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Bonus straordinario per le famiglie a basso reddito:
Erogazione del bonus

Varie

Il sostituto d’imposta e l’ente pensionistico erogano il beneficio nel mese di marzo 2009 se il richiedente ha scelto come anno d’imposta il 2007; nei mesi di aprile 2009 e maggio 2009 se il richiedente ha scelto come anno d’imposta il 2008.

Il sostituto d'imposta eroga il beneficio, secondo l'ordine di presentazione delle richieste, nei limiti del monte ritenute e contributi riferiti all’anno 2009 se la richiesta è relativa al periodo d’imposta 2007; nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili del mese di aprile 2009 e riferiti all’anno 2009, se la richiesta è relativa al periodo d’imposta 2008.

L'importo erogato viene poi recuperato dai sostituti d'imposta attraverso l’istituto della compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione; lo stesso importo deve essere indicato nel modello 770 e non concorre alla formazione del limite massimo degli importi compensabili nel modello F24 (codice tributo da utilizzare: 1664).

I sostituti d’imposta devono trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile 2009 (30 giugno 2009, se la richiesta è stata effettuata con riferimento al 2008) in via telematica, anche servendosi degli intermediari abilitati, le richieste ricevute e devono comunicare l'importo erogato in relazione a ciascuna richiesta di attribuzione.

I lavoratori che non hanno ricevuto il bonus per insufficienza del monte ritenute disponibile, devono presentare apposita domanda all’Agenzia delle Entrate.

Per consentire tale adempimento i sostituti, in caso di mancata erogazione del bonus, devono darne tempestiva informazione al richiedente.

Restituzione del bonus indebitamente fruito

I contribuenti che hanno percepito il beneficio non spettante, in tutto o in parte, sono tenuti ad effettuare la restituzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successivo alla erogazione.

I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi effettuano la restituzione del beneficio non spettante mediante versamento con il modello F24 entro i medesimi termini.

Per informazione dettagliate vedi la circolare del 2 febbraio 2009 - Agenzie delle Entrate

 

Mercoledì, 22 Luglio 2009