Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2022 (GU Serie Generale n.89 del 15-04-2022)
Protezione temporanea e l'assistenza per i profughi provenienti dall'Ucraina
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
E' fissara la decorrenza della protezione temporanea con la durata di un anno agli sfollati provenienti dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022.
Può essere prorogata di sei mesi più sei, per un massimo di un anno. Consente l’accesso al Serivizio Sanitario nazionale, al lavoro ed all’istruzione. Le Questure sono competenti al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Il Consiglio dell’UE decide la proroga, ma anche la cessazione della protezione temporanea in virtù dell’evolversi della crisi ucraina.
Il decreto prevede anche specifiche misure assistenziali e la possibilità di ricongiungersi con i propri familiari ancora presenti in Ucraina.
Può essere prorogata di sei mesi più sei, per un massimo di un anno. Consente l’accesso al Serivizio Sanitario nazionale, al lavoro ed all’istruzione. Le Questure sono competenti al rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea.
Il Consiglio dell’UE decide la proroga, ma anche la cessazione della protezione temporanea in virtù dell’evolversi della crisi ucraina.
Il decreto prevede anche specifiche misure assistenziali e la possibilità di ricongiungersi con i propri familiari ancora presenti in Ucraina.
Lunedì, 28 Marzo 2022