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Decreto Legge 5 ottobre 2023 n. 133 (GU n.233 del 5-10-2023)

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonche' per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno. (23G00145)

Vigente al: 6-10-2023   

Capo I
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare

 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e della revoca dello status di rifugiato»;
  Visto il decreto  legislativo  18  agosto  2015,  n.  142,  recante «Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione internazionale»;
  Considerata la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  introdurre disposizioni per migliorare il sistema di accoglienza dei migranti  e per il sostegno  dei  comuni  interessati  da  arrivi  consistenti  e ravvicinati di migranti;
  Ritenuta la necessita'  e  urgenza  di  prevedere  misure  volte  a garantire  l'effettivita'  dell'esecuzione   dei   provvedimenti   di espulsione  degli  stranieri  irregolari  presenti   sul   territorio nazionale e dei controlli in materia di immigrazione;
  Ritenuta la necessita' e urgenza di adottare norme  in  materia  di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di prevedere misure per il supporto alle politiche  di  sicurezza  e  la funzionalita' del Ministero dell'interno;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 27 settembre 2023;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei Ministri dell'interno,  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale e della giustizia, di concerto con  i  Ministri  della difesa, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e  delle finanze;
 
 Emana
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 Disposizioni in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato  
 
   1. Al testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 9:
      1) al comma 4, al secondo periodo, le parole  «nell'articolo  1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito  dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge  13 settembre  1982,  n.  646»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «negli articoli 1, 4 e 16, del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n. 159.»;
      2) al comma 7,  lettera  b),  le  parole  «al  comma  9»,  sono sostituite dalle seguenti «al comma 10»;
      3) il comma 10, e' sostituito dal seguente: «Nei confronti  del titolare del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo periodo, l'espulsione puo' essere disposta per gravi motivi di ordine pubblico o  di  sicurezza  dello  Stato  dal  Ministro  dell'interno, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 11. Quando ricorrono gravi motivi di pubblica sicurezza l'espulsione e' disposta dal prefetto. Avverso  il  provvedimento  del  prefetto  puo'  essere presentato  ricorso  all'autorita'  giudiziaria  ordinaria  ai  sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.  150. Si applica l'articolo 13, comma 3.»
    b) all'articolo  9-bis,  comma  6,  secondo  periodo,  le  parole «nell'articolo  1  della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  come sostituito dall'articolo 2 della legge  3  agosto  1988,  n.  327,  o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  come  sostituito dall'articolo  13  della  legge  13  settembre  1982,  n.  646»  sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 1, 4  e  16,  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
    c) all'articolo 13:
      1) al comma 3, e' aggiunto infine il seguente  periodo:  «Salvo quanto  previsto  all'articolo  235  del  codice  penale,  quando  lo straniero  e'  sottoposto  a  una  delle  misure  amministrative   di sicurezza di cui al Titolo VIII del codice  penale,  l'espulsione  e' disposta ai sensi  dell'articolo  200,  quarto  comma,  dello  stesso codice e del presente testo unico. Il  questore,  prima  di  eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta al  magistrato  di  sorveglianza che ha disposto la misura. Si applicano le  disposizioni  di  cui  al quinto e sesto periodo.»;
      2) al comma 11, dopo le parole «al comma 1»  sono  inserite  le seguenti «e all'articolo 9, comma 10, primo periodo»;
      3) al comma 14, al secondo periodo, dopo le parole «Nei casi di espulsione  disposta   ai   sensi»   sono   inserite   le   seguenti: «dell'articolo 9, comma 10, nonche' ai sensi»;
      d) all'articolo 14, comma 1-bis, dopo le parole «non  e'  stata disposta ai sensi dell'articolo» sono inserite le seguenti: «9, comma 10, e dell'articolo»;
      e) all'articolo 17, al comma 1:
        1)  al  primo  periodo,  le  parole  «e'  autorizzato»   sono sostituite dalle seguenti «puo' essere autorizzato»;
        2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Salvo  che la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o  grave pericolo   all'ordine   pubblico   o   alla    sicurezza    pubblica, l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite  di una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata  richiesta del destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento  o  del  suo difensore. Avverso il diniego di autorizzazione puo' essere  proposta opposizione, nel termine perentorio di sessanta  giorni,  al  giudice davanti al quale pende il procedimento penale. Il giudice, sentito il pubblico ministero, decide con decreto non impugnabile  entro  trenta giorni  dal  deposito  dell'opposizione.  Nel  corso  delle  indagini preliminari decide il giudice delle indagini preliminari.».
  2. Al decreto legislativo 2 luglio 2010,  n.  104,  di  «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del  processo  amministrativo»,  all'articolo 119, comma 1, lettera m-sexies), le parole  «ai  sensi  dell'articolo 13, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti «ai sensi degli articoli 9, comma 10, primo periodo, e 13, comma 1,».
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27  luglio  2005,  n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2005,  n. 155, le parole «9, comma 5» sono sostituite dalle seguenti «9,  comma 10, primo periodo.».
  4. All'articolo 17 del decreto legislativo 1°  settembre  2011,  n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla rubrica dopo le parole «controversie in materia di»  sono inserite le  seguenti:  «espulsione  per  gravi  motivi  di  pubblica sicurezza  dei  cittadini  stranieri  in  possesso  del  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, nonche'»;
    b) al comma 1, dopo le parole «l'impugnazione  del  provvedimento di», sono inserite le seguenti «espulsione disposta dal prefetto  per gravi motivi di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo  9,  comma 10, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, ovvero di».

