Decreto Legge 10 marzo 2023, n. 20 (GU n.59 del 10-3-2023)
Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
Capo I
Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri
Disposizioni in materia di flussi di ingresso legale e permanenza dei lavoratori stranieri
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare disposizioni in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure per la programmazione dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri
1. Per il triennio 2023-2025, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per lavoro autonomo, sono definite, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di cui al comma 1 viene approvato, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, previa delibera del Consiglio dei ministri e successivamente trasmesso al Parlamento. I pareri delle competenti Commissioni parlamentari sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, termine decorso il quale il decreto e' comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 1 indica i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso che devono tenere conto dell'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro effettuata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previo confronto con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo decreto indica inoltre le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri, per le causali stabilite dal decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per ciascuno degli anni del triennio di riferimento.
4. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere adottati durante il triennio, secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Le istanze eccedenti i limiti del decreto di cui al comma 1 possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili con gli ulteriori decreti di cui al presente comma. Il rinnovo della domanda non deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, se la stessa e' gia' stata regolarmente presentata in sede di prima istanza.
5. Al fine di prevenire l'immigrazione irregolare, con i decreti di cui al presente articolo sono assegnate, in via preferenziale, quote riservate ai lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari.
Art. 2
Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Misure per la semplificazione e accelerazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
1. Al decreto-legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 22:
1) al comma 2, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2.»;
2) al comma 5, le parole: «sentito il questore» sono sostituite dalle seguenti: «acquisite le informazioni della questura competente»;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5.0.1. Il nulla osta e' rilasciato in ogni caso qualora, nel termine indicato al comma 5, non sono state acquisite dalla questura le informazioni relative agli elementi ostativi di cui alla presente disposizione.».
4) dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
«5-quater. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui al comma 5.0.1 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno.».
5) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno il nulla osta consente lo svolgimento dell'attivita' lavorativa nel territorio nazionale.».
b) all'articolo 24, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto previsto dall'articolo 22, commi 5.0.1, 5-quater e 6-bis.».
c) dopo l'articolo 24, e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis (Verifiche). - 1. In relazione agli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruita' del numero delle richieste presentate di cui all'articolo 30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' demandata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.
2. Le verifiche di congruita' di cui al comma 1 tengono anche conto della capacita' patrimoniale, dell'equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli gia' richiesti ai sensi del presente decreto legislativo, e del tipo di attivita' svolta dall'impresa. In caso di esito positivo delle verifiche e' rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
3. L'asseverazione di cui al comma 2 non e' comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1. In tali ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1-ter, secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 22, commi 5.0.1 e 6-bis.
4. Resta ferma la possibilita', da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3.».
Art. 3
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
Ingresso e soggiorno al di fuori delle quote
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica: «Titoli di prelazione» e' sostituita dalla seguente: «Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine»;
b) al comma 1, le parole: «e dal Ministero dell'istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero dell'istruzione e del merito o dal Ministero» e, dopo le parole: «formazione professionale», sono aggiunte le seguenti: «e civico-linguistica»;
c) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. E' consentito, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all'articolo 22, l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all'estero che completa le attivita' di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta e' rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell'articolo 22. La domanda di visto di ingresso e' presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed e' corredata dalla conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all'articolo 22 o di cui all'articolo 24-bis, comma 4, consegue la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonche' la revoca del permesso di soggiorno.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalita' di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall'inizio dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei partecipanti, per consentire l'espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall'articolo 22, comma 5, e per verificare l'assenza degli elementi ostativi di cui all'articolo 22.»;
d) al comma 3, le parole: «Gli stranieri», sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto previsto al comma 2-bis, gli stranieri»;
e) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Per gli obiettivi di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche con il concorso di proprie agenzie strumentali e societa' in-house, puo' promuovere la stipula di accordi di collaborazione e intese tecniche con soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione e dei servizi per il lavoro nei Paesi terzi di interesse per la promozione di percorsi di qualificazione professionale e la selezione dei lavoratori direttamente nei Paesi di origine, che potranno fare ingresso in Italia con le procedure di cui al comma 2-bis.».
2. All'articolo 6, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «puo' essere convertito,» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,».
Art. 4
Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
Disposizioni in materia di durata del permesso di soggiorno per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo e per ricongiungimento familiare
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, lettera c), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
b) al comma 3-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.»;
c) al comma 3-sexies, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Ciascun rinnovo non puo' superare la durata di tre anni.».
Art. 5
Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie
Ingresso dei lavoratori del settore agricolo e contrasto alle agromafie
1. I datori di lavoro che, ai sensi degli articoli 6, 7 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2023, n. 21, hanno presentato regolare domanda per l'assegnazione di lavoratori agricoli e che non sono risultati assegnatari di tutta o di parte della manodopera oggetto della domanda, possono ottenere, sulla base di quanto previsto dai successivi decreti sui flussi emanati nel corso del triennio, l'assegnazione dei lavoratori richiesti con priorita' rispetto ai nuovi richiedenti, nei limiti della quota assegnata al settore agricolo.
