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Decreto Del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022 (GU n.21 del 26-1-2023)

Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. (23A00232)

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla  condizione  dello   straniero,   di   seguito   «testo   unico dell'immigrazione»;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma  4,  del  testo   unico dell'immigrazione, ove si prevede che la determinazione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel  territorio  dello  Stato avviene con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, secondo  la  procedura  ivi  disciplinata,  sulla  base  dei  criteri generali individuati nel documento programmatico  triennale  relativo alla politica dell'immigrazione  e  degli  stranieri  nel  territorio dello Stato, e che «In caso di mancata pubblicazione del  decreto  di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto»;
  Vista la legge  18  dicembre  2020,  n.  173,  di  conversione  del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, che ha  modificato  il  citato art. 3, comma 4, quarto periodo, del testo  unico  dell'immigrazione, sopprimendo  il  termine  di  adozione  del  menzionato  decreto  del Presidente del Consiglio  dei  ministri  «entro  il  30  novembre  di ciascun anno» nonche' il riferimento al «limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento  di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visti gli articoli da 42 a 44 del decreto-legge 21 giugno 2022,  n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n.  122 che, nell'ambito delle misure per la semplificazione delle  procedure di rilascio del nulla  osta  al  lavoro  e  delle  verifiche  di  cui all'art. 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto  1999,  n.  394,  prevedono  norme  di  semplificazione  e snellimento del processo di rilascio  dei  nulla  osta  di  cui  agli articoli 22 e 24 del testo unico per l'immigrazione;
  Visti, in particolare, gli articoli 42, comma 6,  e  44,  comma  1, della  legge  n.  122  del  2022  che  si  applicano  alle  procedure disciplinate dal decreto di cui al citato art. 3, comma 4, del  testo unico dell'immigrazione anche per l'anno 2022;
  Rilevato che il documento  programmatico  triennale  non  e'  stato emanato;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 12 del 17 gennaio  2022,  concernente  la  programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  residenti all'estero nel  territorio  dello  Stato  per  l'anno  2021,  che  ha previsto una quota  complessiva  di 69.700  cittadini  stranieri  per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato  stagionale  e non stagionale e di lavoro autonomo;
  Ravvisata la necessita' di procedere in via transitoria a  definire i flussi d'ingresso in  Italia  dei  lavoratori  stranieri  residenti all'estero per l'anno 2022, incrementando, rispetto all'anno 2021, la quota complessiva degli  ingressi  da  prevedere,  tenuto  conto  dei fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale;
  Visto l'art. 22, comma 2, del testo  unico  dell'immigrazione,  che prevede per il datore di lavoro che  voglia  assumere  uno  straniero residente all'estero di verificare, presso il  centro  per  l'impiego competente,  l'indisponibilita'  di  un   lavoratore   presente   sul territorio nazionale a ricoprire il posto di lavoro  per  il  profilo richiesto con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale  politiche attive del lavoro;
  Vista la nota operativa dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro n. 17273 del  20  dicembre  2022  avente  ad  oggetto  «Flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  e  adempimenti  dei  centri  per l'impiego»;
  Rilevato che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una  quota  di ingresso di lavoratori  stranieri  residenti  all'estero  per  lavoro subordinato non stagionale, da destinare alle  esigenze  dei  settori dell'autotrasporto   merci   per    conto    terzi,    dell'edilizia, turistico/alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale;
  Rilevato, altresi', che per l'anno 2022 e' necessario prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti  all'estero,  che hanno partecipato a corsi di formazione professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi dell'art. 23 del  citato  testo  unico sull'immigrazione, incrementando la quota,  rispetto  all'anno  2021, per consentire l'ingresso di  lavoratori  formati  a  conclusione  di progetti in corso, finanziati con fondi FAMI ed al fine di assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
  Visto l'art. 21 del citato testo unico sull'immigrazione, circa  la previsione di quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei flussi d'ingresso e nelle procedure di riammissione,  nonche'  la  previsione  di  una  quota  d'ingresso riservata ai lavoratori di origine italiana;
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;  
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per  particolari settori imprenditoriali e professionali;
  Ravvisata, infine, la necessita' di prevedere una quota di ingresso di lavoratori stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale da ammettere in Italia per l'anno 2022,  per  le  esigenze  del  settore agricolo e del settore turistico-alberghiero e  che,  allo  scopo  di semplificare ed ottimizzare  procedure  e  tempi  per  l'impiego  dei lavoratori stagionali da parte dei datori  di  lavoro,  e'  opportuno incentivare  le  istanze  di  nulla  osta  al   lavoro   pluriennale, riservando una specifica quota all'interno della quota stabilita  per il lavoro stagionale;
  Ritenuto  inoltre  che,  al  fine  di   contrastare   il   fenomeno dell'impiego  irregolare  di  lavoratori   stagionali   nel   settore agricolo, e' utile replicare e rafforzare  la  sperimentazione  della partecipazione  delle  organizzazioni  professionali  dei  datori  di lavoro  dello  stesso  settore  al  procedimento  di  assunzione  dei lavoratori,  riservando  alle  istanze  di  nulla  osta   al   lavoro presentate da tali organizzazioni  una  specifica  quota  all'interno della quota stabilita per il lavoro stagionale;
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare  in  via   di programmazione transitoria;
 
 Decreta:
 
 Art. 1
 
  1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  residenti  all'estero  per  l'anno  2022,  sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e  non stagionale e di lavoro  autonomo,  i  cittadini  stranieri  residenti all'estero entro una quota complessiva massima di 82.705 unita'.
 Art. 2
 
