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Decreto 27 maggio 2020 Ministero dell'Interno (GU n.137 del 29-5-2020)

Modalita' di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro.

IL MINISTERO DELL'INTERNO

di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
 
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
 
e
 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34 che prevede la  possibilita'  per  i  datori  di  lavoro  italiani  o cittadini di uno Stato  membro  dell'Unione  europea,  ovvero  per  i datori di lavoro  stranieri  in  possesso  del  titolo  di  soggiorno previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, e successive modificazioni, di presentare istanza per  concludere  un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti  sul territorio nazionale, ovvero per  dichiarare  la  sussistenza  di  un rapporto di lavoro irregolare, con  cittadini  italiani  o  cittadini stranieri che sono  stati  sottoposti  a  rilievi  fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020, o hanno soggiornato in Italia prima di  tale data, come risulta dalla dichiarazione di  presenza,  resa  ai  sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o da documentazione di  data  certa proveniente da organismi pubblici;
  Visto l'art. 103, comma 2, del  medesimo  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34 che prevede la possibilita' per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto  dal  31  ottobre  2019,  presenti  nel territorio nazionale alla data dell'8  marzo  2020,  senza  essersene allontanati  dalla  medesima  data,  che  hanno  prestato   attivita' lavorativa nei settori indicati dal comma 3  del  medesimo  articolo, antecedentemente al 31 ottobre  2019,  di  chiedere  un  permesso  di soggiorno temporaneo della durata di sei mesi;
  Visto l'art. 103, commi 5 e 6, del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  delle  politiche agricole, alimentari  e  forestali,  le  modalita'  di  presentazione dell'istanza per l'avvio dei procedimenti di cui ai commi 1 e  2  del medesimo art. 103, la determinazione dei limiti di reddito del datore di lavoro, l'individuazione della documentazione idonea a provare  lo svolgimento  di  attivita'  lavorativa  nei  settori   previsti,   le modalita'  di  svolgimento  del  procedimento  e  del  pagamento  del contributo forfettario per gli oneri connessi all'espletamento  della procedura di emersione;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme  sulla  condizione  giuridica dello straniero in Italia»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il «Regolamento di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello  straniero in Italia»,  ed  in  particolare  l'art.  30-bis  che  disciplina  la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
Presentazione dell'istanza in  favore  di  cittadini  extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione.
 
  1. I datori di lavoro italiani o  cittadini  di  uno  Stato  membro dell'Unione europea e i datori di lavoro  stranieri  in  possesso  di titolo di soggiorno di cui all'art.  9  del  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, che intendono concludere un contratto di  lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale o dichiarare la sussistenza di un rapporto di  lavoro  irregolare  in corso con  cittadini  stranieri  presenti  nel  territorio  nazionale possono presentare istanza allo Sportello unico per l'immigrazione di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  (di seguito, Sportello unico).
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
    a) essere stato sottoposto  a  rilievi  fotodattiloscopici  prima dell'8 marzo 2020 ovvero aver soggiornato in  Italia  precedentemente all'8 marzo 2020 in forza della dichiarazione  di  presenza  resa  ai sensi della legge 28 maggio 2007, n.  68  o  essere  in  possesso  di attestazioni costituite da documentazioni di data  certa  provenienti da organismi pubblici;
    b) non aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.  
  3.  Le  istanze  sono  presentate  esclusivamente   con   modalita' informatiche dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 alle ore 22,00 del  15 luglio    2020     sull'applicativo     disponibile     all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/.
  4. Le fasi della procedura  e  le  modalita'  di  compilazione  dei moduli appositamente predisposti per la presentazione  delle  istanze di cui al comma  1  sono  indicate  nel  «Manuale  dell'utilizzo  del sistema» pubblicato a cura del Ministero  dell'interno  all'indirizzo web di cui al comma 3 e nelle istruzioni di compilazione  disponibili nelle pagine dei singoli moduli di domanda.

