Legge 24 aprile 2020, n. 27 (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» e le parole: «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto»;
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della pubblica amministrazione per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario sono consentite, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione».
Art. 17-quater (Proroga di validita' della tessera sanitaria).
- 1. La validita' delle tessere sanitarie di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche' all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30 giugno 2020, anche per la componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS). La proroga non e' efficace per la validita' come tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro della tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, al fine di far fronte ad eventuali difficolta' per la consegna all'assistito, il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibile in via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza ovvero tramite le funzionalita' del portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve alle funzionalita' di cui alla componente della Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)».
All'articolo 78:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020.
«Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione). - 1. In considerazione della situazione straordinaria derivante dallo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti locali titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di protezione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in scadenza al 31 dicembre 2019, le cui attivita' sono state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e di progetti in scadenza alla medesima data del 30 giugno 2020, che hanno presentato domanda di proroga ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019, sono autorizzati alla prosecuzione dei progetti in essere alle attuali condizioni di attivita' e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ed a condizione che non sussistano eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.
2. Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i soggetti di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i titolari di protezione internazionale o umanitaria, i richiedenti protezione internazionale, nonche' i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della maggiore eta', per i quali sono venute meno le condizioni di permanenza nelle medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.
3. Le strutture del sistema di protezione di cui al comma 1, eventualmente disponibili, possono essere utilizzate dalle prefetture, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di quarantena di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili, possono essere utilizzate dagli enti locali titolari del progetto di accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di necessita', senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di misure dirette al contenimento della diffusione del COVID-19, le prefetture-uffici territoriali del Governo sono autorizzate a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita', correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari complessivamente a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
All'articolo 103:
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validita' fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 de decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
e) la validita' dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validita' dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.
Venerdì, 24 Aprile 2020