Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito:
Composizione del nucleo familiare.
Composizione del nucleo familiare.
Varie
Il beneficio è attribuito in base al numero dei componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d’imposta 2007 o, in alternativa, al periodo d’imposta 2008.
Si ricorda che per il calcolo del numero dei componenti del nucleo familiare si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico nonché i figli e gli altri familiari fiscalmente a carico.
Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Ai fini del calcolo di tale ammontare, vanno computate, ai sensi dell’articolo 12 del Tuir, anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari emissioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; queste retribuzioni, in quanto rilevanti ai fini della condizione di soggetto fiscalmente a carico, devono essere computate ai fini del calcolo del reddito complessivo del nucleo familiare, anche se posseduti da uno dei coniugi.
Ai fini del beneficio ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari a carico) può far parte di un solo nucleo familiare.
Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.
In caso di figli a carico di entrambi i genitori, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei.
In questo caso, il figlio che compare nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro. Queste considerazioni valgono anche per gli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio.
Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus.
Per informazione dettagliate vedi la circolare del 2 febbraio 2009 - Agenzie delle Entrate
Mercoledì, 22 Luglio 2009