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I cittadini bulgari e rumeni devono ancora avere il permesso o la carta di soggiorno per essere assunti in Italia?

Permessi di Soggiorno

Si fa presente che, per effetto dell’ingresso dei cittadini di Romania e Bulgaria nell’UE, a questi non si applicano più le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, ma trovano applicazione le norme di cui al D.L.vo 6 febbraio 2007, n. 30.
Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini comunitari, non occorre più il permesso o la carta di soggiorno ai fini dell’assunzione al lavoro in Italia, essendo sufficiente il possesso di un documento di identità, del codice fiscale e dell’iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di idoneità alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di soggiorno.
Si precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di nulla osta per le categorie non ricomprese nel regime transitorio previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2006, n°2.

 

Giovedì, 9 Agosto 2007