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Decreto Legge 16 giugno 2020 n. 52 (GU n.151 del 16-6-2020)

Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
  Visto il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30;
  Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  sostenere ulteriormente datori di lavoro e lavoratori in una  fase  eccezionale conseguente al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19  e di  consentire  alle  imprese  un  graduale  riavvio   dell'attivita' produttiva concedendo loro  la  possibilita'  di  fruire  in  maniera continuativa degli ammortizzatori sociali previsti dalle disposizioni vigenti;
  Considerata altresi' la necessita' e l'urgenza di  consentire  alle platee interessate di poter accedere, per un arco temporale maggiore, ai benefici del Reddito di emergenza (Rem)  e  alla  possibilita'  di presentare domande di  emersione  in  ordine  a  rapporti  di  lavoro irregolare;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 giugno 2020;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, esclusivamente per  i datori  di  lavoro  che  abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente concesso  fino  alla durata massima di quattordici settimane, e' possibile  usufruire  di ulteriori   quattro   settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata  massima di  diciotto  settimane  considerati   i   trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22,  sia  ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento  delle  medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte  dell'Inps  ai  sensi  degli  articoli 22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e successive  modificazioni  e   integrazioni. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo  i  risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal  predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non potra' in  ogni  caso  emettere  altri provvedimenti concessori. Ai maggiori oneri derivanti dai primi  due periodi del presente comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020,  si  provvede  mediante  utilizzo  dello  stanziamento di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e successive modificazioni e integrazioni.
  2. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del  decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge  24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena  di  decadenza, entro  la  fine del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o  di riduzione  dell'attivita'  lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati al trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al  primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa  che hanno  avuto  inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal  periodo  di riferimento,  i datori dilavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda  nelle modalita' corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche  nelle  more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione  competente;  la  predetta presentazione  della domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate  ai  sensi  del  presente comma, non opera quanto previsto dall'articolo 19, comma  2-bis  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.27, e  successive  modificazioni e integrazioni.
  3. In caso di pagamento  diretto  della  prestazione  di  cui  agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e successive modificazioni  e  integrazioni,  da  parte  dell'Inps,  il datore di lavoro e' obbligato ad inviare all'Istituto  tutti  i  dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in  cui  e' collocato  il periodo di integrazione salariale, ovvero, se  posteriore,  entro  il termine  di  trenta  giorni  dall'adozione   del provvedimento di concessione. In sede di prima  applicazione,  i  termini  di  cui  al presente  comma  sono  spostati  al  trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se  tale  ultima  data  e' posteriore a quella di cui al primo  periodo.  Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione  e  gli  oneri  ad  essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Art. 2

Modifica dei termini per la presentazione della domanda di Rem

1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  82,  comma  1,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande  per  il  Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Art. 3

Modifica dei termini per la presentazione delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo.
 
  1. In deroga a quanto previsto  dall'articolo  103,  comma  5,  del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  le  domande  di  emersione  di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui  ai  commi  1  e  2  del  predetto  articolo,  possono  essere presentate entro il 15 agosto 2020.


Art. 4
 
Disposizioni in materia di allocazione delle risorse disponibili a legislazione vigente

1. Le risorse  destinate  a  ciascuna  delle  misure  previste  dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8  aprile  2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno  2020,  n. 40 e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  sono  soggette  ad  un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle  finanze.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente,  al  fine  di  ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, e'  autorizzato,  sentiti  i Ministri competenti, ad apportare con propri  decreti  le  occorrenti variazioni di  bilancio,  anche  mediante  versamento  all'entrata  e successiva riassegnazione alla spesa di somme  gestite  su  conti  di tesoreria, provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure di  cui  al  primo   periodo,   fermo   restando   quanto   stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo  periodo,  del  decreto-legge  19 maggio 2020, n. 34, ad invarianza degli effetti sui saldi di  finanza pubblica.
  2.  Resta  in  ogni  caso  fermo  quanto  stabilito  dal  comma  9, dell'articolo 265, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  e  dal comma 8, dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 5
 
Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Dato a Roma, addi' 16 giugno 2020
 
MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
 
Gualtieri, Ministro dell'economia e delle finanze
 
Catalfo,  Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 

 

Martedì, 16 Giugno 2020