Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 Agosto 2006 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 14 luglio 2006
Programmazione aggiuntiva dei flussi d'ingresso dei lavoratori stagionali extracomunitari nel Territorio dello Stato, per l'anno 2006.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni ed integrazioni, contenente il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, relativo alla definizione annuale delle
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 2005, di
approvazione del Documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il
triennio 2004-2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del
22 luglio 2005, supplemento ordinario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del
7 marzo 2006, concernente la Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno
2006, che ha fissato una quota massima di 170.000 ingressi, di cui
50.000 per motivi di lavoro subordinato stagionale;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, con la legge 14 maggio 2005, n. 80, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, che all'art. 1-ter prevede, tra le misure volte a favorire la
competitivita' e la crescita dell'economia italiana, una procedura
accelerata, poiche' non soggetta all'ordinario procedimento di
consultazione previsto dal testo unico sull'immigrazione, per
l'aumento delle quote massime di lavoratori subordinati
extracomunitari da destinare ai settori dell'agricoltura e del
turismo;
Vista la nota spedita in data 27 giugno 2006, con la quale il
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, dei Ministri
ha richiesto al Gruppo tecnico di lavoro istituito presso il
Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 2-bis del testo unico
sull'immigrazione, di effettuare le proprie valutazioni in ordine ad
un eventuale secondo «decreto flussi» per l'anno 2006, da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4 del citato testo unico sull'immigrazione,
che consenta di ampliare le quote d'ingresso per i lavoratori
extracomunitari;
Vista la relazione del predetto «Gruppo tecnico di lavoro» in data
3 luglio 2006, nella quale si ritiene ipotizzabile l'adozione di un
ulteriore decreto di programmazione dei flussi per l'anno 2006 che
incrementi la quota massima di ingressi per i lavoratori
extracomunitari;
Considerato che, in attesa della definizione delle quote aggiuntive
di cui sopra con l'espletamento della complessa ed articolata
procedura prevista per l'adozione di un decreto flussi, ai sensi
dell'art. 3, comma 4 del testo unico sull'immigrazione, sussiste
l'urgenza di stabilire una quota massima aggiuntiva per l'ingresso di
lavoratori extracomunitari stagionali indispensabili per la stagione
turistica e per la raccolta dei prodotti agricoli;
Decreta:
Art. 1.
1. In aggiunta alla quota di 50.000 unita', gia' determinata con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006,
per l'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro subordinato stagionale, e' ammessa
un'ulteriore quota massima di 30.000 ingressi.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione in materia migratoria di seguito indicati: Tunisia,
Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto ed, altresi', i cittadini
stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato stagionale negli anni 2003, 2004, 2005.
3. L'ulteriore quota di cui al comma 1 sara' ripartita tra le
regioni e le province autonome a cura del Ministero della
solidarieta' sociale.
Roma, 14 luglio 2006
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 9, foglio n. 334
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
Giovedì, 10 Agosto 2006