Circolare n. 70 del 29 aprile 2016 Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015 di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus quarto figlio). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti -
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
OGGETTO: Beneficio in favore di nuclei familiari con almeno quattro figli minori per il 2015 di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (bonus quarto figlio). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO: Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2016, sono state introdotte le disposizioni attuative dell’articolo 1 citato in oggetto, che prevede un beneficio in favore dei nuclei familiari con almeno quattro figli minori e un ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.
Premessa
Nell’ambito degli interventi a sostegno del reddito delle famiglie ed al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, l’articolo 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha previsto per l’anno 2015, nel limite di 45 milioni di euro, il riconoscimento di buoni per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente ad un valore dell’ISEE non superiore a 8.500 euro l’anno.
Il medesimo comma 130 del predetto articolo, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le relative disposizioni attuative e la determinazione dell’ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare.
Con il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 35 del 12.02.2016), emanato in attuazione dell’articolo citato, si è ritenuto opportuno utilizzare, ai fini dell’erogazione del bonus quarto figlio, lo strumento dell’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui art. 65 della legge n. 448 del 1998 in quanto quest’ultimo consiste in una misura analoga per natura e platea di beneficiari.
Infatti, entrambe le prestazioni sono concesse in presenza di una situazione economica delle famiglie rappresentata dal valore dell’indicatore ISEE e, inoltre, la soglia ISEE per l’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui all’articolo 65, della Legge n. 448 del 1998, è leggermente superiore a quella stabilita per l’accesso al beneficio in oggetto. In particolare, con Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, per l’anno 2015, il valore dell’ISEE che determina il limite entro il quale è consentito l’accesso all’assegno concesso dal Comune è stato fissato in euro 8.555,99.
Si è ritenuto quindi che, al fine di ridurre al minimo gli oneri in capo ai beneficiari, nonché le spese amministrative e di gestione del beneficio, nuclei già beneficiari dell’assegno di cui all’articolo 65 citato, in presenza di una DSU comprensiva di almeno quattro figli minori, potessero essere destinatari anche della misura in esame, realizzando così un più efficiente ed efficace impiego delle risorse disponibili.
1) Beneficiari
Il beneficio di cui all’articolo 1, comma 130 della legge n. 190 del 2014 è riconosciuto ai nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, già beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per i tre figli minori di cui all’art. 65 citato e con un ISEE non superiore a 8.500 euro.
Ai fini del riconoscimento del beneficio non è prevista un’apposita domanda dell’interessato, essendo sufficiente la domanda già presentata per la concessione dell’assegno per i tre figli minori relativo all’annualità 2015.
Per permettere la corresponsione del beneficio in esame gli uffici amministrativi comunali competenti dovranno inserire con sollecitudine e comunque entro e non oltre il 31 maggio 2016 (vedasi paragrafo 2), nella procedura prestazioni sociali, qualora non l’avessero già fatto, le richieste di pagamento relative alle domande, già presentate nei termini, di assegno con tre figli minori per l’anno 2015.
L’articolo 2 del DPCM prevede che l’INPS riconosca il beneficio direttamente al momento dell’erogazione dell’assegno per il nucleo con tre figli minori se, nel corso dell’anno 2015, è stata presentata una DSU dalla quale risulti un nucleo familiare come definito dall’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159 del 2013, con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni e dalla quale sia derivato un ISEE non superiore a 8.500 euro.
2) DSU e valore ISEE
L’articolo 2, comma 3 del D.P.C.M. prevede che in caso di ingresso del quarto figlio successivamente alla presentazione della domanda di assegno ex articolo 65, della legge n. 448 del 1998, il genitore richiedente l’assegno sia tenuto a presentare una nuova DSU entro il 31 gennaio 2016 per ottenere il riconoscimento della prestazione per le mensilità spettanti.
Considerato però che la pubblicazione del citato D.P.C.M. è avvenuta il 12 febbraio 2016 e che, a tale data, il termine suddetto risultava già scaduto, per consentire la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo, tale termine è prorogato al 31 maggio 2016.
Ovviamente non è necessario presentare una nuova DSU di aggiornamento se, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori. Si precisa che per effetto di tale aggiornamento, al fine della spettanza del beneficio, dalla nuova DSU dovrà risultare la presenza di almeno quattro componenti minorenni.
Per ingresso deve intendersi o la nascita del quarto figlio, l’adozione o l’affidamento preadottivo o temporaneo di cui alla L. n. 184 del 1983.
L’ISEE di riferimento per la verifica della soglia di legge è quello del terzo componente minorenne perché è sulla base di questo che è stato concesso l’assegno per il nucleo familiare e individuato quindi il nucleo potenziale beneficiario della prestazione in oggetto.
Tale criterio generale per individuare l’ISEE a cui deve essere riferita la soglia di 8.500 euro è derogato nel caso in cui il genitore del quarto figlio minore sia non coniugato e non convivente con l’altro genitore e questi abbia riconosciuto il figlio.
In tale ipotesi infatti l’articolo 2, comma 4 del D.P.C.M. prevede che per l’accertamento del requisito dell’ISEE si debba prendere a riferimento l’ISEE del quarto figlio, calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 (ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi).
3) Misura del beneficio
In applicazione dell’articolo 3 del DPCM, l’importo del beneficio è pari a 500 euro che viene corrisposto ai beneficiari dell’assegno per il nucleo con tre figli minori, secondo le modalità di accredito di tale assegno e in corrispondenza del primo accredito utile.
