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Decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (GU n.143 del 21-6-2022)

Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali

 LEGGE 4 agosto 2022, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00127) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2022)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di adottare misure  di  ammodernamento  delle  procedure  di  incasso  e pagamento presso la Tesoreria  dello  Stato  e  ulteriori  misure  di carattere sociale e finanziario;
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di semplificare, per gli anni 2021 e 2022, le procedure di rilascio  del nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'articolo  30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999, n. 394;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 15 giugno 2022;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 
E m a n a
il seguente decreto-legge

......omissis......


Titolo III
MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Capo I
Misure per la semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394

Art. 42
 
Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
 
  1. Per le domande presentate in relazione al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  dicembre  2021,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022, adottato per il 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del  decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, il nulla osta al lavoro subordinato e'  rilasciato  nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i lavoratori stagionali e' fatto salvo  quanto  previsto dall'articolo 24, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286  del 1998.
  2. Il nulla osta e' rilasciato anche nel caso in cui,  nel  termine
indicato al comma 1, non siano state acquisite informazioni  relative agli elementi ostativi di cui agli  articoli  22  e  24  del  decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  consente  lo  svolgimento dell'attivita' lavorativa sul territorio nazionale.  Al  sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la  revoca  del nulla osta e del visto di ingresso.
  3. Il visto d'ingresso in Italia, richiesto sulla  base  dei  nulla osta al lavoro subordinato e stagionale di cui al presente  articolo, e' rilasciato entro venti giorni dalla data  di  presentazione  della domanda.
  4. A seguito del rilascio del nulla osta e  del  visto  d'ingresso, ove previsto, lo sportello unico per l'immigrazione convoca il datore di lavoro e lo straniero  per  la  sottoscrizione  del  contratto  di soggiorno. Nelle more della sottoscrizione, il datore  di  lavoro  e' tenuto ad assolvere agli impegni di cui all'articolo 5-bis, comma  1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si  applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4  e  5,  si  applicano anche in relazione alle procedure disciplinate  dal  decreto  di  cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, da emanarsi per il 2022.  Per  le  procedure  di  cui  al  primo periodo, il termine di trenta giorni per il rilascio del  nulla  osta decorre dalla data di ricezione della domanda.
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, si applicano  anche ai cittadini stranieri  per  i  quali  e'  stata  presentata  domanda diretta a instaurare in Italia  un  rapporto  di  lavoro  subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato per il 2021, di cui al comma  1,  nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio  2022.  A  tal  fine,  i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
    b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi  della  legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
  8. Il datore di lavoro, dopo il rilascio del nulla osta di  cui  al presente articolo puo' concludere il contratto  di  lavoro  senza  la necessita' dell'accertamento delle condizioni di cui al comma 7. Tali condizioni sono verificate dallo sportello unico  per  l'immigrazione al momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  soggiorno.  Al successivo accertamento negativo delle predette condizioni,  consegue la revoca del nulla osta e del visto a qualsiasi  titolo  rilasciato, qualora in corso di validita', nonche' la risoluzione di diritto  del contratto di lavoro.

Art. 43
 
 Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
 
  1. Non sono ammessi alle procedure previste dall'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri:
    a) nei  confronti  dei  quali  sia  emesso  un  provvedimento  di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2,  lettera  c),  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  dell'articolo  3  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con  modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
    b) che siano segnalati, anche in base ad  accordi  o  convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della  non  ammissione nel territorio dello Stato;
    c) che siano  condannati,  anche  con  sentenza  non  definitiva, compresa quella adottata a seguito  di  applicazione  della  pena  su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura  penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di  procedura penale o per i delitti contro la  liberta'  personale  ovvero  per  i reati    inerenti    agli    stupefacenti,     il     favoreggiamento dell'immigrazione  clandestina  verso  l'Italia  e   dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati  o  per  reati  diretti  al reclutamento di  persone  da  destinare  alla  prostituzione  o  allo sfruttamento  della  prostituzione  o  di  minori  da  impiegare   in attivita' illecite;
      d) che comunque siano considerati  una  minaccia  per  l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi  con  i  quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.  Nella valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto  anche di eventuali condanne, anche con sentenza  non  definitiva,  compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per  uno  dei reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.
  2. Non sono comunque ammessi alle procedure di cui all'articolo 42, comma 7, i cittadini stranieri nei confronti dei quali, alla data  di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sia  stato  emesso   un provvedimento di espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  o che alla predetta data risultino condannati, anche con  sentenza  non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione  della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di  procedura penale, per uno dei reati  di  cui  all'articolo  10-bis  del  citato decreto n. 286 del 1998.
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  fino  alla conclusione dei procedimenti relativi al  rilascio  del  permesso  di soggiorno in applicazione dell'articolo 42, comma 7, sono  sospesi  i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del lavoratore per l'ingresso e il soggiorno  illegale  nel  territorio  nazionale,  con esclusione  degli  illeciti  di  cui  all'articolo  12  del   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  4. La sospensione di cui al comma  3  cessa  comunque  in  caso  di diniego o revoca del nulla  osta  e  del  visto  a  qualsiasi  titolo rilasciato, ovvero nel caso in cui entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sia  rilasciato  il  nulla osta.
  5. Nel periodo di sospensione di  cui  al  comma  3,  il  cittadino straniero non puo' essere espulso, tranne che nei  casi  previsti  ai commi 1 e 2.  
  6. Il rilascio del permesso di soggiorno determina per il cittadino straniero l'estinzione dei  reati  e  degli  illeciti  amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 3.

Art. 44
 
Semplificazione delle verifiche di cui all'articolo 30-bis, comma  8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
 
  1.  In  relazione  agli  ingressi  previsti  dai  decreti  di   cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio  1998,  n. 286, per le  annualita'  2021  e  2022,  la  verifica  dei  requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto  collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle  richieste  presentate  di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto  del  Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, in via  esclusiva  e fatto salvo quanto previsto al comma  6,  ai  professionisti  di  cui all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu' rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro aderisce o conferisce mandato.
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia' richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito  positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
  3.  Per  le   domande   gia'   proposte   per   l'annualita'   2021 l'asseverazione e' presentata dal datore di lavoro al  momento  della sottoscrizione del contratto di soggiorno.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  non  trovano applicazione con riferimento alle  domande  dell'annualita'  2021  in relazione alle quali le verifiche di cui al comma 1 sono  gia'  state effettuate dall'Ispettorato nazionale del lavoro. In tale ultimo caso i  datori  di  lavoro  richiedenti  non   sono   tenuti   a   munirsi dell'asseverazione. Resta comunque ferma, per entrambe le  annualita' di cui al comma 1,  l'applicazione  dell'articolo  30-bis,  comma  8, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
  5. L'asseverazione di cui al  presente  articolo  non  e'  comunque richiesta   con   riferimento   alle   istanze    presentate    dalle organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu'  rappresentative sul piano nazionale che  hanno  sottoscritto  con  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti  di  cui  al  comma  1.  In  tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo  27, comma 1-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  6. In relazione agli ingressi di cui  al  presente  articolo  resta ferma  la  possibilita',  da  parte  dell'Ispettorato  nazionale  del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di  effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure  di cui al presente articolo.

Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 giugno 2022

MATTARELLA
 
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco,  Ministro dell'economia e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

 

Martedì, 21 Giugno 2022