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Una cittadina cubana ha acquisito la cittadinanza italiana con il prescritto giuramento. Con lei abita una figlia minore. Al momento dell'iscrizione in anagrafe non è stato acquisito il certificato di nascita tradotto e legalizzato. Ora la madre comunica che ci vorra' del tempo prima che possa acquisire il certificato.
Si chiede: presupponendo che sia necessario questo documento per verificare l'esatta filiazione, c'è un tempo per attribuire la cittadinanza ai figli ai sensi dell'art. 14? Se la madre non fornisce il certificato (o lo fornisce dopo anni), è in qualche modo responsabile il Comune?

Cittadinanza

La norma prevede che il figlio minore di chi acquista la cittadinanza italiana l'acquista a sua volta se convive con il genitore al momento dell'acquisto. In considerazione di quanto sopra i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore sono due:
1 - l'essere figlio,
2 - la coabitazione, intesa come residenza anagrafica.

Dal quesito posto appare evidente che la seconda condizione sia già in essere mentre la prima deve ancora essere dimostrata.
A questo punto l'ufficio dovrà invitare formalmente (con lettera scritta) la madre del minore a presentare la certificazione di nascita dalla quale risulti la filiazione. La certificazione può anche essere rilasciata dal Consolato di Cuba in Italia. Naturalmente se la madre non presenta tale certificazione il Comune non ha alcuna responsabilità sul mancato conferimento della cittadinanza al minore.

Si suggerisce, in ogni caso, di verificare come risulta lo stato civile del minore a livello anagrafico: infatti, trattandosi di straniero, ai sensi dell'art. 14 del D.p.r. 223/89, non potrebbe essere anagraficamente iscritto come figlio senza la dimostrazione specifica con la certificazione di cui sopra.

 

Sabato, 12 Gennaio 2008