1) le fattispecie rilevanti ai fini della protezione umanitaria sono diverse da quelle prese in considerazione dalle due forme di protezione, sussidiaria o dello status di rifugiato;
2) si deve trattare di situazioni di vulnerabilità;
3) ricorre l’ipotesi di vulnerabilità anche quando vi sia un impedimento (una causa di esclusione) al riconoscimento della protezione internazionale;
4) deve verificarsi un’esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori, etc.) Giova rammentare alle SS.LL. che la vigente normativa prevede, poi, relativamente al permesso di soggiorno per protezione umanitaria, le seguenti modalità di rilascio:
a) a seguito di un rigetto della domanda di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale, con trasmissione degli atti al questore, in presenza di gravi motivi di carattere umanitario;
b) a seguito di revoca o cessazione di uno status di protezione internazionale da parte della Commissione nazionale, con trasmissione degli atti al questore, attesa la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario;
e) qualora uno straniero, privo del titolo di soggiorno, non possa essere espulso o respinto in virtù del divieto previsto dall’art. 19, co. 1, del TU sull’immigrazione, previo parere della competente Commissione territoriale;
d) a seguito di istanza di un cittadino straniero, anche sprovvisto di altro titolo di soggiorno, al questore con documentate, oggettive e gravi situazioni personali che non ne consentano l’allontanamento dal territorio nazionale.
Peraltro, nel ribadire la necessaria valutazione individuale sulla necessità del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, si chiariscono i contenuti delle categorie enunciate dall’art. 5, co. 6, del d.lgs. n. 286/98 che prevede il relativo rilascio quando “[...] ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
Al riguardo, si richiamano la “Convenzione europea dei diritti dell’uomo” (CEDU), il “Patto internazionale sui diritti civili e politici” del 16.12.1966, nonché la “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” del 10.12.1984.
Pertanto, per quanto concerne le fattispecie di riconoscimento della protezione umanitaria, si delineano, pur non ritenendoli necessariamente esaustivi, i seguenti casi:
1) esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio del richiedente. A tal fine, si richiamano l’art. 3, della CEDU, l’art. 7 del “Patto internazionale sui diritti civili e politici”, l’art. 3, della “Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti” nonché la sentenza della “Corte europea dei diritti dell’uomo” del 28.2.2008, che afferma che la proibizione, in termini assoluti, della tortura o di pene e trattamenti inumani e degradanti sia uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Tale proibizione non prevede limitazioni e non subisce alcuna deroga, così come, previsto dall’art. 15 della CEDU. Essendo tale divieto assoluto, quali che siano i comportamenti delle persone coinvolte, il tipo di reato di cui è ritenuto responsabile il ricorrente è ininfluente alla valutazione di cui all’art. 3 della CEDU;
2) gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie che non possono essere adeguatamente trattate nel Paese di origine.
3) temporanea impossibilità di rimpatrio a causa dell’insicurezza del Paese o della zona di origine, non riconducibile alle previsioni dell’art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251/2007;
4) gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi ad un rimpatrio in dignità e sicurezza;
5) situazione familiare del richiedente asilo che deve essere valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 della CEDU concernente il diritto al rispetto della vita privata e familiare. I legami personali e familiari devono essere particolarmente significativi in base alla loro durata nel tempo e alla loro stabilità.
Le casistiche sopra specificate potranno costituire un utile orientamento nelle delicate decisioni che le SS.LL. sono chiamate ad adottare che, si ricorda, dovranno essere individuali, adeguatamente motivate nonché suscettibili di rivalutazione in sede di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno in scadenza.
Peraltro, qualora in sede di audizione di un richiedente asilo dovessero emergere i presupposti per la possibile concessione di un permesso di soggiorno ad altro titolo, nonché nei casi espressamente previsti dall’art. 32, co. 3 bis, del d.lgs. n. 25/2008, si invitano le SS.LL. ad informarne l’interessato nonché le autorità compenti al rilascio dei suddetti titoli.
Nel caso le SS.LL. dovessero notare, pur in permanenza di salutazioni individuali, l’emergenza dì fenomeni di carattere tendenzialmente generalizzato nelle zone di provenienza dei richiedenti la protezione internazionale (ad es. calamità naturali o deterioramento delle condizioni di sicurezza) dovranno informarne questa Commissione nazionale che fornirà, eventualmente, le necessarie indicazioni a carattere generale.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia.
Il presidente Trovato
Giovedì, 30 Luglio 2015