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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023 (GU n.231 del 3-10-2023)

Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025

Capo I
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE
DEI FLUSSI DI INGRESSO
 
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il  «Testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero» e, in particolare, l'art.  21,  che prevede tra l'altro quote riservate a favore di Paesi che collaborano nelle politiche di regolamentazione dei  flussi  d'ingresso  e  nelle procedure di riammissione, nonche' una quota d'ingresso riservata  ai lavoratori di origine italiana;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il «Regolamento di  attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto il Capo I del Titolo III del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante «Misure per la semplificazione delle  procedure  di  rilascio del nulla osta al lavoro e delle verifiche di  cui  all'art.  30-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999, n. 394»;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 21 del 26 gennaio 2023,  concernente  la  «Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori stranieri  residenti all'estero nel territorio  dello  Stato  per  l'anno  2022»,  che  ha previsto una quota complessiva  di  82.705  cittadini  stranieri  per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro  subordinato  stagionale  e non stagionale e di lavoro autonomo;
  Visto il decreto-legge  10  marzo  2023,  n.  20,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  5   maggio   2023,   n.   50,   recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi  di  ingresso  legale  dei lavoratori stranieri e di prevenzione e  contrasto  dell'immigrazione irregolare», e, in particolare l'art. 1, commi  1,  2  e  3,  ove  si prevede che  la  determinazione  triennale  delle  quote  massime  di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   in   deroga   alle disposizioni dell'art. 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo  la  procedura  e  sulla  base  dei  criteri   generali   ivi disciplinati;
  Ravvisata l'esigenza di consentire la conversione  in  permessi  di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
  Tenuto  conto,  inoltre,  delle  esigenze  di   specifici   settori produttivi  nazionali  che   richiedono   lavoratori   autonomi   per particolari settori imprenditoriali e professionali;
  Vista la nota n. 35/1288 del  26  aprile  2023  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, con la  quale  e'  stata  trasmessa l'analisi del  fabbisogno  del  mercato  del  lavoro  effettuata  dal medesimo  Ministero  previo  confronto  con  le  organizzazioni   dei lavoratori e dei datori di lavoro  maggiormente  rappresentativi  sul piano nazionale;
  Vista la nota del Sottosegretario di  Stato  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri in data 10 maggio 2023 con la quale tutti  gli enti e le associazioni iscritti al registro all'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono  stati  invitati  ad inviare propri contributi ai fini della programmazione dei flussi  di ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri  per  il  triennio 2023-2025;
  Visto il parere reso dal Consiglio nazionale  dell'economia  e  del lavoro trasmesso in data 30 maggio 2023;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2023;
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni del  Senato  della Repubblica e della Camera dei deputati,  rispettivamente  in  data  2 agosto 2023 e 14 settembre 2023;
  Sentiti i  Ministri  dell'interno,  degli  affari  esteri  e  della cooperazione internazionale, del lavoro e  delle  politiche  sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, e  del turismo;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella seduta del 27 settembre 2023;
 
Decreta:
Art. 1
Definizioni

 
  1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:
    a) «testo unico» il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286, recante «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
    b) «decreto-legge n. 20 del 2023» il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio  2023,  n. 50;
    c) «quote»  le  quote  massime  di  stranieri  da  ammettere  nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, ai  sensi  dell'art.  3, comma 4, del testo unico.

Art. 2  
Criteri comuni

 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 20 del 2023, la determinazione dei flussi di ingresso di  stranieri  da  ammettere nel  territorio  dello  Stato  nel  triennio  2023-2025  per   lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e per  lavoro autonomo, sia nell'ambito delle  quote  sia  al  di  fuori  di  esse, avviene in base ai seguenti criteri:
    a) progressiva riduzione del divario tra l'entita' dei flussi  di ingresso  e  il  fabbisogno  del  mercato  del  lavoro  rilevato  dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in  base  a  una programmazione, in logica incrementale nel triennio, coerente con  la capacita' di accoglienza e di inserimento  dei  lavoratori  stranieri nelle comunita' locali;
    b)   estensione   dei   settori   economici   considerati   nella programmazione dei flussi di ingresso;
    c) potenziamento degli  strumenti  di  formazione  nei  Paesi  di origine dei lavoratori stranieri per  promuovere  il  loro  ingresso, allo  scopo  di  agevolarne  l'integrazione  e  di  incrementarne  la professionalita';
    d) incentivazione di modalita' di collaborazione, anche  mediante accordi e intese comunque denominati, con i Paesi  di  origine  e  di transito dei flussi migratori verso l'Italia volti  a  facilitare  la migrazione regolare e a contrastare quella irregolare;
    e)  incentivazione  degli  ingressi  di   lavoratori   con   alta qualificazione professionale;
    f) sostegno agli ingressi  per  lavoro  di  apolidi  e  rifugiati riconosciuti  dall'Alto  Commissariato  delle  Nazioni  Unite  per  i rifugiati o dalle autorita' competenti nei Paesi di primo asilo o  di transito.

