Direttiva n. 38 del 29 aprile 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
SINTESI
La direttiva raccoglie in un unico testo il complesso corpus legislativo esistente nel settore del diritto d'ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione nel territorio degli Stati membri che era disciplinato da due regolamenti e nove direttive . Tale semplificazione faciliterà l'esercizio di tali diritti non solo per i cittadini, ma anche per le amministrazioni nazionali. Inoltre, la direttiva intende semplificare al massimo le formalità per l'esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari.
Disposizioni generali
La presente direttiva intende disciplinare:
* le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'UE * e dei loro familiari * ;
* il diritto di soggiorno permanente;
* le restrizioni ai diritti sopra menzionati per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.
Diritto di circolazione e soggiorno fino a tre mesi
Qualsiasi cittadino dell'Unione ha il diritto di recarsi in uno Stato membro munito di una carta d'identità o di un passaporto validi. In ogni caso, non può essere imposto alcun visto di uscita o di ingresso. Se il cittadino in questione non dispone di documenti di viaggio, lo Stato membro ospitante gli concede ogni agevolazione affinché egli ottenga o faccia pervenire i documenti richiesti.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro beneficiano dello stesso diritto del cittadino che accompagnano. Tali familiari possono essere soggetti all'obbligo del visto di breve durata ai sensi del regolamento (CE) n.539/2001. Il permesso di soggiorno è considerato equivalente al visto di breve durata.
Per i soggiorni inferiori a tre mesi, la sola formalità imposta al cittadino dell'Unione è il possesso di un documento d'identità o di un passaporto valido. Lo Stato membro ospitante può richiedere all'interessato di segnalare la sua presenza sul territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio.
Diritto di soggiorno per una durata superiore a tre mesi
Il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi resta soggetto ad alcune condizioni:
* esercitare un'attività in qualità di lavoratore subordinato o autonomo;
* disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione malattia al fine di non divenire un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno. A questo proposito, gli Stati dell'Unione non possono fissare l'ammontare delle risorse considerate sufficienti, ma devono tener conto della situazione personale degli interessati;
* seguire una formazione in qualità di studente e disporre di risorse sufficienti e di una assicurazione malattia per evitare di diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno;
* essere un familiare di un cittadino dell'Unione facente parte di una delle categorie sopra menzionate.
Il permesso di soggiorno per i cittadini dell'Unione è soppresso. Tuttavia, lo Stato membro ospitante può chiedere al cittadino l'iscrizione presso le autorità competenti entro un periodo che non può essere inferiore a tre mesi dal suo ingresso. L'attestato di iscrizione viene immediatamente rilasciato dietro presentazione:
* di una carta di identità o un passaporto validi;
* di una prova che ricorrono le condizioni citate sopra (si vedano all'articolo 8 della direttiva le prove richieste per ciascuna categoria di cittadini). I cittadini dell'Unione che seguono una formazione devono dimostrare, con una dichiarazione o con altro mezzo equivalente di loro scelta, di disporre, anche per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti affinché non diventino un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il soggiorno. Basta questo a dimostrare che rispettano la condizione finanziaria.
I familiari di un cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro devono chiedere una "carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", che ha validità di almeno cinque anni a partire dal suo rilascio.
Il decesso, la partenza dal territorio dello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione così come il divorzio, l'annullamento del matrimonio o lo scioglimento della loro unione registrata non pregiudicano il diritto di soggiorno dei familiari, nel rispetto di talune condizioni.
Diritto di soggiorno permanente
Qualsiasi cittadino dell'Unione acquisisce il diritto di soggiorno permanente nello Stato membro ospitante dopo avervi risieduto legalmente per un periodo ininterrotto di cinque anni purché egli non sia stato oggetto di una misura di allontanamento. Tale diritto non è più soggetto ad alcuna condizione. Le stesse disposizioni si applicano ai familiari dell'interessato, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che hanno risieduto cinque anni con il suddetto nello Stato in questione. Una volta acquisito il diritto di soggiorno permanente si perde solo in caso di un'assenza della durata superiore a due anni consecutivi dallo Stato membro ospitante.
Ai cittadini dell'Unione che ne fanno richiesta è rilasciato un documento attestante il diritto di soggiorno permanente. Gli Stati membri rilasciano ai familiari cittadini di paesi terzi una carta di soggiorno permanente di durata illimitata e rinnovabile di diritto ogni dieci anni. Tale carta è rilasciata entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La continuità del soggiorno può essere comprovata con qualsiasi mezzo ammesso dallo Stato membro ospitante.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente.
