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Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20 (GU n.59 del 10-3-2023)

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Capo I
Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale  dei  lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 9 marzo 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri  e  della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche  sociali  e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche  del  mare;
 
Emana
il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Misure per la  programmazione  dei  flussi  di  ingresso  legale  dei lavoratori stranieri
 
  1. Per il triennio 2023-2025, le  quote  massime  di  stranieri  da ammettere nel territorio dello Stato per  lavoro  subordinato,  anche per esigenze di carattere stagionale  e  per  lavoro  autonomo,  sono definite,  in  deroga   alle   disposizioni   dell'articolo   3   del decreto-legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  con   decreto   del Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro,  la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  gli  enti  e  le  associazioni  nazionali  maggiormente  attivi nell'assistenza   e   nell'integrazione   degli   immigrati   e    le organizzazioni dei lavoratori e dei  datori  di  lavoro  maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa  delibera  del  Consiglio dei ministri e successivamente  trasmesso  al  Parlamento.  I  pareri delle competenti Commissioni  parlamentari  sono  resi  entro  trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il  quale  il decreto e' comunque adottato.
  3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri  generali  per  la definizione  dei  flussi  di  ingresso  che   devono   tenere   conto dell'analisi del fabbisogno del mercato  del  lavoro  effettuata  dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto  con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente rappresentative sul  piano  nazionale.  Il  medesimo  decreto  indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per  le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
  4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti  possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di  cui  ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti  del  decreto  di  cui  al comma 1 possono essere  esaminate  nell'ambito  delle  quote  che  si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di  cui al  presente  comma.  Il  rinnovo  della  domanda  non  deve   essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se  la  stessa  e'  gia' stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
  5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale,  quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con  lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.

Art. 2
Misure per la semplificazione  e  accelerazione  delle  procedure  di rilascio del nulla osta al lavoro
 
  1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 22:
      1) al comma 2, dopo la lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;
      2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle   seguenti:   «acquisite   le   informazioni   della   questura competente»;
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
        «5.0.1. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla  questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla  presente disposizione.».
      4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
        «5-quater.  Al  sopravvenuto  accertamento   degli   elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e  del  visto,  la  risoluzione  di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno.».
      5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
        «6-bis. Nelle more  della  sottoscrizione  del  contratto  di soggiorno  il  nulla  osta  consente  lo  svolgimento  dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.».
    b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22,  commi  5.0.1, 5-quater e 6-bis.».
    c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
      «Art. 24-bis (Verifiche).  -  1.  In  relazione  agli  ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica  dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni  del  contratto collettivo di lavoro e  la  congruita'  del  numero  delle  richieste presentate di cui all'articolo  30-bis,  comma  8,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,  e'  demandata, fatto salvo quanto previsto al comma  4,  ai  professionisti  di  cui all'articolo  1  della  legge  11  gennaio  1979,  n.  12,   e   alle organizzazioni   dei   datori   di   lavoro   comparativamente   piu' rappresentative sul piano nazionale ai  quali  il  datore  di  lavoro aderisce o conferisce mandato.
  2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio  economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi  compresi  quelli  gia' richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e  del  tipo  di attivita' svolta  dall'impresa.  In  caso  di  esito  positivo  delle verifiche e' rilasciata  apposita  asseverazione  che  il  datore  di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
  3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta  con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni  dei  datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano  a garantire il rispetto, da parte dei propri associati,  dei  requisiti di  cui  al  comma  1.  In  tali  ipotesi  trovano  applicazione   le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.
  4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del  lavoro,  in  collaborazione  con  l'Agenzia  delle  entrate,  di effettuare controlli a campione sul rispetto dei  requisiti  e  delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».

