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Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito. Come si ottiene il bonus?

Varie

Il bonus è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali né per il rilascio della carta acquisti.

Per ottenere il bonus è necessario che i soggetti interessati presentino un'apposita richiesta (autocertificazione) contenente le seguenti informazioni:

1. il coniuge non a carico ed il relativo codice fiscale;
2. i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;
3. di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare, con indicazione del relativo periodo d'imposta.

Presentazione richiesta al datore di lavoro o ente pensionistico

Per la richiesta del bonus al proprio sostituto d'imposta o ente pensionistico occorre utilizzare gli appositi modelli (approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 5/12/2008) e disponibili sul sito internet dell'Agenzia.

Più precisamente occorre utilizzare il modello "sostituto" - pdf.

Il modello può essere presentato direttamente dal contribuente o per il tramite dei soggetti intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, ai quali non spetta alcun compenso.

Questa autocertificazione deve essere conservata dal sostituto per 3 anni e va esibita a richiesta dell'amministrazione finanziaria.

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

* entro il 28 febbraio 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;

* entro il 31 marzo 2009, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008.

Ricordiamo che la richiesta può essere effettuata una sola volta, con riferimento ai componenti del nucleo familiare, tenendo conto che il numero di componenti del medesimo nucleo e il reddito complessivo familiare devono essere riferiti allo stesso anno che è stato prescelto per la richiesta del bonus.

Il bonus, in questo caso, viene erogato direttamente dal datore di lavoro o ente pensionistico.

Esempio:

Richiedente che presenta istanza per il 2007 con riferimento al suo nucleo familiare composto da 4 persone:

Richiedente: lavoratore dipendente
Coniuge: lavoratrice dipendente
Due figli a carico

La richiesta effettuata per il 2007 esaurisce il beneficio con riferimento a tutti i componenti del nucleo, per cui, per il 2008 la richiesta del bonus non può essere effettuata da nessuno dei componenti del nucleo familiare, neppure in caso, ad esempio, di matrimonio contratto nel 2008 da un figlio.

Presentazione richiesta all'Agenzia delle Entrate

Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare all'Agenzia delle Entrate:

* entro il 30 aprile 2009 telematicamente qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2007;

* entro il 30 giugno 2009 telematicamente da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al periodo d'imposta 2008. Coloro che, invece, presentano la dichiarazione dei redditi possono farne richiesta entro il 1° giugno 2009 con il modello 730 o il 30 settembre 2009 con il modello Unico.

I contribuenti che inviano la richiesta telematicamente all'Agenzia delle Entrate devono utilizzare l'apposito modello "agenzia" - pdf.

Le richieste possono essere effettuate anche mediante gli intermediari abilitati (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.), i quali non percepiscono alcun compenso per tale servizio.

Per informazione dettagliate vedi la circolare del 2 febbraio 2009 - Agenzie delle Entrate

 

Mercoledì, 22 Luglio 2009