Mercoledì, 3 Luglio 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Legge 24 aprile 2020, n. 27 (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  17  marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del  Servizio  sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e  imprese connesse  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19.  Proroga   dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

Vigente al: 30-4-2020

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
 
la seguent
Legge 24 aprile 2020, n. 27


...omissis...

All'articolo 13:
      al comma 1, le parole: «decreto legislativo 6 novembre 2007  n. 206 e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206» e le parole:  «articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14»  sono  sostituite  dalle seguenti: «articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto»;
      dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
        «1-bis. Per la medesima durata, le assunzioni alle dipendenze della  pubblica  amministrazione  per  l'esercizio   di   professioni sanitarie e  per  la  qualifica  di  operatore  socio-sanitario  sono consentite, in deroga all'articolo  38  del  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini  di  Paesi  non  appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge»;
      alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in materia  di  cittadinanza  per  l'assunzione  alle  dipendenze  della pubblica amministrazione».

Art. 17-quater (Proroga di validita' della tessera  sanitaria).
- 1. La validita' delle tessere sanitarie  di  cui  all'articolo  50, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   nonche' all'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020 e' prorogata al 30  giugno 2020, anche per la  componente  della  Carta  nazionale  dei  servizi (TS-CNS). La proroga non e' efficace per la  validita'  come  tessera europea di assicurazione malattia riportata sul retro  della  tessera sanitaria. Per le tessere sanitarie di nuova emissione ovvero per  le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato,  al  fine  di  far fronte ad eventuali difficolta' per  la  consegna  all'assistito,  il Ministero dell'economia e delle  finanze  rende  disponibile  in  via telematica una copia provvisoria presso l'azienda sanitaria locale di assistenza   ovvero   tramite   le    funzionalita'    del    portale www.sistemats.it, realizzate d'intesa con il Ministero della  salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. La copia non assolve  alle  funzionalita'  di  cui  alla  componente  della  Carta nazionale dei servizi (TS-CNS)».

All'articolo 78:
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
3-sexies. La validita' dei permessi di soggiorno  per  lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del testo unico  di  cui  al  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio  e il 31 maggio 2020, e' prorogata al 31 dicembre 2020.

«Art. 86-bis (Disposizioni in materia di immigrazione). - 1. In considerazione della situazione straordinaria derivante  dallo  stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in  data 31 gennaio 2020, fino al 31 dicembre 2020, gli enti  locali  titolari di progetti di accoglienza nell'ambito del sistema di  protezione  di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39, in scadenza  al  31  dicembre  2019,  le  cui  attivita'  sono  state autorizzate alla prosecuzione fino al 30 giugno 2020, e  di  progetti in scadenza  alla  medesima  data  del  30  giugno  2020,  che  hanno presentato domanda di proroga  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'interno 18 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre  2019,  sono  autorizzati  alla  prosecuzione  dei progetti in essere alle attuali condizioni  di  attivita'  e  servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  fatto  salvo  il  rispetto  delle disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159, nonche'  dei   vincoli   inderogabili   derivanti   dall'appartenenza all'Unione europea ed  a  condizione  che  non  sussistano  eventuali ragioni di revoca, accertate ai sensi del citato decreto del Ministro dell'interno 18 novembre 2019 e nei limiti delle  risorse  del  Fondo nazionale  per  le  politiche  e  i  servizi   dell'asilo,   di   cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989.
      2. Fino al  termine  dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla delibera del Consiglio dei ministri  in  data  31  gennaio  2020,  in relazione alle correlate straordinarie esigenze, possono rimanere  in accoglienza nelle strutture del sistema di protezione di cui al comma 1 del presente articolo e in quelle di cui agli articoli 9 e  11  del decreto legislativo 18  agosto  2015,  n.  142,  i  soggetti  di  cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 30  dicembre  1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  1990, n. 39, i  titolari  di  protezione  internazionale  o  umanitaria,  i richiedenti protezione internazionale, nonche' i minori stranieri non accompagnati anche oltre il compimento della  maggiore  eta',  per  i quali sono venute meno le condizioni  di  permanenza  nelle  medesime strutture, previste dalle disposizioni vigenti.
      3. Le strutture del sistema di protezione di cui  al  comma  1, eventualmente   disponibili,   possono   essere   utilizzate    dalle prefetture, fino al termine dello stato  di  emergenza  di  cui  alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020,  sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente  e  l'ente locale titolare del progetto di accoglienza, ai fini dell'accoglienza dei  richiedenti  protezione  internazionale  e   dei   titolari   di protezione umanitaria, sottoposti alle misure di  quarantena  di  cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Le medesime strutture, ove disponibili,  possono  essere utilizzate dagli enti locali titolari  del  progetto  di  accoglienza fino al termine dello stato di emergenza, previa  autorizzazione  del Ministero dell'interno, che indica altresi' le condizioni di utilizzo e restituzione, per l'accoglienza di persone in stato di  necessita', senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
      4. Al solo fine di assicurare la tempestiva adozione di  misure dirette  al  contenimento   della   diffusione   del   COVID-19,   le prefetture-uffici  territoriali  del  Governo  sono   autorizzate  a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11  e 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e  di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto-legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  nel  rispetto  dei principi di economicita',  efficacia,  tempestivita',  correttezza  e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi  antimafia  e delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al  decreto  legislativo  6 settembre 2011, n. 159.
      5. Agli oneri derivanti dal comma 2,  pari  complessivamente  a 42.354.072 euro, si provvede nei limiti delle risorse  disponibili  a legislazione vigente, anche mediante utilizzo delle risorse accertate nell'esercizio finanziario 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma  767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

All'articolo 103:
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

2-quater. I permessi di  soggiorno  dei  cittadini  di  Paesi terzi conservano la loro validita'  fino  al  31  agosto  2020.  Sono prorogati fino al medesimo termine anche:
          a) i termini per la conversione dei permessi  di  soggiorno da studio a lavoro  subordinato  e  da  lavoro  stagionale  a  lavoro subordinato non stagionale;
          b) le autorizzazioni al soggiorno di  cui  all'articolo  5, comma 7, del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286;
          c) i documenti  di  viaggio  di  cui  all'articolo  24  de decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
          d) la  validita'  dei  nulla  osta  rilasciati  per  lavoro stagionale,  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  24   del   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
          e)  la  validita'  dei  nulla  osta   rilasciati   per   il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e  29-bis  del decreto legislativo n. 286 del 1998;
          f) la validita' dei nulla osta rilasciati  per  lavoro  per casi particolari di cui agli  articoli  27  e  seguenti  del  decreto legislativo  n.  286  del  1998,  tra   cui   ricerca,   blue   card, trasferimenti infrasocietari.
        2-quinquies. Le disposizioni di  cui  al  comma  2-quater  si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286.  Il  presente  comma  si  applica  anche   alle   richieste   di conversione»;

 

Venerdì, 24 Aprile 2020