Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 luglio 2020 (GU Serie Generale n.252 del 12-10-2020)
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2020
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «testo unico dell'immigrazione»; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del testo unico dell'immigrazione, che prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo la procedura ivi disciplinata, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico triennale relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Rilevato che il documento programmatico triennale non e' stato emanato; Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a definire i flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020 nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2019, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2019, che ha previsto una quota complessiva di 30.850 cittadini non comunitari per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo; Rilevato che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle esigenze dei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero; Rilevato, altresi', che per l'anno 2020 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari, residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del citato testo unico sull'immigrazione, al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi; Rilevato che, ai sensi dell'art. 21 del medesimo testo unico sull'immigrazione, e' opportuno prevedere una quota d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana; Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo; Tenuto conto, inoltre, delle esigenze di specifici settori produttivi nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori imprenditoriali e professionali; Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2020, per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare procedure e tempi per l'impiego dei lavoratori stagionali da parte dei datori di lavoro, e' opportuno incentivare le istanze di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; Ritenuto inoltre che, al fine di contrastare il fenomeno dell'impiego irregolare di lavoratori stagionali nel settore agricolo, e' utile promuovere, in via sperimentale, la partecipazione delle organizzazioni professionali dei datori di lavoro dello stesso settore al procedimento di assunzione dei lavoratori, riservando alle istanze di nulla osta al lavoro presentate da tali organizzazioni una specifica quota all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale; Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di programmazione transitoria, nel limite della quota complessiva di 30.850 unita' per l'ingresso di lavoratori non comunitari, autorizzata per l'anno 2019 con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2019; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, onorevole dott. Riccardo Fraccaro, e' stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per l'anno 2020, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota complessiva massima di 30.850 unita'.
Art. 2 1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini non comunitari entro una quota di 12.850 unita'.
Art. 3 1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e turistico-alberghiero, 6.000 cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: a) n. 4.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; b) n. 1.500 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2020 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria. 2. Per il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi, sono ammessi in Italia i lavoratori cittadini dei Paesi compresi nell'elenco indicato al comma 1, lettera a), del presente articolo, che rilasciano patenti di guida equipollenti alla categoria CE e convertibili in Italia sulla base di vigenti accordi di reciprocita'.
Art. 4 1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 2, sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. E' inoltre consentito l'ingresso in Italia, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e' autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: a) n. 4.060 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; b) n. 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; c) n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea. 4. E' inoltre autorizzata, nell'ambito della quota indicata all'art. 2, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: a) n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; b) n. 20 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Art. 5 1. E' consentito l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito della quota prevista all'art. 2, di 500 cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie: a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
Art. 6 1. Nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all'estero entro una quota di 18.000 unita'. 2. La quota indicata al comma 1 del presente articolo riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto. 3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' riservata una quota di 1.000 unita' per i lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 4. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente articolo, e' inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 6.000 unita' ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nella circolare interministeriale emanata ai sensi del successivo art. 9. Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente, secondo le modalita' precisate nella citata circolare interministeriale di cui al successivo art. 9.
Art. 7 1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per le categorie dei lavoratori non comunitari indicate all'art. 3, comma 1, lettera a) ed all'art. 4, dalle ore 9,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) per i lavoratori non comunitari stagionali previsti all'art. 6, dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; c) per le categorie dei lavoratori non comunitari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), dalle ore 9,00 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cui alla citata disposizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 8 1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, previste dal presente decreto, sono ripartite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome. 2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1. 3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non comunitari formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.
Art. 9 1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che e' comunicata sui siti web degli stessi anzidetti ministeri, contestualmente alla pubblicazione del presente decreto. Roma, 7 luglio 2020 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fraccaro Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 1843
Martedì, 7 Luglio 2020