La Bossi-fini prevede che il pds al minore si possa convertire se arriva qui a max 15 anni e si dimostrano i famosi 3 anni di inserimento. Ma come si fa a fargli fare un corso professionale se non si ha la dimostrazione del percorso scolastico precedente nel suo paese? Perché se non sono assolti gli obblighi formativi, non si può procedere neanche con l'apprendistato. E' L'Ufficio Provinciale del Lavoro non dà il benestare. D'altro canto, anche riuscire a fargli fare un percorso scolastico non è possibile, se non si sa da dove iniziare, e farli ricominciare dall'inizio delle scuole è follia. Qui a Palermo manco a dirlo nessuno sa nulla, e mi domandavo come si procedesse operativamente altrove. Come fanno gli enti di formazione, o chi per loro, a inserire i minori stranieri nei percorsi professionali o formativi? E' pensabile un'attestato di competenza rilasciato da una scuola, e che sia altro rispetto agli esami da esterni nelle scuole?
Minori
In effetti, non si può avviare al lavoro il minore, o fare altre attività di formazione professionale se non si verifica che si è assolto al primo ciclo di istruzione (ex obbligo scolastico). Dai riscontri che ho in alcune regioni, la prassi è, conformemente a quanto prevede la normativa in materia, di verificare il grado di competenze maturate dal minore all'ingresso in Italia al fine di valutare se si può considerare assolto il primo ciclo di istruzione. Questa verifica è fatta dalle autorità scolastiche e comporta la valutazione della preparazione della ragazza o del ragazzo con i mezzi disponibili (documentazione del paese di origine, esame delle competenze maturate finora, etc...) in base alle direttive ministeriali (vedi le linee guida del Ministero dell'Istruzione: http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2006/cm24_06.shtml). In molti casi, la verifica ha esito negativo. Ciò non significa che si è necessariamente rinviati a iniziare da capo il primo ciclo, essendo diversificati i criteri di valutazione e non lmitati alle sole competenze già acquisite (ma anche al grado di autonomia, all'età e al grado di conoscenza della lingua italiana, pur dovendosi approntare delle misure di sostegno all'apprendimento della lingua).
Per l'accesso al lavoro, è importante fare riferimento alle istituzioni competenti per l'istruzione, prima che a quelle competenti per il lavoro, essendo il lavoro durante la minore età da esercitarsi necessariamente in modo coordinato con l'assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione. Peraltro, prima di considerare l'accesso al lavoro è necessario verificare che vi sia stato l'assolvimento di un corso di studi pari a quello indicato dalla legge italiana per il primo ciclo (8 anni). Dal sito del Ministero dell'istruzione si possono trarre informazioni utili nelle sezioni dedicate alla formazione professionale:
http://www.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/istruzione_formazione.shtml
I riferimenti normativi sono i seguenti: Dlgs. 345/99, art. 5, Legge 144/99, art. 68; D.P.R. 257/2000, artt. 1; Dlgs. 276/2003, artt. 47-53; Legge 80/2005, art. 13, co. 13-bis; circolari del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 40 del 2004 e n. 30 del 2005.
I riferimenti per le forme di lavoro a cui sono ammessi i minori, dopo le riforme scolastiche della scorsa legislatura, sono mutati e fanno capo alle autorità scolastiche in via principale, e alle autorità competenti per il lavoro solo in via secondaria. A Palermo potresti fare riferimento, sia per l'accesso alla formazione professionale (anche nella forma dell'apprendistato) che per i criteri di inserimento scolastico degli alunni stranieri, all'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo (Ministero della Pubblica Istruzione, Centro Servizi Amministrativi di Palermo - Via Praga n° 29 90146 Palermo Tel. 091 6708278 - 670827 Fax 091 518499 - 515186, in internet:
http://62.77.63.181/isn_csa_pa/default.aspx).
Venerdì, 30 Novembre 2007