Art. 3
Criteri specifici per i flussi di ingresso nell'ambito delle quote

 
  1. La determinazione delle quote per il  triennio  2023-25  per  le causali di ingresso stabilite dal testo unico e dal decreto-legge  n. 20 del 2023 avviene, oltre che secondo le disposizioni  dell'art.  2, anche sulla base dei seguenti criteri:
    a) previsione, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge n. 20 del 2023, di quote preferenziali  riservate  ai  lavoratori  di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano,  promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti  dall'inserimento  in  traffici migratori irregolari, conformemente  ad  accordi  o  intese  comunque denominati conclusi in materia con l'Italia;
    b) assegnazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023,  dei  lavoratori  agricoli  richiesti  con  priorita' rispetto ai nuovi richiedenti - nei limiti delle quote  assegnate  al settore agricolo dagli ulteriori decreti sui flussi di  cui  all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 20 del 2023 - ai  datori  di  lavoro che non  sono  risultati  assegnatari  di  tutta  o  di  parte  della manodopera richiesta;
    c) riattivazione di  una  quota  specifica  per  gli  addetti  ai settori dell'assistenza familiare e socio-sanitaria.

Art. 4  
Criteri specifici per gli ingressi al di fuori delle quote

 
  1. Gli ingressi consentiti dalla legge al di fuori delle quote sono regolati per il triennio 2023-2025, oltre che secondo le disposizioni dell'art. 2, anche sulla base dei seguenti criteri:
    a) favorire nel triennio 2023-25 l'incremento degli  ingressi  al di fuori delle quote;
    b)  previsione,  ai  sensi  dell'art.   1,   comma   5-ter,   del decreto-legge n. 20 del 2023, di  ingressi  per  lavoro  subordinato, anche a carattere stagionale, di  cittadini  di  Paesi  con  i  quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio;
    c) potenziamento, ai sensi dell'art. 23, commi 1, 2-bis e  4-ter, del  testo  unico,  come  modificati  dall'art.  3,  comma   1,   del decreto-legge n.  20  del  2023,  delle  attivita'  di  istruzione  e formazione professionale e civico-linguistica organizzate  nei  Paesi di origine  e  conseguente  aumento  degli  ingressi  dei  lavoratori stranieri, apolidi rifugiati,  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei Paesi di primo asilo o  di  transiti,  che  abbiano  completato  tali attivita';
    d) valorizzazione dei percorsi  di  studio  e  di  formazione  di cittadini stranieri in Italia,  anche  mediante  la  conversione,  ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo, del  testo  unico,  come modificato dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 20 del 2023, in permessi di soggiorno per motivi di lavoro, al di fuori delle  quote, dei permessi rilasciati per motivi di studio e formazione.

Capo II
QUOTE DI INGRESSO

Art. 5
Ingressi complessivi nell'ambito delle quote

 
  1. Sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi  di  lavoro  subordinato stagionale e  non  stagionale  e  di  lavoro  autonomo,  i  cittadini stranieri residenti all'estero entro le seguenti quote complessive:
    a) 136.000 unita' per l'anno 2023;
    b) 151.000 unita' per l'anno 2024;
    c) 165.000 unita' per l'anno 2025.