Art. 2
Potenziamento dei controlli sulle domande di visto di ingresso in Italia
 
   1. Per potenziare i controlli sulle domande di visto  di  ingresso per l'Italia,  possono  essere  destinate  presso  le  rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori  ruolo presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione internazionale, fino  a  20  unita'  di  personale  dei  ruoli  degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di  Stato.  Il  predetto personale opera altresi' secondo le linee di indirizzo del  Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti  salvi  i casi  di  cui  all'articolo  170,  quinto  comma,  del  decreto   del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo  minimo e massimo di permanenza in sede e' fissato rispettivamente in  due  e quattro anni.
  2.  Al  personale  del  ruolo  ispettori  e  a  quello  del   ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto  dalla  parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,  n. 18 per il posto rispettivamente di  assistente  amministrativo  e  di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  che,  nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18,  e' autorizzato a  corrispondere  anticipazioni  per  l'intero  ammontare spettante.
  3. Il trattamento economico previsto per il  servizio  prestato  in Italia  rimane  a  carico  dell'amministrazione  di  appartenenza   e continua a essere erogato dagli uffici che vi  provvedevano  all'atto del collocamento fuori ruolo.
  4. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa annua di euro 125.000 per l'anno 2023 e di euro 3,7 milioni  annui  a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 125.000 per l'anno 2023 e a  euro  3,7  milioni  annui  a decorrere  dall'anno  2024  si   provvede   mediante   corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025,  nell'ambito  del programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2023, allo  scopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari  esteri  e  della cooperazione internazionale.

Capo II
Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori stranieri non accompagnati

Art. 3
Modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento  
 
    
  1. Al decreto legislativo 28  gennaio  2008,  n.  25,  all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
  «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  al  comma  1,  quando  la  domanda reiterata e' presentata nella fase di esecuzione di un  provvedimento di  allontanamento  dello   straniero   dal   territorio   nazionale, convalidato dall'autorita' giudiziaria ai sensi  degli  articoli  13, comma 5-bis, e 14, comma 4, del decreto legislativo 25  luglio  1998, n. 286, il questore, sulla  base  del  parere  del  presidente  della commissione territoriale del luogo in cui e'  in  corso  il  predetto allontanamento, procede con immediatezza all'esame preliminare  della domanda e  ne  dichiara  l'inammissibilita',  senza  pregiudizio  per l'esecuzione della procedura di allontanamento, quando non sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della  protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. b), fermi  i divieti di espulsione di cui all'articolo 19 del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Quando sussistono nuovi elementi rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale o del divieto di espulsione ai sensi  del  predetto  articolo  19,  la  commissione territoriale competente procede all'ulteriore esame.».

