Decreto del 21 ottobre 2019 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Reddito di cittadinanza - Elenco degli Stati i cui cittadini ai fini dell'accoglimento della richiesta sono tenuti a produrre l’apposita certificazione, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE
di concerto con
il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
VISTO il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che ai fini dell'accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e con specifico riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali, nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, prevede che i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che:
- al primo periodo, prevede che le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1-bis;
- al secondo periodo, stabilisce che a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto-legge n. 4 del 2019, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione necessaria a comprovare la composizione del nucleo familiare dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, sulla base della definizione di nucleo adottata a fini ISEE, non appaiono esservi situazioni che non siano accertabili da parte delle competenti autorità italiane mediante la verifica della residenza anagrafica;
CONSIDERATO che in riferimento alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e patrimoniali, con riferimento ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, la componente non accertabile da parte della Agenzia delle Entrate riguarda il patrimonio posseduto all’estero e i redditi da esso derivanti;
VISTO il Rapporto “Doing Business” della Banca mondiale per il quale sono raccolti indicatori quantitativi sulla regolamentazione delle attività commerciali e sulla protezione dei diritti di proprietà che possono essere confrontati in 190 Paesi e nel tempo;
VISTI in particolare gli indicatori relativi alla registrazione dei diritti di proprietà presenti nella sezione “registring property” della raccolta “Doing Business”, che includono la misurazione della qualità del sistema di amministrazione degli immobili attraverso, tra l’altro, la raccolta di informazioni sul grado di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura;
RITENUTO di poter identificare, in sede di prima applicazione, gli Stati o territori nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria alla compilazione della DSU ai fini ISEE, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, sulla base della assenza o incompletezza dei sistemi di registrazione formale degli immobili privati in registri immobiliari e di loro mappatura secondo le informazioni regolarmente raccolte dalla Banca mondiale nell’ambito della raccolta “Doing Business”;
CONSIDERATO che non esistono al momento analoghe raccolte di informazioni con riferimento alla disponibilità di dati sul patrimonio mobiliare;
Articolo 1
(Certificazione ulteriore ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito e della Pensione di cittadinanza)
1. Ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, i cittadini degli Stati o territori di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente decreto, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1- bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, rilasciata dalla competente autorità dello Stato o territorio estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dalla autorità consolare italiana, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.
2. I cittadini degli Stati o territori non inclusi nell’allegato elenco non sono tenuti a produrre alcuna ulteriore certificazione, oltre a quella ordinariamente prevista per l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019.
3. L’elenco è aggiornato sulla base delle informazioni che dovessero eventualmente rendersi disponibili, anche mediante la rete diplomatica, sulla possibilità di acquisire presso gli Stati o territori esteri la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, lì 21 ottobre 2019
politiche sociali
Nunzia Catalfo
Il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Luigi Di Maio
Allegato
Elenco degli Stati o territori i cui cittadini, ai fini dell’accoglimento della richiesta del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, sono tenuti a produrre l’apposita certificazione di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE.
Regno del Bhutan
Repubblica di Corea
Repubblica di Figi
Giappone
Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica del Kirghizistan
Stato del Kuwait
Malaysia
Nuova Zelanda
Qatar
Repubblica del Ruanda
Repubblica di San Marino
Santa Lucia
Repubblica di Singapore
Confederazione svizzera
Taiwan
Regno di Tonga
Il decreto
Messaggio n. 4516 del 3 dicembre 2019 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Lunedì, 21 Ottobre 2019