Art. 6
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro subordinato non stagionale e per lavoro autonomo

 
  1. Sono ammessi in  Italia,  nell'ambito  delle  quote  complessive indicate all'art. 5, per motivi di lavoro subordinato non  stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi,  dell'edilizia, turistico-alberghiero,  della  meccanica,  delle   telecomunicazioni, dell'alimentare, della cantieristica navale, del trasporto passeggeri con autobus, della pesca, degli acconciatori,  degli  elettricisti  e degli idraulici e di lavoro autonomo, cittadini  stranieri  residenti all'estero entro le seguenti quote:
    a) 53.450 unita' per  l'anno  2023,  di  cui  52.770  per  lavoro subordinato e 680 per lavoro autonomo;
    b) 61.950 unita' per  l'anno  2024,  di  cui  61.250  per  lavoro subordinato e 700 per lavoro autonomo;
    c) 71.450 unita' per  l'anno  2025,  di  cui  70.720  per  lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo.
  2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1,  per  ciascun  anno sono  ammessi  in  Italia,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale e di lavoro autonomo,  in  via  preferenziale,  lavoratori cittadini  di  Stati  che,  anche  in  collaborazione  con  lo  Stato italiano, promuovono  per  i  propri  cittadini  campagne  mediatiche aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari,  conformemente  ad accordi  o  intese  comunque  denominati  conclusi  in  materia   con l'Italia, entro le seguenti quote:
    a) 2.000  unita'  per  l'anno  2023,  di  cui  1.900  per  lavoro subordinato e 100 per lavoro autonomo;
    b) 2.500  unita'  per  l'anno  2024,  di  cui  2.380  per  lavoro subordinato e 120 per lavoro autonomo;  
    c) 3.000  unita'  per  l'anno  2025,  di  cui  2.850  per  lavoro subordinato e 150 per lavoro autonomo.
  3. Nell'ambito delle quote indicate al  comma  1,  e  tenuto  conto degli  specifici  accordi  o  intese  di  cooperazione   in   materia migratoria gia' vigenti o che entreranno  in  vigore  nel  corso  del triennio 2023-25, sono ammessi in Italia,  nell'ambito  di  specifici accordi  di  cooperazione,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale, nei settori di cui al comma  1,  cittadini  dei  seguenti Paesi;
    a) lavoratori subordinati non stagionali  cittadini  di  Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto,  El  Salvador,  Etiopia,  Filippine,  Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India,  Kirghizistan, Kosovo,  Mali,  Marocco,  Mauritius,  Moldova,   Montenegro,   Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord,  Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina: 25.000 unita'  nel  2023, 25.000 unita' nel 2024 e 25.000 unita' nel 2025;
    b) lavoratori subordinati non stagionali cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del  triennio  entrino  in  vigore  accordi  di cooperazione in materia migratoria: 12.000 unita'  nel  2023,  20.000 unita' nel 2024 e 28.000 unita' nel 2025.
  4. E' inoltre consentito l'ingresso in  Italia,  nell'ambito  delle quote indicate al comma 1,  per  motivi  di  lavoro  subordinato  non stagionale, nei settori di cui al comma 1, e di lavoro autonomo, di:  
    a) lavoratori di origine italiana per parte  di  almeno  uno  dei genitori  fino  al  terzo  grado  in  linea  diretta  di  ascendenza, residenti in Venezuela, entro le seguenti quote:
      100 unita' nel 2023, di cui 90 per lavoro subordinato e 10  per lavoro autonomo;
      100 unita' nel 2024, di cui 90 per lavoro subordinato e 10  per lavoro autonomo;
      100 unita' nel 2025, di cui 90 per lavoro subordinato e 10  per lavoro autonomo;
    b) apolidi e a  rifugiati  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei Paesi di primo asilo o di transito, entro le seguenti quote:
      200 unita' nel 2023, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
      200 unita' nel 2024, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
      200 unita' nel 2025, di cui 180 per lavoro subordinato e 20 per lavoro autonomo;
    c)   lavoratori   subordinati   non   stagionali   nel    settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria: 9.500 unita'  nel  2023, 9.500 unita' nel 2024 e 9.500 unita' nel 2025.
  5. Nell'ambito delle quote previste al comma 1, e'  autorizzata  la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
    a) permessi di soggiorno per lavoro stagionale entro le  seguenti quote: 4.000 unita' nel 2023, 4.000 unita' nel 2024  e  5.000  unita' nel 2025;
    b) permessi di soggiorno UE per  soggiornanti  di  lungo  periodo rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell'Unione europea, entro le seguenti quote: 100  unita'  nel  2023, 100 unita' nel 2024 e 100 unita' nel 2025.
  6. E' inoltre autorizzata,  nell'ambito  delle  quote  indicate  al comma 1, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro  autonomo di permessi di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo  periodo, rilasciati  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro dell'Unione europea entro le seguenti quote: 50 unita' nel  2023,  50 unita' nel 2024 e 50 unita' nel 2025.
  7. E' consentito, per  ciascuno  degli  anni  2023,  2024  e  2025, l'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, nell'ambito delle quote indicate al comma 1, di n. 500  cittadini  stranieri  residenti all'estero, appartenenti alle seguenti categorie:
    a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego  di  risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonche' la creazione almeno  di tre nuovi posti di lavoro;
    b) liberi professionisti  che  intendono  esercitare  professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da  associazioni  iscritte  in  elenchi  tenuti  da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato  di  qualita' dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
    c)  titolari  di  cariche  societarie  di  amministrazione  e  di controllo espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11 maggio 2011, n. 850;
    d) artisti di  chiara  fama  o  di  alta  e  nota  qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti  dal  decreto  interministeriale  11 maggio 2011, n. 850;
    e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi  della  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  in presenza dei  requisiti  previsti  dalla  stessa  legge  e  che  sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.