Art. 2
 
Presentazione all'INPS dell'istanza in favore di cittadini italiani e dell'Unione europea
 
  1. I datori di lavoro di cui all'art. 1, che  intendono  dichiarare la sussistenza di un rapporto  di  lavoro  irregolare  con  cittadini italiani o di uno Stato membro dell'UE, presentano istanza telematica all'INPS.
  2. Le istanze, con i contenuti previsti  all'art.  6  del  presente decreto, sono presentate esclusivamente  con  modalita'  informatiche dal 1° giugno al 15 luglio  2020,  sull'apposita  pagina  disponibile all'indirizzo internet www.inps.it.

Art. 3
 
Presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo
 
  1. I cittadini stranieri, titolari  di  un  permesso  di  soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non  rinnovato  o  convertito  in  altro titolo di soggiorno, possono chiedere al Questore della provincia  in cui dimorano il rilascio di  un  permesso  di  soggiorno  temporaneo, valido solo nel  territorio  nazionale,  della  durata  di  sei  mesi decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il cittadino straniero deve:
    a) essere in possesso di  un  passaporto  o  di  altro  documento equipollente ovvero di una attestazione di identita' rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio paese di origine;
    b) risultare presenti sul territorio nazionale alla  data  dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data;
    c) aver svolto attivita' di lavoro, nei settori di  cui  all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
    d) comprovare di aver svolto attivita' di lavoro di cui al  punto precedente, attraverso  idonea  documentazione  da  esibire  all'atto della presentazione della richiesta.
  3. Le istanze sono presentate al  Questore  dal  1°  giugno  al  15 luglio 2020 esclusivamente per il tramite degli uffici-sportello  del gestore esterno, sulla base della  Convenzione,  stipulata  ai  sensi dell'art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, inoltrando l'apposito modulo di richiesta del permesso di  soggiorno, compilato e sottoscritto dall'interessato.
  4. L'onere a carico  dell'interessato  per  il  servizio  reso  dal gestore esterno e' fissato nella misura di euro 30.

Art. 4
 
Settori di attivita'
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, ai sensi  del comma 3 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  ai seguenti settori di attivita':
    a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e  acquacoltura  e attivita' connesse;
    b) assistenza alla persona per se stessi o per  componenti  della propria famiglia, ancorche' non conviventi, affetti  da  patologie  o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
    c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
  2. Le specifiche attivita' che rientrano  nei  settori  di  cui  al comma  1  sono  elencate  nell'allegato  1  che   costituisce   parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 5

Contenuti dell'istanza di cui all'art. 1
 
  1.  L'istanza   di   cui   all'art.   1   contiene,   a   pena   di inammissibilita':
    a) dati identificativi del datore di lavoro con gli  estremi  del documento di riconoscimento in corso di validita';
    b) dati  identificativi  dello  straniero  con gli  estremi  del documento di riconoscimento in corso di validita';
    c) dichiarazione circa la presenza dello straniero sul territorio nazionale prima dell'8 marzo 2020 risultante da rilievi foto dattiloscopici, dichiarazione di presenza resa, ai sensi della legge 28  maggio 2007, n. 68,
      attestazioni  costituite  da  documentazione  di   data   certa provenienti da organismi pubblici;
    d) proposta di contratto di soggiorno  previsto  dall'art.  5-bis del  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286  e   successive modificazioni;
    e) attestazione del possesso  del  requisito  reddituale  di  cui all'art. 9;
    f) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  di riferimento;
    g) durata del contratto di lavoro;
    h)  indicazione  della  data  della  ricevuta  di  pagamento  del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 1;  
    i) indicazione del codice a barre telematico della marca da bollo di euro 16,00, richiesta per la procedura.
  2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, lettera  c)  sono da considerare organismi pubblici i soggetti, pubblici o privati, che istituzionalmente   o   per   delega   svolgono   una   funzione    o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico.