Art. 4  
Disposizioni in materia di presentazione della domanda di  protezione internazionale e di allontanamento ingiustificato  dei  richiedenti   dalle strutture di accoglienza o dai centri di cui all'articolo  14   del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
      «3-bis. Nel caso in cui lo straniero  non  si  presenta  presso l'ufficio di polizia  territorialmente  competente  per  la  verifica dell'identita' dal medesimo dichiarata  e  la  formalizzazione  della domanda di protezione internazionale, la manifestazione  di  volonta' precedentemente espressa non costituisce domanda secondo le procedure previste dal presente decreto e il procedimento non e' instaurato.».
    b) all'articolo 23-bis, al comma  2,  le  parole:  «entro  dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti «entro nove mesi».

Art. 5
Disposizioni in materia di minori stranieri non accompagnati  
 
   1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,  sono  apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19, al comma 3-bis,  dopo  il  terzo  periodo  e' inserito il seguente: «In  caso  di  momentanea  indisponibilita'  di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il  prefetto puo' disporre la provvisoria  accoglienza  del  minore  di  eta'  non inferiore a  sedici  anni  in  una  sezione  dedicata  nei  centri  e strutture di cui agli articoli 9 e 11, per un  periodo  comunque  non superiore a novanta giorni»;
    b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modifiche:  
      1) dopo il comma 3-bis, e' inserito il seguente:
        «3-ter. Quando, sulla base degli accertamenti di cui ai commi 3 e 3-bis, il soggetto e' condannato per il reato di cui all'articolo 495 del codice penale, la pena puo' essere sostituita con  la  misura dell'espulsione dal territorio nazionale ai sensi  dell'articolo  16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
      2) al comma 6, dopo le parole  «L'accertamento  socio-sanitario dell'eta'» sono inserite le seguenti:  «e'  concluso  entro  sessanta giorni decorrenti dalla data del provvedimento di cui al comma 4 e»;        
      3) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
        «6-bis. L'accertamento socio-sanitario  e'  effettuato  dalle equipe multidisciplinari e multiprofessionali  previste  dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 9,  comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  recante il Protocollo multidisciplinare per la determinazione  dell'eta'  dei minori stranieri non accompagnati, che sono costituite entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
        6-ter. In deroga al comma 6, in caso di  arrivi  consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attivita' di ricerca e  soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4,  del  decreto  legislativo  28  gennaio 2008, n. 25, di rintraccio sul  territorio  nazionale  a  seguito  di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera,  l'autorita'  di pubblica  sicurezza,  nel  procedere  a  rilievi   dattiloscopici   e fotografici, puo'  disporre,  nell'immediatezza,  lo  svolgimento  di rilievi  antropometrici  o  di  altri  accertamenti  sanitari,  anche radiografici, volti all'individuazione dell'eta',  dandone  immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il  tribunale  per le persone, per i minorenni  e  per  le  famiglie  che  ne  autorizza l'esecuzione in forma  scritta.  Nei  casi  di  particolare  urgenza, l'autorizzazione  puo'  essere  data  oralmente   e   successivamente confermata  per  iscritto.  Il  verbale  delle  attivita'   compiute, contenente anche l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di  errore,  e'  notificato  allo   straniero   e,   contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed e'  trasmesso  alla procura della Repubblica presso il tribunale per le  persone,  per  i minorenni e per le famiglie  nelle  quarantotto  ore  successive.  Si applicano i commi 3-ter e 7,  per  quanto  compatibili.  Il  predetto verbale puo' essere impugnato davanti al tribunale per la persona, la famiglia ed i minorenni entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di  procedura  civile.  Quando  e' proposta  istanza  di  sospensione,  il  giudice,   in   composizione monocratica,  decide  in  via  d'urgenza   entro   5   giorni.   Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente  all'identificazione come maggiorenne e' sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

Art. 6
Disposizioni in materia di conversione dei permessi di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati  
 
   1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
    «1-bis.1. La verifica dei requisiti per il rilascio del  permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo di cui al comma 1-bis e' demandata ai professionisti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero alle organizzazioni  dei datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano nazionale alle quali  il  datore  di  lavoro  aderisce  o  conferisce mandato. Al sopravvenuto accertamento dell'assenza dei  requisiti  di cui al primo periodo, consegue la revoca del permesso di soggiorno  e di cio' viene data notizia al pubblico ministero competente.».

