Legge n. 191 del 18 maggio 1978 (GU n. 137 del 19/05/1978)
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 21 marzo 1978 n. 59, concernente norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati - obbligo comunicazione cessione proprietà
602 REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO
011 DELITTI - IN GENERE
594 REATI CONTRO IL PATRIMONIO
191 SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE
586 PROCEDIMENTO (Cod. proc. pen. 1930)
019 RINNOVAZIONE, PUBBLICAZIONE E COPIA DI ATTI
Preambolo
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
LA SEGUENTE LEGGE:
ARTICOLO UNICO
IL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 1978,N.59 , CONCERNENTE NORME PENALI E PROCESSUALI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI GRAVI REATI,È CONVERTITO IN LEGGE CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:
ALL'ARTICOLO 1,
AL SECONDO COMMA SOSTITUIRE LE PAROLE:_ART.419-BIS_ CON LE SEGUENTI:_ART.420_;
AL SECONDO COMMA SOSTITUIRE LE PAROLE:_COMPIE ATTI DIRETTI_ CON LE PAROLE: _COMMETTE UN FATTO DIRETTO_;
AL TERZO COMMA DOPO LA PAROLA: _DISTRUZIONE_,AGGIUNGERE LE SEGUENTI:_O IL DANNEGGIAMENTO_.
L'ARTICOLO 2 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_DOPO L' ARTICOLO 289 DEL CODICE PENALE È INSERITO IL SEGUENTE:
_ART.289-BIS - (SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE). - CHIUNQUE,PER FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO SEQUESTRA UNA PERSONA È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA VENTICINQUE A TRENTA ANNI.
SE DAL SEQUESTRO DERIVA COMUNQUE LA MORTE,QUALE CONSEGUENZA NON VOLUTA DAL REO,DELLA PERSONA SEQUESTRATA,IL COLPEVOLE È PUNITO CON LA RECLUSIONE DI ANNI TRENTA.
SE IL COLPEVOLE CAGIONA LA MORTE DEL SEQUESTRATO SI APPLICA LA PENA DELL'ERGASTOLO.
IL CONCORRENTE CHE,DISSOCIANDOSI DAGLI ALTRI, SI ADOPERA IN MODO CHE IL SOGGETTO PASSIVO RIACQUISTI LA LIBERTÀ È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA DUE A OTTO ANNI;SE IL SOGGETTO PASSIVO MUORE,IN CONSEGUENZA DEL SEQUESTRO,DOPO LA LIBERAZIONE, LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA OTTO A DICIOTTO ANNI.
QUANDO RICORRE UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE,ALLA PENA PREVISTA DAL SECONDO COMMA È SOSTITUITA LA RECLUSIONE DA VENTI A VENTIQUATTRO ANNI;ALLA PENA PREVISTA DAL TERZO COMMA È SOSTITUITA LA RECLUSIONE DA VENTIQUATTRO A TRENTA ANNI.SE CONCORRONO PIÙ CIRCOSTANZE ATTENUANTI,LA PENA DA APPLICARE PER EFFETTO DELLE DIMINUZIONI NON PUÒ ESSERE INFERIORE A DIECI ANNI,NELL'IPOTESI PREVISTA DAL SECONDO COMMA,ED A QUINDICI ANNI,NELL'IPOTESI PREVISTA DAL TERZO COMMA_.
L' ARTICOLO 630 DEL CODICE PENALE È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_ART.630 - (SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE). - CHIUNQUE SEQUESTRA UNA PERSONA ALLO SCOPO DI CONSEGUIRE,PER SÈ O PER ALTRI,UN INGIUSTO PROFITTO COME PREZZO DELLA LIBERAZIONE, È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA VENTICINQUE A TRENTA ANNI.
SE DAL SEQUESTRO DERIVA COMUNQUE LA MORTE,QUALE CONSEGUENZA NON VOLUTA DAL REO,DELLA PERSONA SEQUESTRATA,IL COLPEVOLE È PUNITO CON LA RECLUSIONE DI ANNI TRENTA.
SE IL COLPEVOLE CAGIONA LA MORTE DEL SEQUESTRATO SI APPLICA LA PENA DELL'ERGASTOLO.
