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Legge 11 marzo 1952, n. 153 (GU n.74 del 27-3-1952)

Adesione dell'Italia alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

 Vigente al: 28-3-1952  
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

  Il Governo della Repubblica, e' autorizzato  ad aderire alla Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio approvata dall'Assemblea, generale delle Nazioni Unite e portante la data del 9 dicembre 1948.
Art. 2.

  La Convenzione suddetta avra' piena ed intera esecuzione dalla data di  entrata in vigore della legge che sara' emanata secondo quanto e' prescritto dall'art. 5 della Convenzione stessa.
Art. 3.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 marzo 1952

EINAUDI

DE GASPERI - SCELBA -

ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

 Convention pour la prevention et la repression du crime de genocide
 

 

Martedì, 11 Marzo 1952