Art. 7
Ingressi nell'ambito delle quote per lavoro stagionale

 
  1. Nell'ambito delle quote complessive indicate  all'art.  5,  sono ammessi in Italia per motivi di  lavoro  subordinato  stagionale  nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini  dei  Paesi  di cui all'art. 6, comma 3, lettera a), residenti  all'estero  entro  le seguenti quote:
    a) 82.550 unita' per l'anno 2023;
    b) 89.050 unita' per l'anno 2024;
    c) 93.550 unita' per l'anno 2025.
  2. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1, lettera a),  b),  e c), per ciascun anno sono ammessi in Italia,  per  motivi  di  lavoro subordinato stagionale:
    a) lavoratori subordinati stagionali cittadini  di  Paesi  con  i quali  nel  corso  del  triennio  entrino  in   vigore   accordi   di cooperazione in materia migratoria: 8.000  unita'  nel  2023,  12.000 unita' nel 2024 e 14.000 unita' nel 2025;
    b) lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo  Stato italiano, promuovono  per  i  propri  cittadini  campagne  mediatiche aventi ad oggetto i  rischi  per  l'incolumita'  personale  derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari entro  le  seguenti quote: 2.500 unita' nel 2023, 3.000 unita' nel 2024  e  3.500  unita' nel 2025;
    c) apolidi e a  rifugiati  riconosciuti  dall'Alto  Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorita' competenti  nei Paesi di primo asilo o di transito entro le seguenti quote: 50 unita' nel 2023, 50 unita' nel 2024 e 50 unita' nel 2025.
  3. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1,  e'  riservata  una quota di 2.000 unita' all'anno per i lavoratori stranieri,  cittadini dei Paesi indicati all'art. 6, comma 3, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale  almeno una volta nei cinque anni precedenti e  per  i  quali  il  datore  di lavoro presenti  richiesta  di  nulla  osta  pluriennale  per  lavoro subordinato stagionale.
  4. Nell'ambito delle quote indicate al comma 1 e' inoltre riservata prioritariamente, per il settore agricolo, una quota di 40.000 unita' nel 2023, 41.000  unita'  nel  2024  e  42.000  unita'  nel  2025  di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi indicati all'art. 6,  comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta  all'ingresso  in  Italia per lavoro  stagionale  anche  pluriennale,  siano  presentate  dalle organizzazioni   professionali   dei   datori   di    lavoro    della Confederazione nazionale coltivatori  diretti,  della  Confederazione italiana agricoltori, della Confederazione generale  dell'agricoltura italiana, della Confederazione di produttori agricoli e dell'Alleanza delle cooperative italiane (Lega nazionale delle cooperative e mutue, Confederazione   cooperative   italiane   e   Associazione   generale cooperative  italiane).  Tali  organizzazioni  assumono  l'impegno  a sovraintendere alla conclusione del procedimento  di  assunzione  dei lavoratori fino all'effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli  adempimenti  di  comunicazione  previsti dalla normativa vigente.
  5.  Nell'ambito  delle  quote  indicate  al  comma  1,  e'  inoltre riservata prioritariamente, per il settore turistico,  una  quota  di 30.000 unita' nel 2023, 31.000 unita' nel 2024 e  32.000  unita'  nel 2025 di lavoratori stranieri, cittadini dei Paesi  indicati  all'art. 6, comma 3, lettera a), le cui istanze di nulla osta all'ingresso  in Italia per lavoro  stagionale  anche  pluriennale,  siano  presentate dalle  organizzazioni  professionali  dei  datori  di   lavoro   piu' rappresentative a livello  nazionale.  Tali  organizzazioni  assumono l'impegno a  sovraintendere  alla  conclusione  del  procedimento  di assunzione  dei  lavoratori  fino  all'effettiva  sottoscrizione  dei rispettivi contratti di  lavoro,  ivi  compresi  gli  adempimenti  di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Capo III
DISPOSIZIONI SULLE PROCEDURE DI INGRESSO