Art. 6
 
Contenuti dell'istanza di cui all'art. 2
 
  L'istanza di cui all'art. 2 contiene, a pena di inammissibilita':
    a) il settore  di  attivita'  di  cui  all'art.  4  del  presente decreto;
    b) codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed  estremi del documento di riconoscimento in corso di validita' del  datore  di lavoro, se persona fisica, o del legale  rappresentante,  se  persona giuridica;
    c) nome, cognome, codice fiscale, residenza e  data  e  luogo  di nascita, ed estremi del  documento  di  riconoscimento  in  corso  di validita' del lavoratore italiano o comunitario;
    d) attestazione del possesso  del  requisito  reddituale  di  cui all'art. 9 del presente decreto;
    e) dichiarazione che la retribuzione convenuta non e' inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
    f) durata del contratto di lavoro con data  iniziale  antecedente alla data di pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 2, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nell'ipotesi di rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato;
    g) retribuzione convenuta;
    h) orario di lavoro convenuto e luogo in cui viene effettuata  la prestazione di lavoro;
    i) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo forfettario di euro 500,00 previsto dall'art.  103,  comma  7,  primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 con l'indicazione della relativa data di pagamento;
    j) dichiarazione di aver assolto  al  pagamento  della  marca  da bollo di euro 16,00, richiesta  per  la  procedura  e  di  essere  in possesso del relativo  codice  a  barre  telematico,  il  cui  codice identificativo dovra' essere indicato nell'istanza.
    k) dichiarazione di aver provveduto al pagamento  del  contributo forfettario  relativo  alle  somme  dovute  a   titolo   retributivo, contributivo e fiscale,  determinato  con  decreto  interministeriale adottato  ai  sensi  dell'art.  103  comma  7,  ultimo  periodo,  del decreto-legge del 19 maggio 2020,  n.  34,  ovvero  di  impegnarsi  a pagare  il  contributo  stesso  entro  dieci  giorni  dalla  data  di pubblicazione del predetto decreto interministeriale.

Art. 7

Contenuti dell'istanza di cui all'art. 3
 
  1.  L'istanza   di   cui   all'art.   3   contiene,   a   pena   di inammissibilita':
    a) copia del passaporto o di altro documento equipollente  ovvero dell'attestazione  di  identita'  rilasciata   dalla   rappresentanza diplomatica;
    b) copia del permesso di soggiorno scaduto di  validita',  ovvero della dichiarazione/denuncia di smarrimento/furto recante  l'espressa indicazione  della  data  di  scadenza  del  permesso  di   soggiorno smarrito/rubato;
    c) l'indicazione del codice fiscale;
    d)  la  documentazione  idonea  a   comprovare   lo   svolgimento dell'attivita' di lavoro nei settori di cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019;
    e) la documentazione attestante la dimora dello straniero;
    f) la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di euro  130,00  a copertura degli oneri per la procedura di cui all'art. 8, comma 3;
    g) una marca da bollo di euro 16,00.
  2. Lo svolgimento dell'attivita'  di  lavoro  nei  settori  di  cui all'art. 4, in un periodo antecedente al 31 ottobre 2019, puo' essere comprovato mediante la presentazione di:
    a) certificazione rilasciata dal competente Centro per  l'Impiego attestante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa  nei  settori  di cui all'art. 4, antecedentemente al 31 ottobre 2019;
    b) ovvero della seguente documentazione ritenuta idonea:
      contratto di lavoro;
      cedolino di paga;
      estratto conto previdenziale;
      modello Unilav di assunzione, trasformazione e/o cessazione del rapporto di lavoro;
      certificazione unica;
      stampa dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti l'accredito del pagamento della retribuzione;
      fotocopia di  assegno  bancario  emesso  per  corrispondere  la retribuzione;
      quietanze  cartacee  relative  al   pagamento   di   emolumenti attinenti il rapporto di lavoro;
      bollettini  di  pagamento  dei  contributi  Inps   per   lavoro domestico, oppure estratto conto contributivo del lavoratore e/o  del datore di lavoro dal portale Inps;
      attestazione di pagamento dei contributi per  lavoro  domestico mediante sistema PagoPA stampata dal portale Inps;
      comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, relative allo svolgimento della prestazione di lavoro occcasionale in ambito domestico;
      prospetti paga mensili o attestazioni inerenti  prestazioni  di lavoro occasionale in ambito agricolo;
      documento di iscrizione al registro di gente di mare;
      convenzione di arruolamento;
      comunicazione Unimare;
      iscrizione nel ruolo di equipaggio dell'imbarcazione;
      foglio di ricognizione di imbarchi e sbarchi;
      foglio di paga (per il settore della pesca);
      qualsiasi  corrispondenza  cartacea  intercorsa  tra  le  parti durante il rapporto di lavoro, proveniente sia dal datore  di  lavoro sia  dal  lavoratore,  da  cui   possono   ricavarsi   gli   elementi identificativi delle  parti  necessari  al  riscontro  dell'attivita' lavorativa (es. comunicazioni di variazioni  dell'orario  di  lavoro, richieste di ferie o permessi o assenze a qualsiasi titolo  trasmesse al datore di  lavoro,  contestazioni  disciplinari,  applicazione  di istituti contrattuali, ecc.).

