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Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito:
Chi sono i beneficiari e qauli sono i resquisiti per ottenerlo?

Varie

Contribuenti interessati

I beneficiari del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito devono essere residenti in Italia (il requisito della residenza non è richiesto per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente) e aver conseguito, nell’anno 2008, esclusivamente redditi appartenenti alle seguenti categorie:

1. redditi di lavoro dipendente;
2. redditi di pensione;
3. redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e precisamente:

* compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

* compensi per collaborazioni coordinate e continuative e lavoro a progetto;

* remunerazioni dei sacerdoti;

* assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

* compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

4. redditi diversi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente, ovvero dal coniuge non a carico;

5. redditi di terreni e fabbricati per un ammontare non superiore a 2.500 euro, solo se considerati cumulativamente con il reddito di lavoro dipendente e/o di pensione.

Il richiedente deve essere titolare di uno dei seguenti redditi: redditi di lavoro dipendente, di pensione o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In aggiunta a uno dei menzionati redditi, il richiedente può anche essere titolare dei redditi fondiari, fermo restando il rispetto del limite di 2.500 euro.

Il possesso di redditi fondiari è compatibile con la fruizione del bonus a condizione che gli stessi si accompagnino ad una o più delle altre tipologie di reddito sopra indicate.

Il bonus è riconosciuto, ad esempio, se il richiedente sia titolare di redditi di pensione e di fabbricato ed il coniuge di reddito agrario, allorché titolare di partita IVA, qualora la somma dei redditi fondiari posseduti dall’intero nucleo familiare non superi 2.500 euro (in questo caso la somma dei redditi fondiari è costituita dal possesso dell’abitazione da parte del richiedente e dal reddito agrario da parte del coniuge).

Si ricorda che il reddito derivante dai fabbricati e dai terreni deve essere assunto nella misura in cui concorre alla formazione del reddito complessivo (e pertanto, le rendite vanno considerate al lordo della rivalutazione del 5%, 70% e 80% e, in caso di redditi effettivi, al netto delle riduzioni previste per canoni di locazione).

Il possesso di redditi diversi (reddito di impresa o redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni esercitati abitualmente o redditi di capitali assoggettati ad imposta ordinaria) da parte del richiedente o di uno dei componenti il nucleo familiare, esclude l’accesso al beneficio con riferimento all’intero nucleo familiare.

La condizione del possesso dei redditi sopra indicati si intende soddisfatta anche in presenza di redditi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l’indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.

Richiedente cittadino extracomunitario

Se il richiedente è cittadino extracomunitario, per i componenti del proprio nucleo familiare residenti all’estero, deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che può essere costituita da:

1. documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

2. documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961. L’apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità identificata dalla legge di ratifica della Convenzione;

3. documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano del Paese d’origine.

Per informazione dettagliate vedi la circolare del 2 febbraio 2009 - Agenzie delle Entrate

 

Mercoledì, 22 Luglio 2009