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Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145 (GU n.239 del 11-10-2024)

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 2024, n. 145

Vigente al: 11-10-2024   

Capo I

Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  13  aprile   2017,   n.   46,   recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di   protezione   internazionale,   nonche'    per    il    contrasto
dell'immigrazione illegale»;
  Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre  2020,  n.  173,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia   di   immigrazione,   protezione
internazionale e  complementare,  modifiche  agli  articoli  131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure  in  materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di  contrasto  all'utilizzo  distorto  del  web  e  di
disciplina del Garante nazionale dei diritti  delle  persone  private
della liberta' personale»;
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme
in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati  di  cui
agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del  codice  penale  e  al
contrasto del lavoro sommerso;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2024;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno, della  giustizia,  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste, del lavoro e delle  politiche  sociali  e
del  turismo,  di  concerto  con   i   Ministri   per   la   pubblica
amministrazione,  per  gli  affari  regionali  e   le   autonomie   e
dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 il seguente decreto-legge:
 
 Art. 1
 
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di  cui
  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
        «4-bis.  All'atto  della  domanda  del  visto  nazionale,   i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti  dalla
normativa europea per i visti di  ingresso  per  soggiorni  di  breve
durata, con le medesime modalita' ivi previste.»;
      2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
        «7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso  nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati  dalla
revoca del visto di ingresso.»;
      b) all'articolo  4-bis,  comma  2,  secondo  periodo,  dopo  le
parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione»  sono  inserite  le
seguenti: «, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
      c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;
      d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai
sensi degli articoli 5, comma  3-bis,  22  e  26»  sono  inserite  le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
      e) all'articolo 22:
        1) al comma 2:
          1.1)  all'alinea,  le  parole:   «deve   presentare»   sono
sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
          1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o  altro
tipo di firma elettronica qualificata»;
          1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
          «d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma  2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro  tipo  di
firma elettronica qualificata;»;
          1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente:
          «d-ter) domicilio digitale iscritto  in  uno  degli  Indici
nazionali  di  cui  agli  articoli  6-bis  e  6-quater   del   codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.»;
        2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
          «2-bis. La previa verifica di cui al  comma  2  si  intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego  non  comunica
la disponibilita' di lavoratori  presenti  sul  territorio  nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore  di  lavoro  interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
          2-ter. E' irricevibile la domanda presentata, ai sensi  del
comma 2, dal  datore  di  lavoro  che  nel  triennio  antecedente  la
presentazione non ha sottoscritto il contratto di  soggiorno  di  cui
all'articolo 5-bis  all'esito  di  precedente,  analoga  domanda.  La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il  datore  di
lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a  causa  a  lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la  domanda  presentata  dal
datore di lavoro nei cui confronti, al  momento  della  presentazione
della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per  il
reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.»;
        3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo  straniero  non  si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo  che
il ritardo sia dipeso da cause di  forza  maggiore»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di   soggiorno   di   cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma  6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
        4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
          «5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare la
domanda  di  nulla  osta  al  lavoro   allo   sportello   unico   per
l'immigrazione entro sette giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito  sulla  domanda  di  visto  di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma  entro  il
suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla  osta  e'
revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di
residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e  lo  sportello  unico  per
l'immigrazione   avvengono   esclusivamente   tramite   il    portale
informatico per la gestione delle domande di  visto  di  ingresso  in
Italia.»;
        5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
          «6.  Entro  otto  giorni   dall'ingresso   del   lavoratore
straniero  nel  territorio  nazionale,  il  datore  di  lavoro  e  il
lavoratore straniero sottoscrivono,  mediante  apposizione  di  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il  contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore  puo'  altresi'
firmare il contratto in forma autografa.  L'apposizione  della  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore  di
lavoro  sulla  copia  informatica  del  contratto  firmato  in  forma
autografa  dal  lavoratore   costituisce   dichiarazione   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore.  Tale  documento
nel medesimo termine e' trasmesso in via telematica a cura del datore
di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
      f) all'articolo 24:
        1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione  dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione  dei
commi 5, secondo periodo, e 11»;
        2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento
della sottoscrizione del  contratto  di  soggiorno,  sono  sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico  per  l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»;
        3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
          «6-bis.  Dell'avvenuta  sottoscrizione  del  contratto   di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data  comunicazione
all'INPS,  che  iscrive  il  lavoratore  stagionale  d'ufficio   alla
piattaforma  del  sistema  informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge  4  maggio
2023, n. 48, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  luglio
2023, n. 85.»;
        4) al  comma  8,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il
seguente: «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre
sessanta giorni dal termine finale del  precedente  contratto.  Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore  puo',  nel
periodo di validita' del nulla osta  al  lavoro,  svolgere  attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro  datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di  lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui  all'articolo  5
del  decreto-legge  4   maggio   2023,   n.   48,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
        5) al comma 9, le  parole:  «sia  rientrato  nello  Stato  di
provenienza» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «abbia  lasciato  il
territorio nazionale»;
        6) al comma 10, le parole: «nei limiti  delle  quote  di  cui
all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
        7) al comma 11, il quarto periodo e' sostituto dai  seguenti:
«Entro  otto  giorni  dall'ingresso  del  lavoratore  straniero   nel
territorio nazionale, il datore di lavoro e il  lavoratore  straniero
sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata,  il  contratto  di  soggiorno  di  cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il  contratto
in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o  altro  tipo
di firma elettronica qualificata del datore  di  lavoro  sulla  copia
informatica del contratto firmato in forma autografa  dal  lavoratore
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in  ordine  alla  sottoscrizione
autografa del lavoratore. Tale  documento  nel  medesimo  termine  e'
trasmesso in  via  telematica  a  cura  del  datore  di  lavoro  allo
sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
      g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo  le  parole:  «Agenzia
delle entrate»  sono  inserite  le  seguenti:  «e,  relativamente  al
settore agricolo, con l'Agenzia  per  le  erogazioni  in  agricoltura
(AGEA),»;
      h) all'articolo 27,  al  comma  1-ter,  il  quarto  periodo  e'
sostituito dal  seguente:  «Entro  otto  giorni  dall'ingresso  dello
straniero, il contratto  di  soggiorno  di  cui  all'articolo  5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo  22,  comma  6,  e'
trasmesso  allo  sportello  unico   per   l'immigrazione,   per   gli
adempimenti concernenti la richiesta  di  rilascio  del  permesso  di
soggiorno.»;
      i) all'articolo 27-quater:
        1) al comma 6, le parole: «convoca il  datore  di  lavoro  e»
sono soppresse;
        2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si  rechi
presso lo  sportello  unico  per  l'immigrazione  per  la  firma  del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualora  il  contratto   di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello  unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22,  comma
6,».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate  a
partire dal novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni per l'anno 2025 di cui al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.
                               