Art. 8

Pagamento dei contributi forfettari per la procedura
 
  1. L'istanza di cui agli  articoli  1  e  2  e'  presentata  previo pagamento di un contributo forfettario di  500,00  euro  per  ciascun lavoratore.
  2. Per la dichiarazione di sussistenza del rapporto  di  lavoro  di cui all'art. 1, e', inoltre, previsto il pagamento di  un  contributo forfettario a titolo contributivo,  retributivo  e  fiscale,  la  cui determinazione e le relative modalita' di  pagamento  sono  stabilite con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il Ministro  dell'interno  ed  il  Ministro  delle  politiche   agricole alimentari e forestali.
  3. L'istanza di cui all'art. 3 e' presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 130,00 euro. Tale importo non  comprende  i costi di cui all'art. 103, comma  16,  del  decreto-legge  19  maggio 2020, n. 34, che restano comunque a carico dell'interessato.
  4. I contributi  forfettari  di  cui  ai  commi  1  e  3  non  sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito e  sono  versati  con  le modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997, n. 241, esclusa la possibilita' di avvalersi della compensazione  ivi prevista. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24. Ai fini del versamento del contributo di cui al comma 1, nel modello F24 sono indicati, tra l'altro, i dati relativi al datore di lavoro e il codice fiscale del lavoratore, ovvero, in mancanza, il numero  di  passaporto  o  di  altro   documento   equipollente   del lavoratore.
  5. In caso  di  inammissibilita',  archiviazione  o  rigetto  della dichiarazione di emersione, ovvero  di  mancata  presentazione  della stessa, non si procedera' alla restituzione  delle  somme  versate  a titolo di contributi forfettari.
  6. Le somme versate a titolo di contributi forfettari ai sensi  dei commi 1  e  3  affluiscono  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.  
  7. I dati analitici dei versamenti dei contributi  forfettari  sono trasmessi telematicamente dall'Agenzia  delle  entrate  al  Ministero
dell'interno e all'INPS.