Art. 8
Termini per la presentazione delle domande

 
  1. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli  articoli 6 e 7 decorrono per l'anno 2023:
    a) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3 lettera a),  dalle ore  9,00  del  sessantesimo   giorno   successivo   alla   data   di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana fino a  concorrenza  delle  rispettive  quote  o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
    b) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma  3,  lettera  b),  e commi 4, e 5 dalle ore 9,00  del  sessantaduesimo  giorno  successivo alla data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  fino  a   concorrenza   delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023;
    c) per gli  ingressi  di  cui  all'art.  7  dalle  ore  9,00  del settantesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31 dicembre 2023;
  2. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al lavoro per  gli  ingressi  nell'ambito  delle  quote  decorrono,  per ciascuno degli anni 2024 e 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio, secondo la ripartizione per ambiti di cui al comma 1,  fino a concorrenza  delle  rispettive  quote  o,  comunque,  entro  il  31 dicembre di ciascun anno.

Art. 9
Disposizioni attuative

 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale, previste dal presente  decreto,  sono  ripartite  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le regioni e le province autonome.
  2. Trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei termini di cui all'art. 8, qualora il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel mercato  del  lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo indicato all'art. 5.
  3. Ulteriori disposizioni attuative relative  all'applicazione  del presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione,  con apposita  circolare  congiunta  del   Ministero   dell'interno,   del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  del Ministero del turismo, sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e della cooperazione internazionale, che e'  comunicata  sui  siti  web degli stessi anzidetti Ministeri.
  4. Con la predetta circolare congiunta e',  altresi',  indicata  la documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte  del  datore di  lavoro  interessato  all'assunzione   di   lavoratori   stranieri residenti all'estero,  di  aver  previamente  esperito  la  verifica, presso il Centro per l'impiego competente,  dell'indisponibilita'  di un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai  sensi  dell'art. 22, comma 2 del testo unico per l'immigrazione.
  5. Ai fini dell'attuazione del comma 4, per indisponibilita' di  un lavoratore   presente   sul   territorio   nazionale,   si   intende, alternativamente:
    a) assenza di riscontro, da parte del Centro per l'impiego, circa l'individuazione  di  uno  o   piu'   lavoratori   rispondenti   alle caratteristiche richieste, decorsi quindici giorni  lavorativi  dalla richiesta di personale da parte del datore di lavoro;
    b) non idoneita' del lavoratore accertata dal  datore  di  lavoro prima della richiesta di  nulla  osta,  ad  esito  dell'attivita'  di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
    c) mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione dei lavoratori  inviati  dal  Centro  per  l'impiego  al colloquio di selezione, decorsi almeno venti giorni lavorativi  dalla data della richiesta di personale da parte del datore  di  lavoro  al Centro per l'impiego.
  6. I requisiti di cui al comma  5,  lettere  a),  b),  e  c),  sono autocertificati dal datore di lavoro  con  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta',  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  Il presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana
    Roma, 27 settembre 2023
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri
                                                     Meloni           

Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2606



 

Mercoledì, 27 Settembre 2023