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Decreto Legislativo n. 152 del 18 ottobre 2023 (GU n. 256 del 2-11-2023)

Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio. (23G00161)

DECRETO LEGISLATIVO

 Vigente al: 17-11-2023  


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la direttiva (UE) 2021/1883  del  Parlamento  Europeo  e  del Consiglio, del 20  ottobre  2021,  sulle  condizioni  di  ingresso  e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano  svolgere  lavori altamente qualificati, e  che  abroga  la  direttiva  2009/50/CE  del Consiglio;
  Vista la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante  «Delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea 2021», e, in particolare, l'articolo 1, comma  1,  e  il  punto  12 dell'allegato A;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri»;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
  Visto il decreto interministeriale del Ministero degli affari esteri 11 maggio 2011, n. 850, recante «Definizione  delle  tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento»;
  Vista la preliminare  deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 luglio 2023;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata  nella riunione del 16 ottobre 2023;
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con i Ministri degli affari  esteri  e della cooperazione  internazionale,  dell'interno,  della  giustizia, dell'istruzione e  del  merito,  dell'universita'  e  della  ricerca, dell'economia e delle finanze;
 
Emana
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
Modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero  di  cui   al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
 
  1.  All'articolo 27-quater del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25  luglio  1998,  n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      «1. L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi superiori a tre mesi e' consentito, al di fuori delle quote di  cui  all'articolo  3, comma 4, agli stranieri, di seguito denominati  lavoratori  stranieri altamente qualificati, che intendono svolgere prestazioni  lavorative retribuite per conto o sotto  la  direzione  o  il  coordinamento  di un'altra persona fisica o giuridica e che  sono  alternativamente  in possesso:
        a) del titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorita' competente nel paese  dove e'stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di  istruzione superiore  di  durata  almeno  triennale  o  di  una   qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente  almeno  al  livello  6  del  Quadro  nazionale  delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione  del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito  del Sistema nazionale  di  certificazione  delle  competenze  di  cui  al decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  13»,  pubblicato  nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
        b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
        c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di  livello  terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
        d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita  nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  di  cui  alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»;
    b) al comma 3, lettera b):
      1) le parole: «beneficiari di» sono sostituite dalle seguenti:
«richiedenti la»;
      2) le parole: «ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione» sono soppresse;
      3) la parola: «riconosciuta» e' soppressa;
    c) al comma 3, le lettere d) e g) sono abrogate;
    d) al comma 3,  alla  lettera  f)  sono aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: «, salvo che abbiano fatto ingresso  nel  territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies»;
    e) al comma 5, lettera a):
      1) le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
      2) le parole:  «una  qualifica  professionale  superiore, come indicata al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «uno dei requisiti di cui al comma 1»;
    f) al comma 5, la lettera b) e' sostituita con la seguente:
      «b)  il  titolo  di  istruzione,  la  qualifica   professionale superiore o i requisiti previsti dal decreto legislativo  6  novembre 2007, n. 206, come indicati al comma 1, posseduti dallo straniero;»;
    g) al comma 5, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
      «c) l'importo della retribuzione  annuale,  come  ricavato  dal contratto di lavoro ovvero  dall'offerta  vincolante,  che  non  deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti  collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale, e comunque  non  inferiore  alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»;
    h) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
      «5-bis.  Qualora  la  domanda  di  Carta  blu  UE  riguardi  un cittadino di paese terzo  titolare  di  altro  titolo  di  soggiorno, rilasciato  ai  fini  dello  svolgimento  di  un   lavoro   altamente qualificato, non e' necessario presentare i documenti di cui al comma 1, lettere a), c) e d), in quanto gia' verificati in  fase  di  primo rilascio del titolo stesso.
      5-ter. In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di  lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro  dell'impiego  competente la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi  un  cittadino  di  paese terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai  fini dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»;
    i) il comma 7 e' abrogato;
    l) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  «In tal caso al lavoratore straniero altamente qualificato e'  rilasciato dal  Questore  il  permesso  di   soggiorno   entro   trenta   giorni dall'avvenuta comunicazione. Fermo  restando  il  termine  di  trenta giorni, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno  si  applica l'articolo 5, comma 9-bis.»;
