Ordinanza PCM n. 3425 del 20 aprile 2005 Presidente del Consiglio dei Ministri
Interventi urgenti contro l’immigrazione clandestina
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2005
Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell’immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3425).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire le attività di contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell’8 luglio 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005;
Considerato che il rilevante e continuo afflusso di stranieri in Italia ha comportato un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di adottare le misure necessarie all’attivazione delle Commissioni previste dalla citata legge n. 39/1990 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004;
Considerato, altresì, che il recente sensibile aumento degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane determina la necessità di realizzare nuovi centri di accoglienza degli immigrati, nonchè di porre in essere ulteriori e più incisive misure di contrasto all’immigrazione clandestina e di rafforzamento del controllo delle frontiere;
Ravvisata, quindi, la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle summenzionate ordinanze, al fine di consentire il superamento della situazione emergenziale in rassegna;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all’attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Su proposta del Ministro dell’interno;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile; Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire un rapido espletamento degli adempimenti di spettanza della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all’art. 32, comma 1, della legge n. 189/2002 ed all’art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 2, comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3242/2002 e nell’art. 4 dell’ordinanza di protezione civile n. 3244/2002 citate in premessa.
Art. 2.
1. Al fine di consentire la costituzione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, di un Centro di permanenza temporanea ed assistenza nel territorio del comune di Lampedusa, il capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è autorizzato a stipulare con il Ministero della difesa - Direzione generale del lavoro e del demanio un contratto concernente la permuta dell’area demaniale sita nel comune di Lampedusa ed attualmente adibita a Centro di permanenza temporanea ed assistenza per immigrati, con altra area demaniale, ubicata nel territorio del medesimo comune e sede della caserma «L. Adorno», provvedendo all’esecuzione dei lavori occorrenti per l’adeguamento dell’immobile ceduto in permuta alle esigenze del Ministero della difesa, con oneri a carico del capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell’interno. Le risorse finanziarie previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinate, altresì, nell’ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il Ministero della difesa, alla realizzazione di interventi ed opere sugli immobili di titolarità del medesimo Dicastero della difesa, anche in deroga alle previsioni del pertinente citato capitolo del bilancio.
2. Per gli interventi da attuare sui sedimi appartenenti al demanio militare, oggetto di permuta con il Ministero della difesa, il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno è autorizzato ad avvalersi del concorso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 464/1997, delle strutture tecniche del Ministero della difesa per quanto attiene alla progettazione, all’affidamento, all’esecuzione ed al collaudo delle opere da realizzare.
Art. 3.
1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell’interno è autorizzato a procedere al rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali, dei contratti di fornitura lavoro temporaneo di cui all’art. 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3242/2002, e successive modifiche ed integrazioni, nel limite massimo complessivo di 650 unità, da ripartire nell’ambito del complesso delle esigenze del Ministero dell’interno, con riferimento al quadro esigenziale delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure.
2. Il Ministero dell’interno può, altresì, autorizzare unità di personale in servizio, direttamente coinvolto nelle attività connesse al superamento dell’emergenza, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite. Il predetto personale, nel limite complessivo massimo di 1620 unità, di cui 550 per le esigenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e 1070 per le esigenze delle Questure, è individuato con successivo provvedimento del Ministro dell’interno.
3. Nell’ambito delle iniziative da porre in essere per il superamento dell’emergenza in rassegna, il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, per esigenze connesse all’attuazione degli accordi e delle intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine dell’immigrazione clandestina, è autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all’amministrazione, nel limite massimo di sei unità e con un compenso individuale non superiore ai ventimila euro su base annua, per la programmazione, organizzazione e gestione della formazione presso le strutture di polizia libiche, nonchè di progettazione, realizzazione e verifica tecnico-amministrativa e tecnologica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere.
4. Agli oneri conseguenti all’espletamento delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, nonchè a quelli previsti dall’art. 9 dell’ordinanza n. 3361/2004 citata in premessa, si provvede a carico dei capitoli 1247 e 1182 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e capitoli 2765, 7464, 2584, 2630 e 2612 del Dipartimento della pubblica sicurezza dello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2005, così come integrati con le risorse finanziarie previste dall’art. 38 della legge n. 189/2002, dall’art. 80, comma 8, della legge n. 289/2002, e dall’art. 1, comma 544, della legge n. 311/2004, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
1. Alle deroghe previste all’art. 2, comma 1, dell’ordinanza di protezione civile n. 3244/2002, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «articoli 1-quater ed 1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2004, n. 303.».
2. Per gli interventi previsti all’art. 3 dell’ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, è autorizzata la deroga alle procedure previste dall’art. 1-sexies della legge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi
Mercoledì, 20 Aprile 2005