Art. 2
Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025
 
  1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei
datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  settembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre  2023,
e dal comma 6 del presente  articolo,  richiesta  di  nulla  osta  al
lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui  all'articolo  3,
comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei
moduli di domanda sul portale informatico messo  a  disposizione  dal
Ministero dell'interno. Le modalita' di precompilazione e  i  settori
interessati sono  definiti  con  circolare  congiunta  dei  Ministeri
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La
precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e,
limitatamente alle domande relative al termine del  1°  ottobre  2025
previsto  dal  comma  6,  dal  1°  luglio  al  31  luglio  2025.   Le
amministrazioni  effettuano  i   controlli   di   veridicita'   sulle
dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente  all'accesso  alla
precompilazione, secondo le  modalita'  e  con  gli  effetti  di  cui
all'articolo 71 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal
1° dicembre 2024 alle date  di  cui  all'articolo  8,  comma  2,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e
dal 1° agosto al  30  settembre  2025,  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro,  in   collaborazione   con   l'Agenzia   delle   entrate   e,
relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di
osservanza delle disposizioni del contratto collettivo  nazionale  di
lavoro e le  verifiche  di  congruita'  del  numero  delle  richieste
presentate, tenendo  conto  anche  degli  elementi  di  cui  all'art.
24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998.
  2. In via sperimentale, per l'anno  2025  sono  rilasciati,  al  di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico  di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,  nulla  osta  al  lavoro,
visti di ingresso e permessi di  soggiorno  per  lavoro  subordinato,
entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a  lavoratori  da
impiegare nel settore dell'assistenza familiare  o  sociosanitaria  a
favore  di  persone  con  disabilita',   come   definite   ai   sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024,  n.  62,  o  a
favore di persone grandi  anziane,  come  definite  dall'articolo  2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La
richiesta  di  nulla  osta  al  lavoro  per  l'assunzione,  a   tempo
determinato o indeterminato, e' presentata allo sportello  unico  per
l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il  lavoro
(APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui  all'articolo
4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10  settembre
2003, n. 276 e delle associazioni datoriali  firmatarie  del  vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del  settore  domestico.  Le
richieste di assunzione possono essere  presentate  per  l'assistenza
alla persona del datore di lavoro o  del  suo  coniuge  o  parente  o
affine entro il secondo grado e, nei casi  individuati  dall'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  anche  del  parente
entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorche' non  conviventi,
residenti in Italia. Non e' consentita l'assunzione del coniuge e del
parente o affine entro il  terzo  grado  del  datore  di  lavoro.  Le
agenzie per il lavoro  e  le  associazioni  datoriali  allegano  alle
istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo  e
al quarto periodo.
  3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del  comma
5.01 del predetto articolo 22. Il nulla  osta  e'  rilasciato  previa
verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul  rispetto
dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286  del  1998.  I  lavoratori
stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi  dodici  mesi  di
effettiva  occupazione  legale  sul  territorio  nazionale,   possono
esercitare esclusivamente attivita' lavorative  previste  dal  citato
comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici
mesi  sono  soggetti  all'autorizzazione  preliminare  da  parte  dei
competenti Ispettorati territoriali  del  lavoro.  Allo  scadere  dei
dodici mesi,  in  caso  di  offerta  di  altro  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  determinato   o   indeterminato,   in   deroga
all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo n. 286 del  1998,  e'  richiesto  allo  sportello
unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle  quote
di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.
  4. Per l'anno 2025, i datori  di  lavoro  possono  presentare  come
utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla  osta  al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli  articoli
6 e 7 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste  presentate
tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo
24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
nonche' dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che  garantiscono  un  numero  di
richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari  o
ai ricavi o compensi dichiarati ai  fini  dell'imposta  sul  reddito,
ponderato in funzione del numero  di  dipendenti  e  del  settore  di
attivita' dell'impresa. L'individuazione numerica e le  modalita'  di
accreditamento  degli   operatori   delle   medesime   organizzazioni
datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di  cui
al comma 1 del presente articolo.
  5. Le  quote  per  lavoro  stagionale  stabilite  per  l'anno  2025
dall'articolo 7,  commi  1,  lettera  c),  2  e  3  del  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27  settembre  2023   sono
ripartite in misura uguale tra  il  settore  agricolo  e  il  settore
turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di  cui  ai
commi 4 e 5 del citato articolo 7.
  6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle  richieste
di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle  quote  di
cui al comma 5 decorrono:
    a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio
2025;
    b) per  il  settore  turistico-alberghiero,  in  misura  pari  al
settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025  e,  in
misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre
2025.
  7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al
lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro  il  limite  massimo
ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
  8. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 settembre 2023, al comma 1,  lettera  c),  la  cifra  "93.550"  e'
sostituita dalla seguente: "110.000", al comma 4 la cifra "42.000" e'
sostituita dalla seguente: "47.000" e al comma 5 la cifra "32.000" e'
sostituita dalla seguente: "37.000".
                               
Art. 3
Sospensione  dei  procedimenti  relativi  a  cittadini  di  Paesi   a particolare rischio
 
  1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori
cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato  rischio  di
presentazione di domande corredate da documentazione  contraffatta  o
in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma  5.01,  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla
osta al lavoro  puo'  essere  rilasciato  previa  verifica  da  parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto  dei  requisiti  e
delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
  2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,
sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia
dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai  sensi  dell'articolo  22
del testo unico di cui al decreto legislativo  n.  286  del  1998  in
favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma
espressa da  parte  dello  sportello  unico  per  l'immigrazione  del
positivo espletamento delle verifiche previste  dal  medesimo  comma.
Nelle more della ricezione  da  parte  dell'ufficio  consolare  della
conferma di cui al  primo  periodo,  inviata  esclusivamente  tramite
l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di
visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo
periodo, pendenti alla data di  entrata  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, sono sospesi.
  3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono  individuati  con
decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Fino al 31 dicembre 2025,  nelle  more  dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano  alle
domande di nulla osta e ai nulla osta per  lavoratori  cittadini  del
Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
                               
Art. 4
Disposizioni in  materia  di  personale  dell'Amministrazione  civile dell'interno e degli uffici consolari
 