  1. Sono ammessi in Italia, nell'ambito della quota massima indicata all'art. 1, per motivi di lavoro  subordinato  non  stagionale  e  di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all'estero entro una quota di 38.705 unita'.
 Art. 3
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in Italia per motivi di lavoro subordinato non  stagionale  nei  settori dell'autotrasporto   merci   per    conto    terzi,    dell'edilizia, turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale,  30.105  cittadini  dei Paesi che hanno sottoscritto o  stanno  per  sottoscrivere  specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti:
    a) n. 24.105 lavoratori subordinati non stagionali  cittadini  di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina,  Corea  (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador,  Etiopia,  Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone,  Guatemala,  India,  Kosovo,  Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro,  Niger,  Nigeria,  Pakistan, Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia,  Sri  Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina;
    b) n. 6.000 lavoratori subordinati non  stagionali  cittadini  di Paesi con i quali nel corso dell'anno 2023 entrino in vigore  accordi di cooperazione in materia migratoria.
 Art. 4
 
  1. Nell'ambito della quota indicata all'art.  2,  sono  ammessi  in Italia 1.000 cittadini stranieri residenti  all'estero,  che  abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi  d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  
  2. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  della quota indicata all'art. 2,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  di 100  lavoratori  di  origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado  in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela.
  3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 2, e'  autorizzata  la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a) n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;  
    b) n. 2.000 permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o formazione professionale;
    c) n. 200 permessi di soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro dell'Unione europea.
  4.  E'  inoltre  autorizzata,  nell'ambito  della  quota   indicata all'art. 2, la  conversione  in  permessi  di  soggiorno  per  lavoro autonomo di:
    a) n.  370  permessi  di  soggiorno  per  studio,  tirocinio  e/o formazione professionale;  
    b) n. 30 permessi di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 5
 
  1.  E'  consentito  l'ingresso  in  Italia  per  motivi  di  lavoro autonomo,  nell'ambito  della  quota  prevista  all'art.  2,   di 500 cittadini stranieri residenti all'estero, appartenenti alle  seguenti categorie:
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno  di tre nuovi posti di lavoro;
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni regolamentate o  vigilate  oppure  non  regolamentate  ne'  vigilate, oppure non regolamentate ma  rappresentate  a  livello  nazionale  da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche  amministrazioni e  che  rilasciano  un  attestato  di  qualita'  dei  servizi  e   di qualificazione professionale dei soci;  
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11 maggio 2011, n. 850;
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11 maggio 2011, n. 850;
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 6
 
  1. Nell'ambito  della  quota  massima  indicata  all'art.  1,  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei settori  agricolo  e  turistico-alberghiero,  i  cittadini  stranieri residenti all'estero entro una quota di 44.000 unita'.
  2. La quota indicata al comma 1 del presente  articolo  riguarda  i lavoratori  subordinati  stagionali  cittadini  dei  Paesi   indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), del presente decreto.
  3. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente articolo, e' riservata una quota di 1.500  unita'  per  i  lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 3, comma 1,  lettera a),  che  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  per  prestare  lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti  e per i quali il datore di lavoro  presenti  richiesta  di  nulla  osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
  4. Nell'ambito  della  quota  indicata  al  comma  1  del  presente articolo, e' inoltre riservata per il  settore  agricolo,  una  quota di 22.000  unita'  ai  lavoratori  stranieri,  cittadini  dei   Paesi indicati all'art. 3, comma 1, lettera a), le  cui  istanze  di  nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro stagionale anche  pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni  professionali  dei  datori  di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri,  Alleanza  delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l'impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino  all'effettiva  sottoscrizione  dei rispettivi contratti di  lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 7
 
  1. I termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui  agli articoli 3, 4 e 6 decorrono dalle ore 9,00  del  sessantesimo  giorno successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023.
 Art. 8
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale, previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome.
  2. Trascorsi centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana, qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste  dal  presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro,  fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 1.
  3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7,  del  decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1999,  n.   394   con riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori  stranieri formati all'estero prevista dall'art. 4, comma 1.

 Art. 9
 
  1. Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con  apposita circolare congiunta del Ministero  dell'interno,  del  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  del  Ministero  dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sentito  il  Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  che  e' comunicata sui siti web degli stessi anzidetti Ministeri.
  2. Con la predetta circolare congiunta e',  altresi',  indicata  la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte  del  datore di  lavoro  interessato  all'assunzione   di   lavoratori   stranieri residenti all'estero,  di  aver  previamente  esperito  la  verifica, presso il centro per l'impiego competente,  dell'indisponibilita'  di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai  sensi  dell'art. 22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione.
  3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, per indisponibilita' di  un lavoratore   presente   sul   territorio   nazionale,   si   intende, alternativamente:
    a) assenza di riscontro, da parte del centro per l'impiego, circa l'individuazione  di  uno  o   piu'   lavoratori   rispondenti   alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni  lavorativi  dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
    b) non idoneita' del lavoratore accertata dal  datore  di  lavoro prima della richiesta di  nulla  osta,  ad  esito  dell'attivita'  di selezione del personale inviato dal centro per l'impiego;
    c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori  inviati  dal  Centro  per  l'impiego  al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi  dalla data della richiesta di personale da parte del datore  di  lavoro  al centro per l'impiego.
  4. I requisiti di cui al  comma  3,  lettere  a),  b)  e  c),  sono autocertificati dal datore di lavoro  con  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Roma, 29 dicembre 2022
Il Presidente       
del Consiglio dei ministri
Meloni           

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2023  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg. n. 44




 

Martedì, 31 Gennaio 2023