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REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI - EFFETTI SULL'ANAGRAFE.
In anagrafe risulta iscritta famiglia di extracomunitari (genitori + 2 figli minori iscritti sui permessi di soggiorno dei genitori) titolari di permesso di soggiorno, rilasciato per cure mediche, scaduto per entrambi il 01.06.2008.
In data 24.06.2008 sono state inviate le lettere di avviso del permesso di soggiorno scaduto, restituite dall'ufficio postale per compiuta giacenza, (probabilmente perchè la famiglia aveva nel frattempo cambiato indirizzo). In data 02.09.2009 (moglie) e 24.09.2009 (marito) sono sono state inviate le lettere di invito a rendere la dichiarazione di conferma della dimora abituale. La Signora ha dichiarato che nè per lei, nè per il marito è stata avviata la procedura di rinnovo del permesso di soggiorno ma ha esibito ricevuta di presentazione di domanda di emersione di lavoro irregolare a suo nome presentata in data 14.09.2009. La domanda di regolarizzazione influisce sul provvedimento di cancellazione?
In caso affermativo con quale decorrenza?

Permessi di Soggiorno

A norma dell’art. 1 ter della legge 3 agosto 2009, n. 102, i datori di lavoro che al 30 giugno 2009 hanno impiegato irregolarmente da almeno 3 mesi lavoratori italiani, comunitari o extracomunitari possono avvalersi della procedura di emersione dal lavoro irregolare. Ciascun nucleo familiare può presentare domanda per un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e al massimo due lavoratori per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologia o handicap che ne limitino l'autosufficienza. La dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore e determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività suindicate. E' datore di lavoro sia il soggetto alle cui dipendenze si svolgerà il rapporto di lavoro sia il soggetto facente parte della famiglia che provvede all’assunzione del lavoratore straniero per attività di assistenza del congiunto affetto da patologia o handicap, ancorché non convivente. E’ prevista una procedura on line, attiva sul sito del Ministero dell’Interno fino al prossimo 30 settembre, attraverso la quale la posizione degli extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno per lo svolgimento di una attività lavorativa, impiegati presso le famiglie come lavoratori domestici di sostegno al bisogno familiare (colf) o come assistenti di persone affette da patologie o handicap (badanti), potrà essere regolarizzata presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Dopo l’invio, il sistema informatico invia una e-mail di conferma all’indirizzo di posta elettronica dell’utente che ha effettuato la richiesta. Il datore di lavoro ottiene la ricevuta entro 72 ore ed è tenuto a consegnare una copia al lavoratore per attestare l’avvenuta presentazione della domanda di emersione. Dal 1° ottobre 2009 lo Sportello unico per l’immigrazione riceverà le domande. Verificata l’ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della Questura, convocherà le parti. Dopo la verifica della veridicità delle dichiarazioni e della correttezza degli elementi relativi al rapporto di lavoro, le parti procederanno alla stipula del contratto di soggiorno ed il lavoratore presenterà la richiesta di permesso di soggiorno, con contestuale rilascio del codice fiscale. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 102/2009 e fino alla conclusione del procedimento, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore e quest’ultimo non può essere espulso. Dalla lunga premessa informativa sulle modalità della regolarizzazione si evincono le scansioni temporali necessarie alla definizione del procedimento e la sospensione di alcuni effetti. Nel caso oggetto del quesito, in assenza di specifica previsione, ritengo opportuno fare riferimento all’art. 14 del D.P.R. 334/04, il quale dispone che lo straniero non decade dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno ed alla circolare n. 12 del 2 marzo 2005, con la quale il Ministero dell’Interno ha rilevato che, dalla lettura coordinata del modificato art. 7 e dell’art. 11 del D.P.R. 223/89, si evince che il termine prescritto per il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale, “vada riferito all' ipotesi di omessa attivazione delle procedure di rinnovo del titolo di soggiorno”. Considerato che il procedimento di cancellazione anagrafica per aver omesso la presentazione della dichiarazione di dimora abituale non è stato a tutt’oggi perfezionato e che nel frattempo la signora si è attivata ed è in possesso della ricevuta della dichiarazione di emersione che rappresenta la condizione per poter poi ottenere il permesso di soggiorno, si ritiene che essa possa rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, nelle more della definizione del procedimento, e continuare ad essere legittimamente iscritta in anagrafe.

 

Giovedì, 28 Gennaio 2010