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Ho avviato le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis nei confronti di straniero (brasiliano) di ceppo italiano.
Il cittadino mi ha comunicato che non dispone del necessario “certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato”, ma che lo stesso può da me essere acquisito o presso il Consolato che ha già provveduto al processo di riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis nei confronti di un suo cugino o presso un Comune italiano che ha già provveduto al processo di riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis nei confronti di suo fratello, essendo l’avo italiano a suo tempo emigrato il medesimo.

Chiedo se nell’ipotesi di poter acquisire dalle autorità richiamate tale certificazione, posso considerarla anche ai fini del riconoscimento che ho in corso; chiedo se in caso contrario, sia il cittadino che debba obbligatoriamente acquisirla e presentarmela; chiedo se esiste un’altra ragionevole e legittima possibilità.
Inoltre, in relazione ad un altro necessario certificato che ho acquisito direttamente dal Consolato nella cui circoscrizione è nato ed ha la residenza estera l’interessato e cioè il “certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555” , chiedo se avendo tale Consolato attestato che gli ascendenti ed il rivendicante “ sono sconosciuti agli atti e che pertanto non risultano rinunce alla cittadinanza italiana nè del nominato né dei suoi discendenti” possa considerarsi sufficiente tale certificato e/o io debba procedere a richiedere una medesima attestazione ad altro/i Consolato/i (e secondo quale competenza territoriale, vale a dire nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di nascita del richiedente, o il luogo di nascita di tutti i suoi ascendenti, oppure il luogo di residenza sia dell’interessato sia di tutti i suoi ascendenti alla data odierna o alla data della loro nascita….). In altre più sintetiche parole: qual è il Consolato competente al rilascio del certificato che attesta che “né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555

Cittadinanza

Si conferma che se un Comune italiano ha già proceduto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis per il fratello dell'attuale richiedente codesto ufficio potrà acquisire, dal medesimo Comune, tutta la documentazione necessaria e già prodotta.
Si ritiene altresì che l'attestazione consolare di non conoscenza dei soggetti interessati al riconoscimento e dei relativi ascendenti soddisfi le condizioni previste dalla Circolare K28.1/91. I Consolati (o il Consolato) competenti a rilasciare tale attestazione sono quelli in cui i soggetti interessati hanno avuto la loro residenza e i loro atti principali di stato civile (nascita, matrimonio e morte)

 

Venerdì, 21 Dicembre 2007