Capo III
Misure in materia di accoglienza

Art. 7
Disposizioni in materia di accoglienza  
 
   1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  11,  comma  2,  dopo  il  secondo  periodo  sono inseriti i seguenti: «In tali casi, tenuto conto  delle  esigenze  di ordine  pubblico  e  sicurezza  connesse  alla  gestione  dei  flussi migratori, si puo' derogare ai parametri di capienza previsti, per  i centri e le strutture di accoglienza di cui all'articolo 9 e al comma 1   del   presente   articolo,   dalle   disposizioni   normative   e amministrative delle regioni, delle province autonome  o  degli  enti locali, nella misura non superiore al doppio dei posti previsti dalle medesime disposizioni. Le modalita' attuative delle deroghe di cui al precedente  periodo  sono  definite  da  una   commissione   tecnica, istituita senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica,  nominata  dal  prefetto  e  composta  da  referenti  della prefettura,  del  comando  provinciale  dei  Vigili   del   fuoco   e
dell'azienda sanitaria locale,  competenti  per  territorio,  nonche' della regione o provincia autonoma e dell'ente locale interessati. Ai componenti della commissione tecnica non sono  corrisposti  compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o  altri  emolumenti  comunque denominati.»;
    b) all'articolo 17, comma 1, le parole «in stato  di  gravidanza» sono soppresse;
    c) all'articolo  19,  comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e' inserito il seguente: «Nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive temporanee di  cui  al  primo periodo sono consentiti in deroga al  limite  di  capienza  stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50% rispetto ai posti previsti.».

Art. 8
Misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti  
 
   1.  Al  fine  di  supportare  i  comuni  interessati   da   arrivi consistenti e ravvicinati di  migranti  sul  proprio  territorio,  il servizio di raccolta  e  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  speciali, connesso alle attivita' dei centri governativi di cui all'articolo  9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti  di  crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo  10-ter  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  puo'  essere  assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  e'  consentito  il  ricorso alle procedure di affidamento diretto, anche in  deroga  all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  da  adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base di parametri relativi alla  media  degli ospiti accolti su base annua nelle strutture di cui al comma  1,  gli ambiti territoriali per i quali si applica la disposizione di cui  al comma 1 e gli importi da attribuire  ai  prefetti  interessati  dalle procedure previste dal  medesimo  comma,  nel  limite  delle  risorse finanziarie di cui al comma 4.
  4. Agli oneri connessi alle attivita' di  cui  al  comma  1,  nella misura massima pari a euro  500.000,00  per  l'anno  2023  e  a  euro 2.000.000,00 per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'interno.

Capo IV
Misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalita' del Ministero dell'interno

 Art. 9
 Supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza
 
   1. Al fine di rafforzare i dispositivi di  controllo  e  sicurezza dei luoghi ove insistono le principali infrastrutture ferroviarie del Paese,  il  contingente  di  personale  delle  Forze  armate  di  cui all'articolo 1, comma 1023, della legge 30  dicembre  2020,  n.  178, come modificato dall'articolo 1, comma 620, della legge  30  dicembre 2021, n. 234, e' incrementato sino al 31 dicembre 2023  di  ulteriori 400 unita'. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
  2.  Per  l'attuazione  del  comma  1,  e'  autorizzata   la   spesa complessiva di euro 2.819.426, di cui 2.576.071 per  l'anno  2023  ed euro 243.355 per l'anno 2024.
  3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo,  pari  a euro 2.576.071 per l'anno 2023 e a euro 243.355 per l'anno  2024,  si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 10
 
Misure relative al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia  
 
   1. Per l'anno 2023, al fine di garantire  le  esigenze  di  tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche alla luce dei  maggiori impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,  le  risorse destinate   alla   remunerazione   delle   prestazioni   di    lavoro straordinario svolte dal personale delle  Forze  di  polizia  di  cui all'articolo  16,  della  legge  1°  aprile  1981.   n.   121,   sono incrementate, in deroga al limite di cui all'articolo  23,  comma  2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, di 15 milioni di euro, come di seguito specificato:
      a) Polizia di Stato 5,7 milioni di euro;
      b) Arma dei Carabinieri 5,7 milioni di euro;
      c) Corpo della Guardia di finanza 2,85 milioni di euro;
      d) Polizia penitenziaria 0,75 milioni di euro.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante  corrispondente  riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge  30  dicembre 2021, n. 234.

