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Legge 24 febbraio 2023, n. 15 (GU Serie Generale n.52 del 02-03-2023)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/03/2023


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 2 gennaio  2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta  ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 24 febbraio 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

          Avvertenza:
              Il decreto-legge 2 gennaio  2023, n. 1, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2023.
              A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a  quello della sua pubblicazione.
              Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31.

 
 Allegato
 
 MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1
 
    All'articolo 1, comma 1: alla lettera b):
      al capoverso 2-bis, lettera a), le parole: «ad autorizzazioni o abilitazioni rilasciate» sono sostituite dalle  seguenti: «alle certificazioni e ai documenti rilasciati» e le parole: «in possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-nautica alla sicurezza  della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione  e  dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo»;
      al  capoverso 2-quater, sesto periodo, dopo le parole:
«all'articolo 214 del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;
      al capoverso 2-sexies:
        al primo periodo, la parola: «limite» e' sostituita dalla seguente: «limitazione» e le parole: «o non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni»;
        al terzo periodo, le parole: «trova applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «si applica»;
        e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui  al comma  2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco»;
      al capoverso 2-septies:
        al primo periodo, dopo  le  parole:  «2-sexies, primo» sono inserite le seguenti: «e quinto» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per il luogo di accertamento della violazione»;
        al secondo periodo,  dopo  le  parole: «Si osservano» sono inserite le seguenti: «, in quanto compatibili,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I  proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo  di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178  del 2020».
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
      «Art.2 (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono alle attivita' ivi previste  con  l'utilizzo  delle   risorse   umane,   strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».


Decreto Legge 2 gennaio 2023 n. 1 (GU n.1 del 2-1-2023)



 

Venerdì, 24 Febbraio 2023