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Occorre ancora che i cittadini bulgari e rumeni siano muniti del permesso o della carta di soggiorno ai fini dell’assunzione in Italia?

Permessi di Soggiorno

Si fa presente che, per effetto dell’ingresso dei cittadini di Romania e Bulgaria nell’UE, a questi non si applicano più le disposizioni del T.U. sull’immigrazione, ma trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54. Pertanto, per i cittadini bulgari e rumeni, in quanto cittadini comunitari, non occorre più il permesso o la carta di soggiorno ai fini dell’assunzione al lavoro in Italia, essendo sufficiente il possesso di un documento di identità, del codice fiscale e dell’iscrizione anagrafica. Non occorre, invece, il certificato di idoneità alloggiativa, non dovendosi stipulare alcun contratto di soggiorno. Si precisa, infine, che resta necessaria la richiesta di nulla osta per le categorie non ricomprese nel regime transitorio previsto dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero della Solidarietà Sociale del 28 dicembre 2006, n°2.

 

Venerdì, 23 Novembre 2007