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Decreto ministeriale 4 ottobre 2019 (G.U. 7 ottobre 2019 n. 235)

Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'INTERNO

e
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
 


Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, di  attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della revoca dello status di rifugiato, e, in  particolare,  l'art.  2-bis, che prevede, con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri  dell'interno e della giustizia, l'adozione di  un  elenco  dei  Paesi  di  origine sicuri;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre  2007,  n.  251,   di attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142  di  attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche'   della   direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale;
  Vista  la  nota  n.  22723  del  3  aprile   2019   del   Ministero dell'interno, con la quale sono state trasmesse le informazioni della Commissione  nazionale  per  il  diritto  di  asilo  ai  fini   della compilazione dell'elenco di Paesi di origine sicuri;
  Visto l'appunto n. 167189 del 1° ottobre 2019, con  il  quale  sono stati trasmessi gli elementi forniti, ai fini  delle  valutazioni  di cui all'art. 2-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del  2008, dai competenti uffici geografici del Ministero degli affari esteri  e della cooperazione internazionale relativamente  ai  seguenti  Paesi:
Albania,  Algeria,  Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Ghana,  Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia,  Tunisia  e Ucraina;
  Tenuto conto dell'esigenza di assicurare il  pieno  rispetto  delle disposizioni  costituzionali  concernenti   i   diritti   inviolabili dell'uomo, di tutelare le specifiche situazioni personali del singolo richiedente protezione internazionale  a  prescindere  del  Paese  di provenienza e di dare attuazione  alla  previsione  di  cui  all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008;

Decreta

Art. 1

Paesi di origine sicuri

1. Ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono considerati Paesi di origine sicuri: Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Senegal, Serbia, Tunisia e Ucraina.

2. Nell'ambito dell'esame delle domande di protezione internazionale, la situazione particolare del richiedente è valutata alla luce delle informazioni sul Paese di origine risultanti dall'istruttoria.

Art. 2

Aggiornamento periodico

1. L'elenco di cui all'articolo 1 è aggiornato periodicamente conformemente all'art. 2-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Art. 3

Notifica

1. L'elenco di cui all'art. 1 è notificato alla Commissione europea. Sono, altresì, comunicate alla Commissione europea le modifiche apportate all'elenco di cui all'art. 1 a seguito dell'aggiornamento periodico di cui all'art. 2.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 2019

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Di Maio
 
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
 
Il Ministro della giustizia
Bonafede


 

Venerdì, 4 Ottobre 2019