Legge n. 617 del 9 dicembre 1996 (GU n. 288 del 09/12/1996)
Salvaguardia degli effetti prodotti dal decreto-legge 18 novembre 1995, n. 489, e successivi decreti adottati in materia di politicadell'immigrazionee per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea
LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:
ART. 1.
1 . RESTANO VALIDI GLI ATTI E I PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SONO FATTI SALVI GLI EFFETTI PRODOTTISI ED I RAPPORTI GIURIDICI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI-LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N. 489, 18 GENNAIO 1996, N. 22, 19 MARZO 1996, N. 132, 17 MAGGIO 1996, N. 269, 16 LUGLIO 1996, N. 376, E 13 SETTEMBRE 1996, N. 477; SONO ALTRESÌ FATTE SALVE LE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ E DI ESTINZIONE DEI REATI, QUELLE CHE ESCLUDONO L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE E CIVILI E QUELLE CHE ESCLUDONO GLI EFFETTI DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PREVISTE DAI MEDESIMI DECRETI.
2 . I PROCEDIMENTI AVVIATI SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO IV DEI DECRETI-LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N. 489, 18 GENNAIO 1996, N. 22, 19 MARZO 1996, N. 132, E 17 MAGGIO 1996, N. 269, E SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI DEL CAPO III DEI DECRETI-LEGGE 16 LUGLIO 1996, N. 376, E 13 SETTEMBRE 1996, N. 477, SONO CONCLUSI APPLICANDO LE DISPOSIZIONI DEL CAPO III DEL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 477.
3 . LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERITA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI SENATO DELLA REPUBBLICA (ATTO N. 1640): PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (NAPOLITANO) E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK) L'11 NOVEMBRE 1996.
ASSEGNATO ALLA 1A COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE REFERENTE, IL 18 NOVEMBRE 1996, CON PARERI DELLE COMMISSIONI 2A, 3A, 5A, 11A E 12A. ESAMINATO DALLA 1A COMMISSIONE IL 19 E 20 NOVEMBRE 1996. ESAMINATO IN AULA E APPROVATO IL 20 NOVEMBRE 1996. CAMERA DEI DEPUTATI (ATTO N. 2737):
ASSEGNATO ALLA I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI), IN SEDE REFERENTE, IL 21 NOVEMBRE 1996, CON PARERI DELLE COMMISSIONI II, III, V, XI E XII. ESAMINATO DALLA I COMMISSIONE IL 26, 27 E 28 NOVEMBRE 1996. ESAMINATO IN AULA IL 4 DICEMBRE 1996 E APPROVATO IL 5 DICEMBRE 1996.
DATA A ROMA, ADDÌ 9 DICEMBRE 1996
SCALFARO
PRODI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NAPOLITANO, MINISTRO DELL'INTERNO
FLICK, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
VISTO, IL GUARDASIGILLI: FLICK
Decreto legge 18 novembre 1995 n. 489
Lunedì, 9 Dicembre 1996