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Con riferimento al d.lgs. n°5 del 08.01.2007, concernente il ricongiungimento familiare, lo Sportello Unico per l’Immigrazione deve ancora richiedere i certificati di nascita, matrimonio, stato di famiglia dello straniero da ricongiungere con traduzione, legalizzazione e visto valido per ricongiungimento familiare?

Ricongiungimenti Familiari

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, riguardanti i presupposti di parentela, coniugio, minore età, stato di salute, la nuova formulazione dell’art. 29 del T.U. 286/98, così come modificato dall’art. 2, co. 7, d.lgs. 5/2007, stabilisce che l’autorità consolare italiana con sede nel Paese dove il familiare dal ricongiungere richiede il visto, provveda all’accertamento dell’autenticità della documentazione comprovante i requisiti soggettivi, per cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione non dovrà più richiedere i relativi certificati. Il d.lgs. suindicato, inoltre, abolisce la procedura di validazione, con la conseguenza che dal 15.02.2007 la rappresentanze diplomatiche si limiteranno a verificare, all’atto della richiesta del visto, l’autenticità degli atti di stato civile e dei documenti che attestino il rapporto di parentela degli stranieri da ricongiungere.

 

Venerdì, 23 Novembre 2007