QUANDO LA PERSONA SEQUESTRATA È LIBERATA SENZA CHE SIA STATO CONSEGUITO IL PREZZO DELLA LIBERAZIONE,LA PENA PREVISTA NEL PRIMO COMMA È DIMINUITA. AL CONCORRENTE CHE,DISSOCIANDOSI DAGLI ALTRI,SI ADOPERA IN MODO CHE IL SOGGETTO PASSIVO RIACQUISTI LA LIBERTÀ,SENZA CHE TALE RISULTATO SIA CONSEGUENZA DEL PREZZO DELLA LIBERAZIONE,SI APPLICANO LE PENE PREVISTE DALL'ARTICOLO 605.
NEL CASO PREVISTO DALLA SECONDA PARTE DEL COMMA PRECEDENTE SE IL SOGGETTO PASSIVO MUORE,IN CONSEGUENZA DEL SEQUESTRO,DOPO LA LIBERAZIONE,LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA SEI A QUINDICI ANNI.
QUANDO RICORRE UNA CIRCOSTANZA ATTENUANTE,ALLA PENA PREVISTA DAL SECONDO COMMA È SOSTITUITA LA RECLUSIONE DA VENTI A VENTIQUATTRO ANNI;ALLA PENA PREVISTA DAL TERZO COMMA È SOSTITUITA LA RECLUSIONE DA VENTIQUATTRO A TRENTA ANNI.SE CONCORRONO PIÙ CIRCOSTANZE ATTENUANTI,LA PENA DA APPLICARE PER EFFETTO DELLE DIMINUZIONI NON PUÒ ESSERE INFERIORE A DIECI ANNI,NELL'IPOTESI PREVISTA DAL SECONDO COMMA,ED A QUINDICI ANNI, NELL'IPOTESI PREVISTA DAL TERZO COMMA_.
ALL'ARTICOLO 4,
IL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 165-TER È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_ART.165-TER - (RICHIESTA DI COPIE DI ATTI E DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL MINISTRO DELL'INTERNO).- IL MINISTRO DELL'INTERNO, DIRETTAMENTE O PER MEZZO DI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, APPOSITAMENTE DELEGATI,PUÒ CHIEDERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE COPIE DI ATTI PROCESSUALI E INFORMAZIONI SCRITTE SUL LORO CONTENUTO,RITENUTE INDISPENSABILI PER LA PREVENZIONE DEI DELITTI NON COLPOSI PREVISTI DAI CAPI I E II DEL TITOLO I DEL LIBRO II DEL CODICE PENALE E DAI DELITTI INDICATI NEGLI ARTICOLI
306,422,423,426,428,432,PRIMO COMMA,433,438,439,575,628,TERZO COMMA,629,SECONDO COMMA,E 630 DELLO STESSO CODICE,NONCHÉ DEI DELITTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 1 E 2,PRIMO COMMA,DELLA LEGGE 20 GIUGNO 1952,N.645,E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E DALL'ARTICOLO 1,QUINTO COMMA,DEL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1976,N.31,CONVERTITO NELLA LEGGE 30 APRILE 1976,N.159,COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1976,N.863.EGUALE RICHIESTA PUÒ ESSERE FATTA PER LA RACCOLTA E LA ELABORAZIONE DEI DATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLE INDAGINI PER GLI STESSI DELITTI_;
ALL'ULTIMO COMMA SOSTITUIRE LE PAROLE:_IL GIUDICE_ CON LE PAROLE:_L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA_.
ALL'ARTICOLO 7,
AL SECONDO COMMA,DOPO LE PAROLE _MA IN QUESTO CASO DEVE ESSERE_ INSERIRE LE ALTRE: _IMMEDIATAMENTE ANNOTATA NEL REGISTRO DI CUI AL TERZO COMMA E_.
ALL'ARTICOLO 8,
ALL'OTTAVO COMMA DELL'ARTICOLO 226-QUATER SOPPRIMERE LE PAROLE:_IN QUALUNQUE PROCESSO_.
