Per l’ingresso in Italia per motivi di turismo, affari, visita e studio è necessario richiedere il permesso di soggiorno?
Permessi di Soggiorno
No, ai sensi dell’art. 4, comma 4 e art. 5, comma 3 del T.U. sull’immigrazione, come modificati dalla legge del 28 maggio 2007 n. 68, per l’ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. Lo straniero, pertanto, entrerà in Italia munito del solo visto d’ingresso di cui all’art. 4, comma 2 del T.U. sull’immigrazione e entro otto giorni sarà tenuto a dichiarare la sua presenza all’autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui si trova.
Venerdì, 23 Novembre 2007