Reddito Cittadinzana:
Rdc e Pdc sono compatibili con lo svolgimento di attività lavorativa autonoma o di impresa?
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano lavoratori. Tuttavia, nel caso in cui uno o più componenti svolgano attività lavorativa (autonoma o di impresa) iniziata nell’anno 2017, nell’anno 2018 ovvero nei primi mesi del 2019 e in corso al momento di presentazione della domanda, devono compilare il modello Rdc/Pdc – Com, recandosi ai CAF convenzionati, con le proprie credenziali, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. ATTENZIONE: senza aver compilato questo modello la domanda non potrà essere definita. Se, invece, l’attività lavorativa inizia dopo la presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di godimento del beneficio, le variazioni devono essere comunicate all’Inps che valuterà le condizioni per la permanenza del beneficio. La comunicazione relativa alla variazione ed il relativo reddito viene inoltrata ad Inps recandosi di persona ai Centri per l’impiego ovvero, quando sarà istituita, attraverso la Piattaforma “SIUPL” il giorno 15 del mese successivo al termine di ogni trimestre solare (es. entro il 15 aprile deve essere comunicato il reddito del trimestre gennaio – marzo).
Venerdì, 8 Febbraio 2019