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Decreto 14 settembre 2023 Ministero dell'Interno (GU n.221 del 21-9-2023)

Indicazione dell'importo e delle modalita' di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. (23A05308)

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
e
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le  procedure applicate negli Stati membri  ai  fini  del  riconoscimento  e  della revoca dello status di rifugiato» e,  in  particolare,  il  suo  art. 28-bis, comma 2,  lettere  b)  e  b-bis)  che  individua  i  casi  di procedura accelerata presentata direttamente alla frontiera  o  nelle zone di transito di cui al comma 4 del predetto articolo,  che  reca disposizioni in materia di procedure accelerate;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  «Attuazione della direttiva 2013/33/UE, recante  norme  relative  all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale,  nonche'  della  direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca  dello  status  di  protezione  internazionale»,  e,  in particolare, l'art. 6-bis, che, al comma 1, prevede il  trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura in  frontiera, di cui all'art. 28-bis del citato decreto legislativo n. 25 del 2008, al solo scopo di accertare il diritto ad entrare nel territorio dello Stato;
  Vista la direttiva del Ministro dell'interno  del  1°  marzo  2000, adottata in attuazione dell'art. 4, comma 3, del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel  territorio  dello Stato», e, in particolare, gli articoli 2 e 3, in cui si dispone  che lo straniero, ai fini dell'ingresso sul territorio nazionale, indichi l'esistenza  di  idoneo  alloggio  nel   territorio   nazionale,   la disponibilita' della  somma  occorrente  per  il  rimpatrio,  nonche' comprovi la disponibilita' dei mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona;  
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  del  22  dicembre 2018, n. 151, recante  «Regolamento  di  attuazione  della  direttiva 2009/52/CE che  introduce  norme  minime  relative  a  sanzioni  e  a provvedimenti  nei  confronti  di  datori  di  lavoro  che  impegnano cittadini di Paesi terzi  il  cui  soggiorno  e'  irregolare»  e,  in particolare, gli articoli 1 e 3 che, nell'individuare i  criteri  per la determinazione e l'aggiornamento del costo  medio  del  rimpatrio, stabiliscono che esso sia determinato, in aggiornamento, entro il  30 gennaio di ogni anno;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
Oggetto e ambito di applicazione
 
  1. Il presente decreto determina l'importo e le  modalita'  per  la prestazione di idonea garanzia finanziaria, prevista dall'art. 6-bis, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  2. La garanzia finanziaria di cui al comma 1 del  presente  decreto e' idonea quando l'importo fissato e'  in  grado  di  garantire  allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento,  pari  a  quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilita':
    a) di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;
    b) della somma occorrente al rimpatrio;
    c) di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano  ai  cittadini di Stati non appartenenti all'Unione  europea,  di  seguito  indicati come stranieri,  che  sono  nelle  condizioni  di  essere  trattenuti durante lo svolgimento della procedura in frontiera, di cui  all'art. 28-bis, comma 2, lettere b) e  b-bis),  del  decreto  legislativo  28 gennaio  2008,  n.  25,  e  fino  alla  decisione   dell'istanza   di sospensione di cui all'art. 35-bis, comma  4,  del  medesimo  decreto legislativo, al solo scopo di accertare il  diritto  ad  entrare  nel territorio dello Stato.

Art. 2
 
Criteri per la  determinazione  e  per  l'aggiornamento  dell'importo della garanzia finanziaria
 
  1. L'importo per la prestazione della garanzia finanziaria  di  cui all'art. 1 del presente decreto e' individuato, per l'anno  2023,  in euro 4.938,00.
  2. L'aggiornamento dell'importo e' avviato a cadenza  biennale,  di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio.

Art. 3
 
Determinazione delle modalita' di prestazione della garanzia finanziaria
 
  1. Allo straniero di cui all'art. 1, comma 3, del presente  decreto e'   dato   immediato   avviso   della   facolta',   alternativa   al trattenimento, di prestazione della garanzia finanziaria.
  2. La garanzia finanziaria e' prestata in unica soluzione  mediante fideiussione bancaria  o  polizza  fideiussoria  assicurativa  ed  e' individuale e non puo' essere versata da terzi.
  3. La garanzia finanziaria deve essere prestata entro il termine in cui sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico ai sensi degli articoli 9 e  14  del  regolamento  UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013  e ha durata  pari  al  periodo  necessario  per  lo  svolgimento  della procedura in frontiera di cui all'art. 28-bis, comma 2, lettere b)  e b-bis), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e  fino  alla decisione dell'istanza di sospensione di cui all'art.  35-bis,  comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Art. 4
 
Escussione della garanzia finanziaria
 
  1. Nel caso in cui lo  straniero  si  allontani  indebitamente,  il prefetto del luogo ove e'  stata  prestata  la  garanzia  finanziaria procede all'escussione della stessa.
  2. Le somme derivanti dall'escussione della garanzia in conformita' del presente decreto sono destinate all'entrata  del  bilancio  dello Stato.

Art. 5
 
Disposizioni finali ed entrata in vigore
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e si applica dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
  
  Roma, 14 settembre 2023
 
                      Il Ministro dell'interno
                             Piantedosi
 
                     Il Ministro della giustizia
                               Nordio
 
                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Giorgetti
 

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti  del  Ministero  dell'interno  e  del Ministero della difesa, n. 3323





 

Giovedì, 14 Settembre 2023