Tutti i cittadini dell'Unione titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, così come i loro familiari, godono inoltre di pari trattamento rispetto ai cittadini nazionali nei settori d'applicazione del trattato. Tuttavia, lo Stato membro ospitante non è tenuto ad attribuire il diritto a prestazioni d'assistenza sociale nei primi tre mesi di soggiorno a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi né ai loro familiari. Gli Stati membri non sono tenuti a concedere, prima dell'acquisizione del diritto di soggiorno permanente, aiuti di mantenimento agli studi, compresa la formazione professionale, consistenti in borse di studio o prestiti per studenti.
I familiari, indipendentemente dalla cittadinanza, potranno esercitare attività come lavoratori subordinati o autonomi.
Restrizioni al diritto di ingresso e di soggiorno per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza o di sanità pubblica
Il cittadino dell'Unione o un suo familiare possono essere allontanati dal territorio dello Stato membro per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza pubblica o sanità pubblica. In nessun caso la decisione può essere dettata da ragioni economiche. Tutti i provvedimenti relativi alla libertà di circolazione e di soggiorno devono rispettare il principio della proporzionalità e basarsi esclusivamente sul comportamento personale dell'interessato. L'esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare tale provvedimento.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia effettiva e sufficientemente grave, che pregiudica un interesse fondamentale dello Stato ospitante. La scadenza del documento che ha consentito al cittadino l'ingresso nel paese non costituisce motivo sufficiente a giustificarne l'allontanamento.
In ogni caso, prima di adottare un provvedimento di espulsione dal territorio, lo Stato membro deve valutare alcuni elementi quali la durata della residenza nel suo territorio dell'interessato, l'età di quest'ultimo, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e il grado di integrazione sociale nel paese che lo ha accolto così come i suoi legami con il paese d'origine. Solo in casi eccezionali, per motivi imperativi di pubblica sicurezza, un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato nei dieci anni precedenti nello Stato ospitante o che sia minorenne può essere oggetto di una decisione di allontanamento.
Il provvedimento di rifiuto dell'ingresso o di allontanamento dal territorio deve essere notificato all'interessato. Deve essere motivato e i mezzi di ricorso disponibili ed i termini entro cui agire devono esservi indicati. Fatta eccezione per casi urgenti, il termine ultimo per lasciare il territorio non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla data di notifica.
In nessun caso, il provvedimento di divieto di ingresso può avere carattere permanente. L'interessato può presentare domanda di riesame della sua situazione entro tre anni. Inoltre, la direttiva prevede tutta una serie di garanzie procedurali. In particolare, l'interessato ha accesso ai rimedi giurisdizionali e eventualmente amministrativi previsti nello Stato membro ospitante.
Disposizioni finali
Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare un diritto conferito dalla presente direttiva, in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio.
La presente direttiva è applicabile senza pregiudizio alle disposizioni nazionali legislative, amministrative e regolamentari più favorevoli.
A decorrere dal 30 aprile 2006, sono abrogati gli articoli 10 e 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 , la direttiva 64/221/CE , la direttiva 68/360/CE , la direttiva 72/194/CEE, la direttiva 73/148/CEE , la direttiva 75/34/CEE , la direttiva 75/35/CEE, la direttiva 90/364/CEE , la direttiva 90/365/CEE e la direttiva 93/96/CEE . Il regolamento n° 635/2006 della Commissione, del 25 aprile 2006, abroga anche il regolamento n° 1251/70 (castellanodeutschenglishfrançais)in quanto il contenuto di quest'ultimo viene sostituito dalle nuove disposizioni della presente direttiva.
Il regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione è abrogato e sostituito dalla presente direttiva.
Entro il 30 aprile 2008 la Commissione presenta al Parlamento e al Consiglio una relazione relativa all'applicazione della presente direttiva e, all'occorrenza, ogni opportuna nuova proposta.
Termini chiave dell'atto
* Cittadino dell'Unione: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro.
* Familiare: il coniuge; il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner sulla base della definizione di cui sopra; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner.
DIRETTIVA 2004/38/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
Legge 6 agosto 2013, n. 97 (GU n.194 del 20-8-2013) in vigore dal 4 settembre 2013
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053.
Giovedì, 29 Aprile 2004