  1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo  di
spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per  l'anno  2023  ed
euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per
l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro  10.529.736  per
l'anno 2025».
  2. Il Fondo per le emergenze  nazionali  di  cui  all'articolo  44,
comma  1,  del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.   1,   e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  3. Per la realizzazione di un programma di interventi  straordinari
di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria
per  le  rotte  migratorie,  stabilito  dal  Ministero   dell'interno
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a  20  milioni  di
euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:
    a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante  utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;
    b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5,  della  legge
21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione  e  al  contrasto
della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso
misure  di  cooperazione  internazionale,  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'interno;
    c)  quanto  a  euro  10.529.736   per   l'anno   2025,   mediante
corrispondente riduzione  della  proiezione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno.
  5. Al fine di assicurare la costante  funzionalita'  ed  efficienza
delle strutture territoriali, anche con riferimento alla  trattazione
delle problematiche connesse alla gestione  dei  flussi  migratori  e
della protezione internazionale il  Ministero  dell'interno,  per  il
triennio 2025-2027 e'  autorizzato  a  reclutare,  in  aggiunta  alle
vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente  incremento  della
dotazione organica, un contingente di personale  pari  a  200  unita'
appartenente all'area  degli  assistenti,  con  contratto  di  lavoro
subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento  delle
procedure di mobilita', mediante l'indizione  di  apposite  procedure
concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti  graduatorie  di
concorsi  pubblici.  Fino  al  31   dicembre   2026,   il   Ministero
dell'interno puo'  avvalersi  della  procedura  di  cui  all'articolo
35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4,  lettera
b)  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023,  n.  74.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per  l'anno  2025  e  di  euro
7.472.636  annui  a  decorrere   dall'anno   2026   per   gli   oneri
assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a
decorrere  dall'anno  2026  a   titolo   di   compenso   per   lavoro
straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000  annui
a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento  delle
procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di  euro  448.000  per
l'anno 2025.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 5,  pari  a  euro  4.540.328  per
l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno  2026  di
cui al primo periodo si provvede  mediante  corrispondente  riduzione
della proiezione dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  parte
corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2024-2026,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2024,   allo   scopo
parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo  al  Ministero
dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno  2025  e  euro  7.500.000
annui a decorrere dall'anno 2026;  b)  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere
dall'anno 2026.
  7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e  della
cooperazione  internazionale  e'  incrementata  a  decorrere  dal  1°
ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente  all'area  degli
assistenti.  Conseguentemente  nel  triennio  2025-2027  il  predetto
Ministero  e'  autorizzato  ad  assumere,  con  contratto  di  lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita   procedura
concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale  di  200
unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per  l'attuazione  del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per  l'anno
2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.
  8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  le  parole:  «3.150  unita'»  sono
sostituite dalle seguenti: «3.200 unita'».  Ai  fini  dell'incremento
del  contingente  degli   impiegati   assunti   a   contratto   dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari,  dagli  istituti
italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche  speciali,  come
rideterminato al primo periodo,  e'  autorizzata  la  spesa  di  euro
1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro
2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro
2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro
2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro
3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a  decorrere  dall'anno
2034.
  9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354  per
l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno  2026,  euro  10.512.016  per
l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno  2028,  euro  10.667.616  per
l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno  2030,  euro  10.832.666  per
l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno  2032,  euro  11.007.766  per
l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a  decorrere  dall'anno  2034,  si
provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro
11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026  della  proiezione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo II
Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-bis del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso

Art. 5 Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello  straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10 bis, al comma 6, dopo le parole: «articoli 18,
18-bis» sono inserite le seguenti: «18-ter,» e le parole: «22,  comma
12-quater» sono soppresse;
    b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole:  «articoli  600  e
601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;
    c) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
      «Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli  stranieri  vittime
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). -  1.  Quando
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un  procedimento
per il delitto  previsto  dall'articolo  603-bis  del  codice  penale
commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale
siano  accertate  situazioni  di  violenza  o  abuso  o  comunque  di
sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero  sul
territorio nazionale e questi  contribuisca  utilmente  all'emersione
dei fatti e all'individuazione  dei  responsabili,  il  questore,  su
proposta  dell'autorita'   giudiziaria   procedente,   rilascia   con
immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima  e
ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o  allo
sfruttamento.
      2. Quando le situazioni di  violenza  o  abuso  o  comunque  di
sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono  segnalate
all'autorita' giudiziaria o al  questore  dall'Ispettorato  nazionale
del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere  anche  in
merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
      3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai  sensi  del  presente
articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e
puo'  essere  rinnovato  per  un  anno,  o  per  il  maggior  periodo
occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nell'elenco
anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  7  luglio  2000,  n.  442,  o  lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Del rilascio del permesso  di  soggiorno  di  cui  al
comma 1 e' data comunicazione, anche in via telematica, al  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
      4. Alla scadenza, il permesso di cui al  comma  3  puo'  essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro  subordinato
o autonomo, secondo le  modalita'  stabilite  per  tale  permesso  di
soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3,  comma  4,
ovvero in permesso di soggiorno  per  motivi  di  studio  qualora  il
titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso e'  revocato
in caso di condotta incompatibile  con  le  finalita'  dello  stesso,
segnalata  dal  procuratore  della  Repubblica  o,  per   quanto   di
competenza, dal Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  o
comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le  condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
      5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a  seguito  di  applicazione
della pena su richiesta ai sensi  dell'articolo  444  del  codice  di
procedura penale, per il delitto  di  cui  all'articolo  603-bis  del
codice penale, possono essere disposte  la  revoca  del  permesso  di
soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo
unico.
      6. In  attesa  del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno,  il
lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal competente  ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'
legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale comunicazione
da  parte  dell'autorita'  di   pubblica   sicurezza,   che   attesta
l'esistenza  dei  motivi  ostativi  al  rilascio  del   permesso   di
soggiorno.»;
    d) all'articolo 22:
      1) al comma 12-bis, lettera  c),  le  parole:  «di  particolare
sfruttamento» sono soppresse;
      2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies  sono  abrogati.
Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in  leggi,  regolamenti  o
decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo  unico  di
cui al decreto legislativo n.  286  del  1998,  come  introdotto  dal
presente decreto.
  2. Il permesso  di  soggiorno  rilasciato  ai  sensi  dell'articolo
18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
cosi' come introdotto dal comma 1, lettera c), e'  altresi'  revocato
nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.