Art. 9
 
Requisiti reddituali del datore di lavoro
 
  1.  L'ammissione  alla  procedura  di  emersione  e'   condizionata all'attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro  persona fisica, ente o societa', di un reddito imponibile o di  un  fatturato risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o  dal  bilancio  di esercizio precedente non  inferiore  a  30.000,00 euro  annui,  salvo quanto previsto al comma 2.
  2. Per la dichiarazione di emersione di un  lavoratore  addetto  al lavoro domestico di sostegno al bisogno  familiare  o  all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della  propria  famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da patologie o disabilito'  che  ne limitino l'autosufficienza,  il  reddito  imponibile  del  datore  di lavoro non puo' essere inferiore a 20.000,00 euro annui  in  caso  di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di  reddito, ovvero non inferiore  a  27.000,00  euro  annui  in  caso  di  nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da  piu'  soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro  il secondo  grado  possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
  3. Nella valutazione della capacita' economica del datore di lavoro puo' essere presa in considerazione anche  la  disponibilita'  di  un reddito esente da  dichiarazione  annuale  e/o  CU  (es:  assegno  di invalidita'). Tale reddito deve comunque essere certificato.
  4. In caso di dichiarazione di emersione presentata allo  Sportello unico dal medesimo datore di lavoro  per  piu'  lavoratori,  ai  fini della sussistenza del requisito reddituale di cui ai commi 1 e 2,  la congruita' della capacita' economica del datore di lavoro in rapporto al numero delle richieste presentate,  e'  valutata  dall'Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi del comma 8  dell'art.  30-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sulla base dei contratti collettivi di lavoro indicati  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e  delle  tabelle  del  costo  medio orario del lavoro emanate dal Ministero del lavoro e delle  politiche sociali  adottate  ai  sensi  dell'art.  23,  comma  16  del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  Nel caso in cui la capacita' economica del  datore  di  lavoro  non risulti congrua in relazione alla totalita' delle istanze presentate, le stesse possono essere accolte limitatamente ai  lavoratori  per  i quali, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, i requisiti reddituali risultano congrui.
  Per l'imprenditore  agricolo  possono  essere  valutati  anche  gli indici di capacita' economica  di  tipo  analitico  risultanti  dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari  al netto degli acquisti, o  dalla  dichiarazione  Irap  e  i  contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori.
  5. La verifica dei requisiti reddituali di cui al comma  2  non  si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilita' che ne limitano l'autosufficienza, il quale  effettua  la  dichiarazione  di emersione per un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Art. 10
 
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 1
 
  1. Lo Sportello unico riceve le istanze dal sistema  informatico  a partire dalle ore 7,00 del 1° giugno 2020 e fino alle ore  22,00  del 15 luglio 2020.
  2. Verificata l'ammissibilita' dell'istanza di cui all'art.  1,  lo Sportello unico:
    a) acquisisce dalla Questura il parere circa  l'insussistenza  di motivi ostativi all'accoglimento della istanza, di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riguardanti il datore di lavoro, e l'insussistenza di motivi  ostativi  al  rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore straniero, previsti al  comma 10 del medesimo articolo;
    b) acquisisce dall'Ispettorato territoriale del lavoro il  parere circa la conformita' del rapporto di lavoro  alle  categorie  di  cui all'allegato 1, la congruita' del reddito o del fatturato del  datore di lavoro e delle condizioni di lavoro applicate.
  3. Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma  2  e  l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il  datore  di lavoro  e  il  lavoratore  per  l'esibizione   della   documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di  cui all'art. 5-bis del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e consegna al lavoratore il  modello  compilato  per  la  richiesta  di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti.
  4. Contestualmente alla  stipula  del  contratto  di  soggiorno  lo Sportello unico provvede all'invio della  comunicazione  obbligatoria di assunzione di cui all'art. 13.  

Art. 11
 
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 2
 
  1. Per il completamento della procedura di emersione, come previsto all'art. 9 del presente decreto, INPS  e  Ispettorato  nazionale  del lavoro definiscono intese finalizzate all'implementazione di sinergie operative e alla condivisione dei dati necessari.
  2. I datori di lavoro, in caso di esito positivo  delle  verifiche, provvedono ad effettuare gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi  ai  lavoratori  interessati  dall'emersione,   secondo   le indicazioni che l'INPS fornira' con apposita circolare.