Art. 3
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
 
  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica:  «Titoli  di  prelazione»  e'  sostituita  dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale  nei  Paesi di origine»;
    b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal  Ministero  dell'istruzione e del merito o  dal  Ministero»   e,   dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;
    c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  E'  consentito,  al  di  fuori  delle  quote  di   cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure  di  cui  all'articolo  22, l'ingresso e il  soggiorno  per  lavoro  subordinato  allo  straniero residente all'estero  che  completa  le  attivita'  di  istruzione  e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base  dei  fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  dalle associazioni di categoria  del  settore  produttivo  interessato.  Il nulla osta e' rilasciato  senza  il  rispetto  dei  limiti  numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5  e  5.1  dell'articolo 22. La domanda  di  visto  di  ingresso  e'  presentata,  a  pena  di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata dalla conferma della disponibilita' ad assumere da parte  del  datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli  elementi  ostativi  di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma  4,  consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di  diritto  del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di  soggiorno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee  guida con le  quali  sono  fissate  le  modalita'  di  predisposizione  dei programmi  di  formazione  professionale   e   civico-linguistica   e individuati i criteri per  la  loro  valutazione.  Il  Ministero  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  comunica,  entro  sette  giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita'  dei partecipanti,  per  consentire  l'espletamento  dei   controlli,   da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22,  comma  5,  e  per verificare l'assenza degli  elementi  ostativi  di  cui  all'articolo 22.»;
    d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite  dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»;
    e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
      «4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, anche con il  concorso  di  proprie agenzie strumentali e societa' in-house, puo' promuovere  la  stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti  pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei  servizi  per  il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi  di qualificazione  professionale   e   la   selezione   dei   lavoratori direttamente nei Paesi di origine,  che  potranno  fare  ingresso  in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.».
  2.  All'articolo  6,  comma  1,  secondo   periodo,   del   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  dopo  le  parole:  «puo'  essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle  quote  di cui all'articolo 3, comma 4,».

 Art. 4
 Disposizioni in materia di  durata  del  permesso di soggiorno per lavoro a tempo  indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-bis, lettera c), e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
    b) al comma 3-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
    c) al comma 3-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.».

 Art. 5
 Ingresso  dei  lavoratori  del  settore  agricolo  e  contrasto  alle agromafie
 
  1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6,  7  e  9  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29  dicembre  2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio  2023,  n.  21,  hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della manodopera oggetto della domanda, possono  ottenere,  sulla  base  di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati  nel  corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti  con  priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della  quota  assegnata  al settore agricolo.
  2. L'articolo 1, comma  4-quater,  del  decreto-legge  28  febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  aprile 2005, n. 71, e' sostituito dal seguente:  «4-quater.  Allo  scopo  di dotare  l'Ispettorato  centrale  della  tutela   della   qualita'   e repressione   frodi   dei   prodotti   agroalimentari   di   adeguate professionalita' per proteggere il mercato nazionale dalle  attivita' internazionali di contraffazione e criminalita' agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale  da inquadrare nella famiglia professionale  ad  esaurimento  nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero  dell'agricoltura,  della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  che  hanno  qualifica   di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema  di classificazione del personale previsto  dal  CCNL  comparto  funzioni centrali 2019/2021, il  personale  dirigenziale  e  non  dirigenziale inquadrato  nell'area  delle  Elevate  professionalita'  e  nell'area Funzionari,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui e' destinato  e  secondo  le  attribuzioni  ad  esso conferite dalla  legge  e  dai  regolamenti.  Il  restante  personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori  e'  agente  di polizia giudiziaria.».

 Art. 6
 Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti
 
  1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni  e  servizi relativi alla gestione e al funzionamento  dei  centri  di  cui  agli articoli 9 e 11 del decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  nonche' dei centri di cui agli  articoli  10-ter  e  14  del  decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  qualora  ricorra  un  grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di  capitolato  di gara adottato con decreto  del  Ministro  dell'interno  per  ciascuna tipologia di centro  e  l'immediata  cessazione  dell'esecuzione  del contratto   possa   compromettere   la   continuita'   dei    servizi indifferibili per la tutela  dei  diritti  fondamentali,  nonche'  la salvaguardia dei livelli  occupazionali,  il  prefetto,  con  proprio decreto,  nomina  uno  o  piu'  commissari  per  la  straordinaria  e temporanea gestione dell'impresa,  limitatamente  all'esecuzione  del contratto di appalto, scelti tra funzionari  della  prefettura  o  di altre  amministrazioni  pubbliche,  in  possesso  di  qualificate   e comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto  compatibili,  i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
  2. Nel periodo di applicazione  della  misura  di  straordinaria  e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti  all'impresa  sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari  di  cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina  secondo  parametri stabiliti  con  decreto  adottato  dal  Ministero  dell'interno,   di concerto con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A  tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla  conclusione  del  contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere  soggetto  a pignoramento,   a   garanzia   del   risarcimento   del   danno   per inadempimento.
  3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1,  il prefetto avvia le procedure per l'affidamento  diretto  di  un  nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi,  ai  sensi  dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile  2016,  n. 50.
  4. All'atto del subentro  del  nuovo  aggiudicatario,  il  prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1  cessano  dalle proprie funzioni.