Art. 6
Misure di assistenza
 
  1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter,  comma
3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
cosi' come introdotto dall'articolo  5,  comma  1,  lettera  c),  del
presente decreto,  il  lavoratore  in  favore  del  quale  sia  stato
rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi  del
medesimo  articolo  18-ter,  puo'  essere  ammesso  alle  misure   di
assistenza di cui al presente articolo, di  durata  non  superiore  a
quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo  18-ter.
Conseguentemente il Fondo nazionale per le  politiche  migratorie  di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e'
incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai  relativi  oneri  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117.
  2. Le misure  di  assistenza  di  cui  al  presente  articolo  sono
finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale  e  lavorativo.
La specificazione, l'attuazione e  l'individuazione  delle  modalita'
esecutive avvengono  tramite  programmi  individuali  di  assistenza,
elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del
7  ottobre  2021,  recante  «Linee-Guida  nazionali  in  materia   di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento
lavorativo in agricoltura». Il programma di  assistenza  contiene  un
progetto personalizzato di formazione e avviamento al  lavoro,  anche
mediante l'iscrizione dei  soggetti  aderenti  alla  piattaforma  del
sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL)  di
cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  4  maggio  2023,   n.   48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli
oneri derivanti dal presente comma,  valutati  in  180.000  euro  per
l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere  dall'anno  2025,  si
provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie  di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  3. I destinatari delle misure possono beneficiare  dell'assegno  di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.  48  del  2023,
per i quali non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere  a)
e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.
  4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non  possono
essere disposte:
    a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a  quello
per cui si procede, ad  esclusione  del  reato  di  cui  all'articolo
10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
    b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a  seguito
di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
    c)  in  caso  di  sottoposizione  a  misura  di   prevenzione   o
procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai  sensi  del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si  desumano  la
persistente  attualita'  della  sua  pericolosita'   sociale   e   la
ragionevole  probabilita'  che  possa  commettere  delitti  di  grave
allarme sociale.
  5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini  entro
il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del  testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
                               
Art. 7
Revoca dell'ammissione alle misure di assistenza
 
  1. Le misure di assistenza di  cui  all'articolo  6  sono  revocate
quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:
    a)  la  condanna   per   un   delitto   non   colposo,   commesso
successivamente all'ammissione  del  programma  di  cui  al  medesimo
articolo 6;
    b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del  codice
delle leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui  al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    c) la rinuncia espressa alle misure.
  2. Le misure di assistenza di cui  all'articolo  6  possono  essere
revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di  adeguate  offerte  di
lavoro.
                               
Art. 8
Vigilanza, tutela e protezione
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, cosi' come introdotto dall'articolo 5, comma  1,
lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne  ricorrano
i presupposti, le misure di protezione  e  di  vigilanza  di  cui  al
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
  2. Ai titolari  del  permesso  di  soggiorno  di  cui  al  medesimo
articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n.  286
del 1998,  qualora  ne  ricorrano  i  presupposti,  si  applicano  le
speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi
non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.
                               
Art. 9
Modifiche al testo unico delle disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio  2002,  n.
115, all'articolo 76, comma 4-ter, dopo il primo periodo e'  aggiunto
il seguente: «Il lavoratore straniero,  persona  offesa  del  delitto
previsto dall'articolo 603-bis del codice  penale,  che  contribuisce
utilmente  all'emersione   del   reato   e   all'individuazione   dei
responsabili, e' ammesso al patrocinio alle  medesime  condizioni  di
cui al primo periodo.»
                               
Art. 10
Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
 
  1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».



 

Venerdì, 11 Ottobre 2024