Art. 12
 
Modalita' di svolgimento del procedimento di cui all'art. 3
 
  1. L'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno  temporaneo, da presentare dal 1° giugno al 15 luglio  2020,  viene  inoltrata  al Questore esclusivamente per il  tramite  degli  uffici-sportello  del gestore  esterno,  che  provvede  a  trasmetterla   alla   competente Questura.
  2.  All'atto  della  presentazione  della  richiesta,   l'operatore dell'Ufficio Sportello provvede a:
    a) identificare  lo  straniero  tramite  passaporto  o  documento equipollente  ovvero  attestazione  di  identita'  rilasciata   dalla rappresentanza diplomatica;
    b) verificare la presenza della documentazione di cui all'art. 7;
    c) verificare la presenza della firma sull'istanza e la  completa compilazione dei campi sulla busta;
    d) accettare l'istanza e ad effettuare il controllo visivo  della documentazione,  compresa  quella  riguardante   il   pagamento   del contributo forfettario di cui all'art. 8, comma 2 e  della  marca  da bollo;
    e) consegnare  al  richiedente  l'attestazione  di  presentazione dell'istanza,  provvista  di  elementi  di  sicurezza;  la   suddetta ricevuta riporta  gli  estremi  di  identificazione  dello  straniero (cognome e nome, indirizzo), gli oneri del servizio  e  gli  elementi per  l'accesso  al  portale  dedicato  (userid:   numero   ologramma,
password: numero assicurata). Il rilascio  di  tale  attestazione  e' utile ai fini  di  quanto  previsto  dall'art.  103,  comma  16,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
  3. Lo straniero, all'atto della consegna della  ricevuta,  provvede al pagamento degli oneri del servizio, di cui all'art. 3, comma 4.
  4. Nel portale dedicato sara' registrata la data di accettazione ed il numero di assicurata relativi all'istanza presentata  al  fine  di consentire allo  straniero  di  verificare  lo  stato  della  propria pratica e la data di convocazione utilizzando come chiavi di  ricerca il Codice assicurata ed il Codice utente.
  5. La Questura verifica  l'ammissibilita'  dell'istanza  e  accerta l'insussistenza delle cause di  rigetto  ovvero  di  motivi  ostativi all'accoglimento della stessa.
  6. La documentazione prevista dal comma 2, lettera b)  dell'art.  7 e'  verificata  dal  competente  Ispettorato  nazionale  del   lavoro attraverso   procedure   tecnico-organizzative   di    collaborazione amministrativa  tese  alla  semplificazione  ed  alla  velocizzazione dell'attivita' endoprocedimentale anche  attraverso  la  cooperazione applicativa  tra  le  banche  dati  attestate  presso  il   Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  7. Ai fini dell'espletamento delle verifiche sull'insussistenza dei motivi  ostativi  all'accoglimento   delle   istanze,   le   Questure consultano le Banche dati nazionali, europee ed internazionali, anche attraverso le  competenti  articolazioni  centrali  del  Dipartimento della pubblica sicurezza.
  8. Ai fini della conversione del  permesso  di  soggiorno,  restano ferme le disposizioni relative agli  oneri  economici  a  carico  del richiedente e si applicano, ove compatibili, le previsioni di cui  al decreto legislativo 25 luglio 1999, n. 286 e successive modificazioni ed il relativo regolamento  di  attuazione  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394  e  successive modificazioni.
  9. All'istanza di conversione deve essere  allegata  l'attestazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro, competente in relazione  al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, di  corrispondenza del contratto  di  lavoro  subordinato  ovvero  della  documentazione retributiva e previdenziale ai settori di attivita' di  cui  all'art. 4. Le modalita' con cui richiedere tale  attestazione  sono  definite con apposita circolare del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali.

Art. 13
 
Comunicazione obbligatoria di assunzione
 
  Con la sottoscrizione del  contratto  di  soggiorno  il  datore  di lavoro assolve agli obblighi di  comunicazione  di  cui  all'art.  9, comma 2-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608.

Art. 14
 
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti  previsti  con  le  risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 
    Roma, 27 maggio 2020
 
Il Ministro dell'interno
Lamorgese
 
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
 
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Catalfo
 
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Bellanova
 

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2020 Interno, foglio n. 1499

 
 ALLEGATO 1 AL DECRETO INTERMINISTERIALE  ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE RIENTRANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 4
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 

 

Mercoledì, 27 Maggio 2020