Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131 (GU n.217 del 16-9-2024)
Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
I datori che fanno arrivare in Italia e assumono lavoratori stagionali stranieri e li sistemano in alloggi non idonei o con affitti troppo alti, oppure decurtano automaticamente il canone dalla retribuzione rischiano una multa da 350 a 5.500 euro a lavoratore. La nuova sanzione amministrativa è stata introdotta dal DL “Salva Infrazioni” (D.L. n. 131/2024), e si da attuazione alla Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.
La sanzione pecuniaria per chi viola questi obblighi viene applicata quando il canone è sempre eccessivo ed è superiore a un terzo della retribuzione
Vigente al: 17-9-2024
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'articolo 37;
Considerato che il numero complessivo delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana e' superiore alla media degli altri Stati membri dell'Unione europea comparabili con la Repubblica italiana e che, pertanto, e' necessario adottare misure urgenti per ridurre il numero di dette procedure, nonche' per evitare l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di prevenire l'apertura di nuove procedure di infrazione o l'aggravamento di quelle esistenti, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), attraverso l'immediato adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea e alle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 settembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della cultura, della salute, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e per la pubblica amministrazione;
...omissis...
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n.2023/2022
1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
«15-bis. Il datore di lavoro che, in violazione del comma 3, mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneita' alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualita' dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 350 a 5.500 euro per ciascun lavoratore straniero. Il canone e' sempre eccessivo quando e' superiore ad un terzo della retribuzione.».
Il testo completo
Decreto Legge 16 settembre 2024, n. 131 (GU n.217 del 16-9-2024)
Lunedì, 16 Settembre 2024