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Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79 (GU n.135 del 8-6-2021)

Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla famiglia»;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in base al quale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021;
Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a sostenere la genitorialita' e favorire la natalita';
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, pertanto, di riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Emana
il seguente decreto-legge:


Decreto Legge 8 giugno 2021, n. 79

 

Martedì, 8 Giugno 2021