Considerato però che la pubblicazione del citato D.P.C.M. è avvenuta il 12 febbraio 2016 e che, quindi, la prima data utile coincide con il pagamento della prima rata di luglio 2016, in pari data verrà liquidato il primo importo del bonus quarto figlio minore.
Se il requisito della presenza di quattro figli minori è soddisfatto per parte dell’anno 2015 (ad es. nascita del quarto figlio o compimento della maggiore età di uno dei figli minori nel corso dell’anno 2015) il beneficio sarà concesso per i mesi nei quali risulti soddisfatto, considerando l’eventuale frazione di mese come intero (esempio nascita del quarto figlio il 30 settembre 2015, la prestazione spetta da settembre a dicembre 2015, per complessivi quattro mesi). Si ribadisce comunque che il beneficio spetta solo se entro il 31 maggio 2016 risulti già presentata una DSU con quattro minorenni e dalla quale risulti un ISEE non superiore ad euro 8.500 annui (vedasi paragrafo 2).
Al comma 4, l’articolo in riferimento prevede l’integrazione della misura del beneficio decorsi 90 giorni dal termine per la presentazione della domanda dell’assegno con i tre figli minori per l’anno 2015 (fissato al 31 gennaio 2016). Tenuto conto che la pubblicazione del citato DPCM è avvenuta il 12 febbraio 2016, ovverosia oltre la predetta scadenza del 31 gennaio 2016, il termine di 90 giorni per la verifica da parte dell’INPS dell’onere sostenuto con il primo pagamento del beneficio in oggetto di importo pari a 500 euro, decorrerà dal 31 maggio 2016, quale data ultima stabilita per aggiornare la DSU (vedasi paragrafo 2).
L’INPS, dopo aver effettuato tale verifica, determina l’ammontare delle risorse residue rispetto alla previsione di spesa di 45 milioni di euro. Tali risorse residue saranno ripartite successivamente tra i beneficiari dell’importo di 500 euro ad integrazione dello stesso.
Al termine delle operazioni di pagamento dell’importo del beneficio con le eventuali integrazioni l’INPS trasmetterà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze una dettagliata relazione sulle caratteristiche dei beneficiari e sui benefici attribuiti.
4) Gestione pagamenti
La lista dei beneficiari, relativamente all’annualità 2015, dell’assegno per il nucleo ex art. 65 della legge n. 448 del 1998 viene sottoposta ad un istruttoria automatizzata centralizzata.
In presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa e richiamati nella presente circolare viene creata una lista dei beneficiari della prestazione di cui all’articolo 1, comma 130 della legge n. 190 del 2014 e successivamente viene avviato il processo di pagamento centralizzato secondo le modalità indicate per il pagamento dell’assegno con almeno tre figli minori.
5) Regime fiscale
In considerazione di quanto disposto dal DPCM del 24.12.2015 e cioè che il beneficio in questione è analogo, per natura e per platea di beneficiari, all’assegno al nucleo familiare con tre figli minori di cui al richiamato art.65 della Legge n. 448/1998, lo stesso non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’art. 8 del TUIR ed è escluso dalla base imponibile ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett.d) del TUIR.
6) Istruzioni contabili
L’onere per la corresponsione del beneficio economico disciplinato dall’art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le cui disposizioni sono state attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015, essendo posto a carico dello Stato, dovrà essere rilevato contabilmente nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia).
Pertanto, per le contabilizzazioni connesse con tale fattispecie, si istituiscono i seguenti conti di mastro:
per rilevare l’onere per il contributo
GAT30135 – Beneficio economico a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, ai sensi del D.P.C.M. 24 dicembre 2015, attuativo dell’art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
per rilevare il debito verso i beneficiari del contributo
GAT10135 – Debito per il beneficio economico a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro, ai sensi del D.P.C.M. 24 dicembre 2015, attuativo dell’art. 1, comma 130, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
L’erogazione di tale prestazione avverrà con l’utilizzo della procedura informatica dei pagamenti accentrati delle prestazioni a sostegno del reddito, conseguentemente aggiornata.
Per rilevare gli importi recuperati in ragione di eventuali pagamenti indebiti, si istituisce il nuovo conto GAT24135.
Il conto in questione verrà abbinato, nell’ambito della procedura “recupero crediti per prestazioni”, al codice bilancio in uso “1035”, che assumerà la nuova denominazione “Recupero di prestazioni economiche ai nuclei familiari - art. 65, della legge n. 448/1998 e art. 1, comma 130, della legge n. 190/2014 (D.P.C.M. 24/12/2015)”.
Gli importi relativi alle partite in questione che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati, mediante ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAT00030.
Il codice bilancio “1035” dovrà essere utilizzato anche per evidenziare, nell’ambito del partitario del conto GPA00069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili.
Eventuali riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari, contabilizzati in via automatizzata con le modalità in uso dalla procedura che gestisce i riaccrediti da Banca d’Italia, andranno valorizzati, nell’ambito del partitario del conto esistente GPA10031, con l’indicazione del codice bilancio in uso “3029”, opportunamente ridenominato:
3029 – “Somme non riscosse dai beneficiari – Prestazioni economiche ai nuclei familiari - art. 65, della legge n. 448/1998 e art. 1, comma 130, della legge n. 190/2014 (D.P.C.M. 24/12/2015)”.
La Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri sostenuti in applicazione della normativa in esame.
Si riportano nell’allegato n. 1 le variazioni apportate al piano dei conti.
Venerdì, 29 Aprile 2016