2. L'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' sostituito dal seguente: «4-quater. Allo scopo di dotare l'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari di adeguate professionalita' per proteggere il mercato nazionale dalle attivita' internazionali di contraffazione e criminalita' agroalimentare, anche connesse ai flussi migratori irregolari, fatto salvo il personale da inquadrare nella famiglia professionale ad esaurimento nell'ambito dell'area Assistenti del CCNI del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste che hanno qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in attuazione del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, il personale dirigenziale e non dirigenziale inquadrato nell'area delle Elevate professionalita' e nell'area Funzionari, in servizio presso il Dipartimento dell'Ispettorato predetto, ha qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui e' destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite dalla legge e dai regolamenti. Il restante personale inquadrato nell'area Assistenti e nell'area Operatori e' agente di polizia giudiziaria.».
Art. 6
Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti
Misure straordinarie in materia di gestione dei centri per migranti
1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i contratti di fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora ricorra un grave inadempimento degli obblighi previsti dallo schema di capitolato di gara adottato con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna tipologia di centro e l'immediata cessazione dell'esecuzione del contratto possa compromettere la continuita' dei servizi indifferibili per la tutela dei diritti fondamentali, nonche' la salvaguardia dei livelli occupazionali, il prefetto, con proprio decreto, nomina uno o piu' commissari per la straordinaria e temporanea gestione dell'impresa, limitatamente all'esecuzione del contratto di appalto, scelti tra funzionari della prefettura o di altre amministrazioni pubbliche, in possesso di qualificate e comprovate professionalita'. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014.
2. Nel periodo di applicazione della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al comma 1, i pagamenti all'impresa sono versati al netto del compenso da corrispondere ai commissari di cui al comma 1, quantificato con il decreto di nomina secondo parametri stabiliti con decreto adottato dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto della capienza del centro e della durata della gestione. A tal fine, l'utile d'impresa derivante dalla conclusione del contratto, determinato anche in via presuntiva dai commissari, e' accantonato in apposito fondo e non puo' essere distribuito, ne' essere soggetto a pignoramento, a garanzia del risarcimento del danno per inadempimento.
3. Contestualmente all'adozione della misura di cui al comma 1, il prefetto avvia le procedure per l'affidamento diretto di un nuovo appalto per la fornitura di beni e servizi, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. All'atto del subentro del nuovo aggiudicatario, il prefetto dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto, che opera di diritto, e i commissari nominati ai sensi del comma 1 cessano dalle proprie funzioni.
Art. 7
Protezione speciale
Protezione speciale
1. All'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
2. Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia gia' ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.
3. I permessi di soggiorno gia' rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validita', sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facolta' di conversione del titolo di soggiorno in motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge.
Capo II
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
Art. 8
Disposizioni penali
Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare
Art. 8
Disposizioni penali
1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 1, le parole: «da uno a cinque anni»
sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei anni» e al comma 3 le parole: «da cinque a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da sei a sedici anni»;
b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina). - 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non e' cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalita' tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumita' o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, e' punito con la reclusione da venti a trenta anni se dal fatto deriva, quale conseguenza non voluta, la morte di piu' persone.
La stessa pena si applica se dal fatto derivano la morte di una o piu' persone e lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone.
2. Se dal fatto deriva la morte di una sola persona, si applica la pena della reclusione da quindici a ventiquattro anni. Se derivano lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, si applica la pena della reclusione da dieci a venti anni.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la pena e' aumentata quando ricorre taluna delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 3, lettere a), d) ed e). La pena e' aumentata da un terzo alla meta' quando concorrono almeno due delle ipotesi di cui al primo periodo, nonche' nei casi previsti dall'articolo 12, comma 3-ter.
4. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
5. Si applicano le disposizioni previste dai commi 3-quinquies, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 12.
6. Fermo quanto disposto dall'articolo 6 del codice penale, se la condotta e' diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato e' punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.».
2. All'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis,».
3. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole «all'articolo 12, commi 1, 3 e 3-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12, commi 1, 3 e 3-ter, e 12-bis,».
4. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis), del codice di procedura penale, le parole «dall'articolo 12, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12, comma 3, e 12-bis».
Art. 9
Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale
Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale
1. All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero»
sono sostituite dalle seguenti: «si trovi in un paese terzo al momento della proposizione del ricorso».
2. All'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),».
3. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 e' abrogato.
Art. 10
Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
Disposizioni per il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri
1. All'articolo 19 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. La realizzazione dei centri di cui al comma 3 e' effettuata, fino al 31 dicembre 2025, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nell'ambito delle procedure per l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto, l'attivita' di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».
Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12
Entrata in vigore
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri
Piantedosi, Ministro dell'interno
Nordio, Ministro della giustizia
Tajani, Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste
Musumeci, Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Venerdì, 10 Marzo 2023