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Decreto 20 gennaio 2021 Ministero dell'Interno (GU n.24 del 30-1-2021)

Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

MINISTERO DELL'INTERNO


Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno, redatto in conformita' al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25-10.2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. (21A00499)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA DIGITALIZZAZIONE


Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art. 5, comma 8, secondo cui il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'art. 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002;
Visto l'art. 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
Visti gli articoli 7-vicies-ter e 7-vicies-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati ai cittadini di Paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008 e, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
Vista la decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018 e successive modificazioni, che stabilisce le specifiche tecniche per il modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di Paesi terzi;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante «Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»;
Considerato che con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione del 23 luglio 2013, recante «Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno», si e' provveduto anche ad approvare, all'art. 2, il modello del permesso di soggiorno, nonche' ad individuare, all'art. 3, le relative caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno;
Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso di soggiorno alle previsioni del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
Ritenuto di dover dare attuazione al citato art. 5, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998;

Decreta:

Art. 1

Nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi


1. E' approvato il nuovo modello uniforme di autorizzazione al soggiorno dei cittadini di Paesi terzi, rilasciato nel formato stabilito dal regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, con le caratteristiche tecniche e contente i dati e gli elementi biometrici primari e secondari indicati negli allegati A e B al presente decreto, in conformita' a quanto stabilito dalla decisione C (2018)7767 della Commissione del 30 novembre 2018.
2. I titoli di soggiorno rilasciati utilizzando i modelli previsti dal decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2013, conservano la loro validita' fino alla data di scadenza.

Art. 2

Disposizioni finali e transitorie


1. Il nuovo modello per il rilascio dei titoli di soggiorno e' introdotto in uso secondo criteri di gradualita'. A tal fine, le questure provvedono ad utilizzare il citato modello in occasione del primo rilascio e del rinnovo del predetto titolo.
2. Nella fase di prima applicazione e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i titoli di soggiorno possono essere rilasciati anche utilizzando un supporto conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dell'interno del 23 luglio 2013.

Art. 3

Entrata in vigore e abrogazioni


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Dalla data di cui al comma 1, le disposizioni incompatibili con il presente decreto cessano di produrre effetti.
Il presente decreto verra' inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 gennaio 2021

Il Ministro dell'interno
Lamorgese

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la digitalizzazione
Pisano


Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 250

ELEMENTI BIOMETRICI PRIMARI E SECONDARI CONTENUTI NEL PERMESSO E NELLE CARTE DI SOGGIORNO


1. Elementi biometrici primari: Immagini del volto
In conformita' a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002, nonche' dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, l'immagine del volto del titolare del documento, memorizzata all'interno del microprocessore RF e stampata sul fronte del modello uniforme, costituisce l'elemento biometrico primario. Le principali caratteristiche dell'immagine e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti raccomandazioni e norme tecniche:
• International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, 7th Edition, Part 9, 2015.
• ISO/IEC 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats-Part 5:
Face Image Data.
Ai fini del rilascio del permesso e delle carte di soggiorno, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione e digitalizzazione dell'immagine del volto dello straniero, ottenuta a partire da una foto cartacea o da un'immagine digitale, eventualmente anche acquisita sul posto. L'immagine del volto digitale ottenuta viene successivamente elaborata per consentirne la stampa sul fronte del documento e la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in essi contenuto.
L'immagine del volto dello straniero memorizzata nel microprocessore RF e' conforme ai requisiti di codifica e formato FULL FRONTAL.
Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF, tale immagine e' compressa in formato JPEG2000.
2. Elementi biometrici secondari: Impronte digitali In conformita' a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/1954 che modifica il Regolamento (CE) n.1030/2002, nonche' dal Regolamento (UE) 2019/1157 e dalla Decisione C(2018) 7767 del 30 novembre 2018, le impronte digitali del titolare del documento che vengono memorizzate all'interno del microprocessore RF costituiscono gli elementi biometrici secondari. Le principali caratteristiche delle impronte digitali e del relativo processo di acquisizione in formato digitale sono definite dalle seguenti norme tecniche:
• International Civil Aviation Organization (ICAO), Machine Readable Travel Documents, Doc 9303, 7th Edition, Part 9, 2015
• ISO/IEC, 19794-5:2005, Biometric Data Interchange Formats-Part 4: Finger Image Data
• ANSI/NIST-ITL 1-2007 Standard "Data Format for the Interchange of Fingerprint, Facial, Scarmark & Tattoo (SMT) Information";
FBI: Wavelet Scalar Quantization (WSQ).
Ai fini del rilascio del modello uniforme, gli Enti preposti eseguono una procedura di acquisizione a mezzo scansione elettronica di due impronte digitali dello straniero. Le impronte vengono successivamente elaborate per consentirne la memorizzazione all'interno del microprocessore RF in esso contenuto.
Le sopracitate raccomandazioni e norme tecniche definiscono una serie di caratteristiche e requisiti che le impronte acquisite devono possedere, per garantire la interoperabilita' e rendere piu' efficaci le operazioni di riconoscimento.
Le impronte digitali primarie da incorporare nel documento sono le impronte semplici (piane) dell'indice destro e dell'indice sinistro.
In caso di qualita' insoddisfacente delle impronte digitali e/o di configurazione alterata degli indici della mano a causa di lesioni, si deve procedere all'acquisizione delle impronte, di qualita' soddisfacente, di medi, anulari o pollici ¹.
Le impronte digitali vengono memorizzate come immagini all'interno del microprocessore RF in esso contenuto, conformemente alla norma ISO/IEC 19794-4:2005, e successive modificazioni.
La qualita' delle immagini delle impronte digitali deve essere conforme alle norme ISO/IEC 19794-4:2005 e ANSI/NIST 1-2007, e successive modificazioni.
Al fine di minimizzare lo spazio occupato nel microprocessore RF si deve ricorrere alla compressione delle immagini attraverso l'algoritmo WSQ, conformemente alla norma ANSI/NIST-ITL 1-2007, e successive modificazioni.

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¹ Il formato di memorizzazione (CBEFF- Common Biometric Exchange File Format) classifichera' il dito impiegato (indice sinistro, medio destro, ecc.) onde garantire il controllo del dito conforme.

 

Mercoledì, 20 Gennaio 2021