Art. 11
 
 Misure per il potenziamento e per  il  finanziamento  di  interventi diversi della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,  e  del   Corpo della Guardia di finanza
 
   1. Al fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  della Polizia di Stato, anche  alla  luce  dei  maggiori  impegni  connessi all'eccezionale  afflusso  migratorio,  nei  settori  motorizzazione, armamento, manutenzione straordinaria e adattamento di  strutture  ed impianti, nonche' di quelli del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile  di  potenziamento  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei settori dei  dispositivi  di protezione individuale e dell'innovazione tecnologica, in favore  del Ministero dell'interno , e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, da destinare:
    a) quanto a 3.750 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al  2030,  alla  Polizia  di Stato per l'acquisto e il potenziamento dell'armamento  speciale  per il  contrasto  alla  criminalita'   organizzata   e   al   terrorismo internazionale nonche' per il  finanziamento  di  interventi  per  il settore motorizzazione, armamento,  di  acquisto  e  di  manutenzione straordinaria e adattamento di strutture;  
    b) quanto a 1.250 migliaia di euro per l'anno 2023 e a 5  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile  per l'acquisto e il potenziamento del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco  nel  settore  dei  dispositivi  di   protezione   individuale, dell'innovazione tecnologica.
  2.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   1,   pari complessivamente a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a  20  milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2024  al  2030,  si  provvede mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023,  allo  scopo utilizzando   l'apposito   accantonamento   relativo   al   Ministero dell'interno.
  3. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei  compiti  istituzionali  delle Forze armate  e  dell'Arma  dei  carabinieri,  anche  alla  luce  dei maggiori impegni connessi  all'eccezionale  afflusso  migratorio,  e' autorizzata la spesa complessiva di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 9 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  da destinare al potenziamento e al finanziamento di  interventi  diretti all'ammodernamento, al supporto logistico,  all'acquisto  di  beni  e servizi  nel  settore  dell'equipaggiamento,  dell'armamento,   degli strumenti  telematici   e   di   innovazione   tecnologica,   nonche'  all'acquisto,  alla  manutenzione   e   all'adattamento   di   mezzi, infrastrutture e impianti.
  4.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma   3,   pari complessivamente a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, e 2025, si  provvede  quanto  a  2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di  euro  per  ciascuno degli anni 2024  e  2025,  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti,  ai  fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, e quanto a 5 milioni euro per  ciascuno  degli  anni  2024  e 2025,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni   dello stanziamento dei fondi speciali di conto capitale iscritti,  ai  fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
  5. Al  fine  di  corrispondere  alle  contingenti  e  straordinarie esigenze connesse  all'espletamento  dei  compiti  istituzionali  del Corpo della Guardia di finanza, anche alla luce dei maggiori  impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio, e' autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di  4  milioni  di euro  per  ciascuno  degli  anni  2024  e  2025,  da   destinare   al potenziamento   e   al   finanziamento    di    interventi    diretti all'ammodernamento, al supporto logistico,  all'acquisto  di  beni  e servizi  nel  settore  dell'equipaggiamento,  dell'armamento,   degli strumenti  telematici   e   di   innovazione   tecnologica,   nonche' all'acquisto,  alla  manutenzione   e   all'adattamento   di   mezzi, infrastrutture e impianti.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  comma  5,  pari  a  1 milione di euro per l'anno 2023 e a 4 milioni di  euro  per  ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondi speciali di parte corrente iscritti,  ai fini del bilancio  triennale  2023-2025,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

Capo V
Disposizioni finali

 Art. 12
 Disposizioni finanziarie  
 
   1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze, ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
 
Art. 13
Entrata in vigore
 
   1. Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Crosetto, Ministro della difesa
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

 

Giovedì, 5 Ottobre 2023