Art. 7
Protezione speciale
 
  1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto  legislativo  25  luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
  2. Per le istanze presentate fino alla data di  entrata  in  vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia  gia' ricevuto l'invito alla  presentazione  dell'istanza  da  parte  della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
  3. I permessi di soggiorno gia'  rilasciati  ai  sensi  del  citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso  di  validita',  sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere  dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione  del  titolo di soggiorno in motivi di lavoro  se  ne  ricorrono  i  requisiti  di legge.

Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

Art. 8
Disposizioni penali
 
  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «da uno  a  cinque  anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e al comma  3  le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite  dalle  seguenti:
«da sei a sedici anni»;
    b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
      «Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza  di  delitti  in materia di immigrazione clandestina). - 1.  Chiunque,  in  violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico,  promuove,  dirige, organizza,  finanzia  o  effettua  il  trasporto  di  stranieri   nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a  procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero  di  altro Stato del quale la persona non  e'  cittadina  o  non  ha  titolo  di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso  sono  attuati con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro  vita o per la loro incolumita' o sottoponendole a  trattamento  inumano  o degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone.
La stessa pena si applica se dal fatto derivano la  morte  di  una  o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone.
      2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica  la  pena della reclusione da dieci a venti anni.
      3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata  quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena e' aumentata da  un  terzo  alla  meta'  quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo,  nonche' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
      4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste  dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o  prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
      5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.
      6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale,  se la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato e'  punito  secondo  la  legge  italiana  anche quando la morte o le lesioni  si  verificano  al  di  fuori  di  tale territorio.».
  2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e  3,»  sono  sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis,».
  3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono  sostituite  dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,».
  4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis), del codice  di procedura  penale,  le  parole  «dall'articolo  12,  comma  3,»  sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».

 Art. 9
 Disposizioni in materia di espulsione e  ricorsi  sul  riconoscimento della protezione internazionale
 
  1.  All'articolo  35-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole:  «risiede  all'estero»
sono sostituite dalle seguenti:  «si  trovi  in  un  paese  terzo  al momento della proposizione del ricorso».
  2. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25  luglio 1998, n. 286, dopo le  parole:  «casi  previsti  al  comma  4»,  sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),».
  3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 e' abrogato.

 Art. 10
Disposizioni per il potenziamento dei  centri  di  permanenza  per  i rimpatri
 
  1. All'articolo 19 del  decreto-legge  17  febbraio  2017,  n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
    «3-bis. La  realizzazione  dei  centri  di  cui  al  comma  3  e' effettuata, fino al  31  dicembre  2025,  anche  in  deroga  ad  ogni disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre 2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i  rimpatri  di  cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale  anticorruzione  (ANAC)  assicura,  ove richiesto,  l'attivita'   di   vigilanza   collaborativa   ai   sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del  decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50.».

 Art. 11
 Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dalle disposizioni del  presente  decreto  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti previsti dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Art. 12
 Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                Meloni, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                Nordio, Ministro della giustizia
 
                                Tajani, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale
 
                                Calderone,  Ministro  del  lavoro   e
                                delle politiche sociali
 
                                Lollobrigida,                Ministro
                                dell'agricoltura,  della   sovranita'
                                alimentare e delle foreste
 
                                Musumeci, Ministro per la  protezione
                                civile e le politiche del mare
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Venerdì, 10 Marzo 2023