    m) dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:
      «11-bis. La Carta blu UE rilasciata a  un  cittadino  di  paese terzo al quale e' stata riconosciuta  la  protezione  internazionale, reca, nel campo "annotazioni", la dicitura "Protezione internazionale concessa da (nome dello Stato membro) in data (data)."  Nei  casi  in cui la protezione internazionale e'  revocata,  alla  scadenza  della Carta blu UE ovvero a seguito della prima richiesta avanzata ai  fini dell'aggiornamento  delle  informazioni   trascritte   ovvero   della fotografia e' rilasciata, a richiesta, una Carta blu  UE  di  cui  al comma 11.
      11-ter. La  Carta  blu  UE  rilasciata  in  base  a  competenze professionali non  elencate  nell'allegato  I  della  direttiva  (UE) 2021/1883, reca, nel campo "annotazioni",  la  dicitura  "Professione non elencata nell'allegato I".»;
    n) al comma 12, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
      «b-bis) se risulta che lo straniero non e'  piu'  in  possesso, alternativamente, delle condizioni di cui al comma 5,  lettere  b)  e c), ovvero di un contratto di lavoro valido per un  lavoro  altamente qualificato;»;
    o) al comma 12, lettera d),  e'  aggiunto  in  fine  il  seguente periodo: «In tal caso, qualsiasi decisione di revocare una Carta  blu UE  o  di  rifiutarne  il  rinnovo  tiene  conto   delle   specifiche circostanze del caso e rispetta il principio di proporzionalita'.»;
    p) al comma 13:
      1) al primo e al secondo periodo, le parole:  «due  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»";
      2) al primo periodo, dopo  le  parole:  «Carta  blu  UE»,  sono inserite le seguenti:  «,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 13-ter»;
    q) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:
      «13-bis. Il titolare di Carta blu UE,  durante  il  periodo  di disoccupazione, e' autorizzato a cercare e  assumere  un  impiego  in conformita' del presente articolo.
      13-ter. Il  titolare  di  Carta  blu  UE  puo'  esercitare,  in parallelo   all'attivita'    subordinata    altamente    qualificata, un'attivita' di lavoro autonomo. Si applica l'articolo 14,  comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.»;
    r) al comma 15, le  parole:  «due  anni»  sono  sostituite  dalle seguenti: «dodici mesi»;
    s) al comma 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Il permesso di soggiorno di cui al presente comma puo' essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro  autonomo o per studio, sussistendone i requisiti.  Se  le  condizioni  per  il ricongiungimento familiare sono soddisfatte  e  le  domande  complete sono presentate contemporaneamente,  il  permesso  di  soggiorno  del familiare e' rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.»;
    t) il comma 17 e' sostituito dal seguente:
      «17. Lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da  altro Stato membro e in corso di validita' puo' fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere  un'attivita'  professionale  per  un  periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni.
Si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  5,  comma  7,  ad eccezione del terzo periodo. Dopo dodici mesi di soggiorno legale  in un altro Stato  membro,  lo  straniero  titolare  di  Carta  blu  UE, rilasciata da  detto  Stato,  puo'  fare  ingresso  in  Italia  senza necessita' del visto, al fine di esercitare l'attivita' lavorativa di cui al comma 1, per un periodo superiore  a  novanta  giorni,  previo rilascio del nulla osta ai sensi del presente comma. Nel caso in  cui lo straniero fa ingresso nel territorio nazionale per le finalita' di cui al presente comma, spostandosi da un  secondo  Stato  membro  nel quale si era gia' trasferito per le medesime  finalita',  il  termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro e' ridotto a sei mesi. Senza ritardo, e comunque entro  un  mese  dall'ingresso  dello straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro  presenta  la domanda di nulla osta al lavoro con la procedura prevista al comma  4 e alle condizioni del presente articolo. Il datore di lavoro  indica, a pena di rigetto della domanda, oltre a quanto previsto dal comma 5:
        a) gli estremi della Carta blu UE valida rilasciata dal primo Stato membro;
        b) gli estremi del documento di viaggio valido.
  Entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda completa, la decisione  sulla  richiesta  di  nulla  osta  e' comunicata al richiedente e allo Stato membro che  ha  rilasciato  la Carta  blu  UE.  In  caso  di  circostanze  eccezionali,  debitamente giustificate e connesse alla complessita' della domanda,  il  termine di cui al precedente periodo puo' essere prorogato di trenta  giorni, informandone il richiedente non oltre trenta  giorni  dalla  data  di presentazione della domanda  completa.  Si  applicano  l'articolo  5, comma 9-bis, e l'articolo 27-sexies, comma 5.  La  domanda  di  nulla osta al lavoro puo' essere presentata dal datore di lavoro  anche  se il titolare della Carta blu UE soggiorna ancora  nel  territorio  del primo Stato membro. Entro otto giorni  lavorativi  dall'ingresso  nel territorio nazionale ovvero dal rilascio  del  nulla  osta  ove  gia' presente  in  territorio  nazionale,  lo  straniero   dichiara   allo sportello unico per l'immigrazione  che  ha  rilasciato  il  predetto nulla osta la propria presenza nel territorio nazionale ai  fini  del rilascio del permesso di soggiorno. Nel caso  in  cui  il  datore  di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell'interno,  sentito  il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,   un   apposito protocollo d'intesa con cui il medesimo datore di  lavoro  garantisce la sussistenza delle  condizioni  previste  dall'articolo  27,  comma 1-quater, e dall'articolo 27-quater, comma 5, si applica il comma  8.
