Il titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari può presentare istanza di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del T.U. n. 286/1998, come modificato dall’art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 5/2007?
Ricongiungimenti Familiari
No. Ai sensi dell’art. 29 bis T.U. immigrazione, introdotto dall’art. 2, comma 10, D. Lgs. n. 5/2007, l’istanza di ricongiungimento familiare può essere presentata esclusivamente dallo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, per le stesse categorie di familiari e con lo stesso procedimento di cui all’art. 29, salvo l’accertamento dei requisiti oggettivi.
Venerdì, 23 Novembre 2007