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Quale procedura occorre seguire per ottenere il riacquisto della cittadinanza italiana ?

Cittadinanza

L’art. 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, di modifica dell’art. 4, comma 4 e dell’art. 5, comma 3 del T.U. sull’immigrazione, prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell’area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all’Autorità di frontiera, al momento dell’ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall’area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall’ingresso. Pertanto, a seguito dell’abolizione del permesso di soggiorno per turismo, gli stranieri che intendano richiedere il riacquisto della cittadinanza italiana non potranno più richiedere l’iscrizione anagrafica in base a tale titolo. Tuttavia, secondo quanto previsto dalla circolare n°32 del 13.06.2007 del Ministero dell’Interno-Direzione Centrale dei Servizi Demografici, la ricevuta della dichiarazione di presenza si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “jure sanguinis”. La dichiarazione, infatti, è l’adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d’ingresso. Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall’Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l’iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.

 

Venerdì, 23 Novembre 2007