Il nulla osta e' rifiutato o, se gia'  rilasciato,  e' revocato  nei casi di cui ai commi  9  e  10.  Al  lavoratore straniero altamente qualificato di cui al presente comma e' rilasciato  dal  Questore  il permesso di soggiorno di cui al comma 11. Dell'avvenuto  rilascio  e' informato lo Stato membro che ha rilasciato la precedente  Carta  blu UE. Nei confronti dello straniero, cui e' stato rifiutato o  revocato il nulla osta al lavoro o il permesso ovvero  questo  ultimo  non  e' stato rinnovato, e' disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento e' effettuato  verso  lo  Stato  membro  dell'Unione europea che aveva rilasciato la Carta blu UE, anche nel caso  in  cui la Carta blu UE rilasciata dall'altro Stato membro sia scaduta o  sia stata revocata. Nei confronti del titolare di Carta blu UE  riammesso in Italia ai sensi del presente comma si  applicano  le  disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11. Il permesso di soggiorno non  e' rilasciato o il suo rinnovo e' rifiutato o, se  gia'  rilasciato,  e' revocato, oltre che nei casi di cui ai commi 9 e 10, nei casi di  cui al comma 12. Si applica, in  ogni  caso,  l'articolo  22,  commi  12, 12-bis,  12-ter,  12-quater e 12-quinquies.  Ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE in possesso di un valido titolo di soggiorno  rilasciato  dallo  Stato  membro  di  provenienza  e   del documento di viaggio valido, e' rilasciato, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda completa  di  rilascio,  un  permesso  di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e  6,  previa  dimostrazione  di  aver  risieduto  in  qualita'  di familiare del titolare di Carta blu UE nel medesimo Stato  membro  di provenienza e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.»;
    u) dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:
      «18-bis. Le informazioni relative ai requisiti e alle procedure necessarie  per ottenere  una  Carta  blu  UE  sono  pubblicate  sui rispettivi siti  istituzionali del Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, del Ministero dell'interno e del  Ministero  degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      18-ter. Il Ministero del  lavoro e delle politiche sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta vi siano variazioni:
        a) il fattore  per determinare l'importo della soglia di retribuzione annuale;
        b) l'elenco delle professioni alle  quali si applica una soglia di retribuzione piu' bassa;
        c) un elenco delle attivita' professionali consentite;
        d) informazioni relative alla verifica della situazione del mercato del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua,  ogni  due  anni,  una  consultazione   pubblica   con   le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco  delle  professioni  contenute  nell'allegato   I   della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del 20  ottobre  2021,  tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  del lavoro. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali redige, con cadenza  quadriennale,  anche  avvalendosi  dei  dati  del  Ministero dell'interno e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, una relazione avente ad oggetto l'applicazione  della direttiva (UE) 2021/1883. Nella  relazione  vengono  prioritariamente presi in esame gli  aspetti  relativi  all'importo  della  soglia  di retribuzione annuale, tenuto conto della situazione del  mercato  del lavoro.
      18-quater. Il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le liberta' civili e l'immigrazione costituisce punto di contatto per lo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri ai fini dell'applicazione  del   presente   articolo.   Gli   uffici   e   le amministrazioni  competenti  forniscono  tempestivamente  e  in   via telematica al punto di contatto di cui al comma 1 le  informazioni  e la documentazione necessarie. Con decreto direttoriale del  Ministero dell'interno, sentite le amministrazioni interessate, sono fissate le linee  guida  per  lo  svolgimento  dell'attivita'   del   punto   di contatto.».
  2. All'articolo 22, comma 11:
    a) al secondo periodo, le parole: «essere iscritto nelle liste di collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «rendere  dichiarazione di immediata disponibilita' al  sistema  informativo  unitario  delle politiche  del  lavoro  ai  sensi  dell'articolo   19   del   decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e beneficiare degli effetti ad essa correlati»;
    b) al quarto periodo, le parole: «dell'iscrizione del  lavoratore straniero  nelle  liste  di  collocamento»  sono   sostituite   dalle seguenti: «del rilascio, da parte del lavoratore, della dichiarazione di immediata disponibilita'».

 Art. 2
  Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni  di  cui  al presente decreto  nei  limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 ottobre 2023
 
                             MATTARELLA
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri
 
                                  Fitto,  Ministro  per  gli   affari
                                  europei, il Sud,  le  politiche  di
                                  coesione e il PNRR
 
                                  Calderone, Ministro  del  lavoro  e
                                  delle politiche sociali
 
                                  Tajani,   Ministro   degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale
 
                                  Piantedosi, Ministro dell'interno
 
                                  Nordio, Ministro della giustizia
 
                                  Valditara, Ministro dell'istruzione
                                  e del merito
 
                                  Bernini, Ministro  dell'universita'
                                  e della ricerca
 
                                  Giorgetti, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio



 

Mercoledì, 18 Ottobre 2023