DOPO L'ARTICOLO 9 SONO INSERITI I SEGUENTI:
_ART.9-BIS.- IL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 434 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_LE PREDETTE DISPOSIZIONI SI APPLICANO ANCHE ALL'IMPUTATO.QUESTO È RIAMMESSO NELLA SALA DI UDIENZA QUALORA NE FACCIA RICHIESTA,MA SE NUOVAMENTE ESPULSO NON PUÒ PIÙ ESSERE RIAMMESSO,SE NON PER ESERCITARE LA FACOLTÀ DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 468_.
ART.9-TER.- LE DISPOSIZIONI DEL CODICE PENALE CHE RICHIAMANO LO ARTICOLO 630 DELLO STESSO CODICE SI APPLICANO ANCHE IN RELAZIONE AL DELITTO DI SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE_.
L'ARTICOLO 10 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_NEI PROCEDIMENTI PER IL DELITTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 289-BIS DEL CODICE PENALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PROCESSUALI VIGENTI PER IL DELITTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 630 DEL CODICE PENALE_.
ALLO ARTICOLO 11,
AL PRIMO COMMA SOSTITUIRE LE PAROLE:_NECESSARIO ALLA IDENTIFICAZIONE O COMUNQUE_ CON LE PAROLE:_STRETTAMENTE NECESSARIO AL SOLO FINE DELL'IDENTIFICAZIONE E COMUNQUE_;
IL TERZO COMMA È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_DELL'ACCOMPAGNAMENTO E DELL'ORA IN CUI È STATO COMPIUTO È DATA IMMEDIATA NOTIZIA AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA,IL QUALE,SE RICONOSCE CHE NON RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI,ORDINA IL RILASCIO DELLA PERSONA ACCOMPAGNATA_;
DOPO IL TERZO COMMA È INSERITO IL SEGUENTE:
_AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA È DATA ALTRESÌ IMMEDIATA NOTIZIA DEL RILASCIO DELLA PERSONA ACCOMPAGNATA E DELL'ORA IN CUI È AVVENUTO_.
L'ARTICOLO 12 È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:
_CHIUNQUE CEDE LA PROPRIETÀ O IL GODIMENTO O A QUALUNQUE ALTRO TITOLO CONSENTE,PER UN TEMPO SUPERIORE A UN MESE,L'USO ESCLUSIVO DI UN FABBRICATO O DI PARTE DI ESSO HA L'OBBLIGO DI COMUNICARE ALL'AUTORITÀ LOCALE DI PUBBLICA SICUREZZA,ENTRO QUARANTOTTO ORE DALLA CONSEGNA DELLO IMMOBILE,LA SUA ESATTA UBICAZIONE,NONCHÉ LE GENERALITÀ DELLO ACQUIRENTE,DEL CONDUTTORE O DELLA PERSONA CHE ASSUME LA DISPONIBILITÀ DEL BENE E GLI ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ O DI RICONOSCIMENTO,CHE DEVE ESSERE RICHIESTO ALL'INTERESSATO.
ENTRO SESSANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, I SOGGETTI DI CUI AL PRIMO COMMA HANNO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE ALLA COMUNICAZIONE,ALL'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA,DI TUTTI I CONTRATTI,ANCHE VERBALI,STIPULATI SUCCESSIVAMENTE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1977 E IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO- LEGGE.
LA COMUNICAZIONE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI PUÒ ESSERE EFFETTUATA ANCHE A MEZZO DI LETTERA RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO.AI FINI DELL'OSSERVANZA DEI TERMINI VALE LA DATA DELLA RICEVUTA POSTALE.
NEL CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI INDICATE NEI COMMI PRECEDENTI SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA LIRE 200 MILA A LIRE TRE MILIONI. LA VIOLAZIONE È ACCERTATA DAGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, NONCHÉ DAI VIGILI URBANI DEL COMUNE OVE SI TROVA L'IMMOBILE.LA SANZIONE È APPLICATA DAL SINDACO ED I PROVENTI SONO DEVOLUTI AL COMUNE.SI APPLICANO,PER QUANTO NON PREVISTO,LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1975,N.706_.
LA PRESENTE LEGGE,MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO,SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA.È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
DATA A ROMA,ADDÌ 18 MAGGIO 1978
LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - MALFATTI - PANDOLFI - GULLOTTI
VISTO,IL GUARDASIGILLI:BONIFACIO
Giovedì, 18 Maggio 1978