Chi è competente a rilasciare la certificazione dell’idoneità alloggiativa per attuare il ricongiungimento familiare?
Ricongiungimenti Familiari
Il novellato art. 29, comma 3, del T.U. n. 286/1998, come introdotto dal D. Lgs. n. 5/2007, prevede che “lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero sia fornito dei requisiti di idoneità igienico sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”. Pertanto, l’idoneità dell’alloggio è certificata dall’Ufficio comunale che attesta la sua conformità ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l’edilizia residenziale pubblica oppure, in alternativa, dall’Azienda sanitaria locale competente per territorio che attesta l’idoneità igienico sanitaria del medesimo alloggio.
Venerdì, 23 Novembre 2007