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Si può convertire il permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato?

Permessi di Soggiorno

Ai sensi dell’art. 6 d.lgs. 286/98, il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque prima della sua scadenza, previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell’ambito delle quote stabilite dal decreto flussi per l’anno corrente.

 

Mercoledì, 21 Novembre 2007