Giovedì, 21 Novembre 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16 (GU n.49 del 28-2-2022)

Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina

Vigente al: 28-2-2022

...omissis...

Art. 3

Accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina


1. Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei cittadini ucraini in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza sono incrementate di 54.162.000 euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, e' autorizzata l'attivazione di ulteriori 3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

3. Al decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, all'articolo 7, al comma 1, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «medesimi richiedenti», sono sostituite dalle seguenti: «profughi provenienti dall'Afghanistan e dall'Ucraina in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto, al fine di consentire per i medesimi».

4. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'articolo 1, comma 390, le parole da: «richiedenti asilo» fino a: «Afghanistan», sono sostituite dalle seguenti: «profughi, in conseguenza delle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina».

5. I cittadini ucraini di cui al comma 1 possono essere accolti, a decorrere dall'inizio del conflitto bellico, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, anche se non in possesso della qualita' di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

6. Per l'anno 2022 non si applica l'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2018, n. 145. Al fine di provvedere al soddisfacimento di eventuali ulteriori esigenze rispetto a quanto indicato al comma 1, per l'anno 2022 sono autorizzate variazioni compensative tra gli stanziamenti dei capitoli di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del pertinente Programma relativo alle spese per la gestione dei flussi migratori di cui all'unita' di voto 5.1, da adottare ai sensi dell'articolo 33, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari complessivamente a euro 91.864.260 per l'anno 2022 e a euro 44.971.650 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

a) quanto a 54.162.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 37.702.260 euro per l'anno 2022 e a 44.971.650 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi per l'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 4

Misure a sostegno degli studenti, dei ricercatori e dei docenti di nazionalita' ucraina che svolgono attivita' di studio o ricerca presso le universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca


1. Al fine di promuovere iniziative di sostegno agli studenti di nazionalita' ucraina iscritti, ovvero aderenti al programma Erasmus +, presso le universita', anche non statali, legalmente riconosciute, ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonche' ai dottorandi, ai ricercatori e ai professori di nazionalita' ucraina che partecipano, a qualsiasi titolo, alle attivita' delle predette universita' e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito per l'anno 2022 un apposito fondo con una dotazione pari a 500.000 euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti il riparto tra le universita', le istituzioni e gli enti di cui al primo periodo nonche' le modalita' di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo, anche attraverso la previsione di borse di studio ovvero di altri strumenti e servizi di diritto allo studio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca.

Il testo completo

 

Lunedì, 28 Febbraio 2022